Assenza ingiustificata dal lavoro: conseguenze, sanzioni e novità green pass

Simone Micocci

12 Ottobre 2021 - 16:08

Quando l’assenza dal lavoro è ingiustificata? Guida alla normativa alla luce delle ultime novità introdotte in merito all’obbligo di green pass sui posti di lavoro.

Assenza ingiustificata dal lavoro: conseguenze, sanzioni e novità green pass

Di assenza ingiustificata dal lavoro si sta parlando molto in questi giorni vista l’introduzione dell’obbligo del green pass al lavoro. Dal 15 ottobre chi è senza certificazione non può recarsi a lavoro e a referto verrà segnata un’assenza ingiustificata.

Va messa in risalto, però, la differenza tra l’assenza ingiustificata per chi è senza green pass e quella che invece rientra in altre fattispecie. Lo faremo in questo articolo, con il quale faremo chiarezza su quando l’assenza ingiustificata può portare al licenziamento.

D’altronde, in questi anni la giurisprudenza si è occupata varie volte di casi in cui un lavoratore non si è presentato a lavoro senza dare una motivazione valida per la propria assenza. In particolare ci sono molte sentenze della Corte di Cassazione utili per capire quando un’assenza ingiustificata può giustificare il licenziamento e quali sono le possibili conseguenze sullo stipendio.

Cosa significa che l’assenza è ingiustificata?

Come prima cosa bisogna fare chiarezza sul significato di assenza ingiustificata. Questa si verifica ogni qual volta che:

  • l’assenza del lavoratore non è motivata da cause oggettive;
  • il lavoratore si assenta dal lavoro senza darne il giusto preavviso al datore di lavoro.

Il datore di lavoro in caso di assenza ingiustificata può avviare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore che va dal semplice rimprovero scritto al licenziamento.

Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i casi che possono portare il datore di lavoro ad applicare una sanzione disciplinare per l’assenza ingiustificata del dipendente.

Quando l’assenza è ingiustificata?

Come anticipato l’assenza è ingiustificata quando il lavoratore si assenta senza un motivo valido.

Le norme del diritto del lavoro offrono ai lavoratori dipendenti diversi strumenti da utilizzare in caso di necessità con i quali è possibile assentarsi dal lavoro senza incorrere in un procedimento disciplinare, come ad esempio i permessi retribuiti, i congedi, e le ferie.

Tuttavia il dipendente è comunque obbligato a rispettare gli obblighi di diligenza e correttezza nei confronti dell’azienda e del suo datore di lavoro. Ecco perché prima di usufruire di uno di questi strumenti, e assentarsi dal posto di lavoro, il dipendente deve darne il giusto preavviso all’azienda.

Chi si assenta senza comunicarlo in anticipo, quindi, è colpevole di assenza ingiustificata anche se questa è fondata su un motivo valido, e come tale è soggetto a una sanzione disciplinare.

Ad esempio, anche se il dipendente che si sposa ha diritto ad assentarsi dal lavoro usufruendo del congedo matrimoniale, qualora non comunichi la propria intenzione al datore di lavoro verrebbe comunque sanzionato per assenza ingiustificata.

Per non rischiare una sanzione, quindi, il dipendente deve comunicare in anticipo la sua assenza dal lavoro, documentando nella maniera più opportuna le ragioni per le quali si richiede il permesso.

Sanzioni per assenza ingiustificata

In caso di assenza ingiustificata il datore di lavoro è legittimato ad applicare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente, la quale deve essere commisurata alla gravità della situazione.

Nel dettaglio, le sanzioni disciplinari per il dipendente possono essere:

  • rimprovero verbale;
  • rimprovero scritto;
  • multa;
  • sospensione del servizio;
  • trasferimento;
  • licenziamento.

Se particolarmente grave, l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro può portare anche al licenziamento. In tal caso l’azienda deve prima presentare la contestazione dell’addebito, anche qualora sia lo stesso CCNL a indicare l’assenza ingiustificata come un fattore che giustifica il licenziamento.

Ci sono dei casi in cui la misura della sanzione disciplinare è stabilita direttamente dall’ordinamento. Pensiamo ad esempio al lavoratore che si assenta dal lavoro chiedendo l’indennità di malattia pur non essendo veramente malato.

In tal caso, se il medico incaricato dall’INPS non conferma lo stato di malattia il dipendente deve rientrare anticipatamente a lavoro; se non lo fa è a tutti gli effetti un assente ingiustificato e perde il diritto all’intero trattamento economico previsto per i primi 10 giorni di assenza. Lo stesso vale per il dipendente che non è reperibile negli orari delle visite fiscali.

Con la sentenza 1922/2008 la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su quando il dipendente assente ingiustificato non può essere licenziato. La suprema Corte ha stabilito il divieto di licenziamento del dipendente che si assenta per giusta causa senza darne il preavviso al datore di lavoro, ma solo quando il mancato preavviso è motivato da particolari condizioni di urgenza e gravità.

Ad esempio, quando il coniuge o il figlio del dipendente è vittima di un incidente e questo deve recarsi immediatamente all’ospedale per assisterlo, l’assenza non comunicata non può portare al licenziamento anche se perdura per più giorni.

La situazione di gravità e urgenza non giustifica completamente il dipendente, poiché questo avrebbe potuto comunque comunicare l’assenza dal lavoro in qualche modo. È per questo che l’azienda è legittimata ad applicare una sanzione nei suoi confronti; sanzione che deve essere conservativa e non espulsiva.

Assenza ingiustificata per chi è senza green pass

Come anticipato, dal 15 ottobre 2021 sarà prevista una seconda fattispecie di assenza ingiustificata. I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde, ovvero che ne risultino sprovvisti al momento dell’accesso al luogo di lavoro, infatti, saranno da considerare assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

Tale assenza, però, va gestita come “ingiustificata” solamente dal punto di vista retributivo. Per i giorni in cui non si presta attività lavorativa, dunque, non spetta retribuzione né altro compenso o emolumento. Ma allo stesso tempo viene espressamente previsto che non si può procedere con una contestazione disciplinare per il lavoratore assente causa green pass. In questo caso, dunque, non è mai possibile il licenziamento.

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