Benefici ISA anche con la dichiarazione dei redditi in ritardo

Rosaria Imparato

7 Febbraio 2020 - 13:22

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ISA 2020, i benefici fiscali non si perdono anche se la dichiarazione dei redditi è stata presentata in ritardo, purché non si superi il limite di 90 giorni e che i dati dichiarati siano corretti. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è contenuto nella risposta n. 31 del 6 febbraio.

Benefici ISA anche con la dichiarazione dei redditi in ritardo

I benefici ISA non si perdono anche se la dichiarazione dei redditi è stata presentata in ritardo.

La buona notizia per i contribuenti arriva con la risposta all’interpello numero 31 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 6 febbraio 2020.

Con la suddetta risposta, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema del regime premiale scaturito da un buon punteggio ISA nel caso in cui la dichiarazione dei redditi venga presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.

Non si perdono, dunque, i vantaggi fiscali a cui i contribuenti con elevato punteggio di affidabilità fiscale, ovvero dall’8 in su, hanno diritto, se la dichiarazione dei redditi viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

È fondamentale invece che i dati dichiarati e grazie ai quali si è ottenuto un alto punteggio nella pagella fiscale siano corretti e completi, altrimenti il godimento del beneficio non è legittimo.

Benefici ISA anche con la dichiarazione dei redditi in ritardo

ISA 2020, i benefici fiscali che derivano da un punteggio alto non si perdono anche con la presentazione della dichiarazione dei redditi in ritardo.

È necessario, però, che la presentazione della dichiarazione integrativa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Il chiarimento è contenuto nella risposta all’interpello numero 31 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 6 febbraio 2020.

Risposta AdE n. 31 del 6/2/2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - fruizione benefici di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 2017.

Alla base della risposta affermativa dell’Agenzia delle Entrate al quesito posto dall’istante ci sono due riferimenti normativi.

Il primo è il comma 7 dell’articolo 2 del Dpr n. 322/1998, secondo il quale:

“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.”

Il secondo riferimento normativo è la circolare n. 42/2016 dell’Agenzia delle Entrate, che al paragrafo 2.2 ha precisato che la dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari.

Il problema, dunque, non si pone nella tempistica di presentazione della dichiarazione dei redditi, quanto della correttezza dei dati indicati.

Come ha sottolineato con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dato ulteriori chiarimenti in merito agli ISA, il punteggio alto ottenuto dal contribuente deve essere il risultato di dati corretti e completi:

“Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.”

ISA 2020, i benefici premiali ed i vantaggi fiscali per i contribuenti più affidabili

Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorda quali sono i benefici premiali stabiliti dai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.

I benefici cambiano in base ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA.

I benefici previsti per i contribuenti ritenuti affidabili sono:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui in relazione alle imposte dirette e all’Irap;
  • l’esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies, dell’articolo 2, del Dl n. 138/2011;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articoli nn. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973 e 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972);
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articoli nn. 43, comma 1, Dpr n. 600/1973 e 57, comma 1, Dpr n. 633/1972;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

Ricordiamo, infine, che il punteggio ISA può essere migliorato inserendo nella propria dichiarazione dei redditi delle componenti positive che non risultano nelle scritture contabili.

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