Assegno Unico, Inps elimina scadenza del 30 giugno per gli arretrati. Ecco per chi

Claudia Cervi

27/06/2022

27/06/2022 - 15:05

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L’Inps elimina la scadenza del 30 giugno per ricevere gli arretrati dell’Assegno Unico. La nuova regola vale solo per alcuni beneficiari. Vediamo per chi e come presentare la domanda all’Inps.

Assegno Unico, Inps elimina scadenza del 30 giugno per gli arretrati. Ecco per chi

L’Inps elimina la scadenza del 30 giugno 2022 per ricevere gli arretrati dell’Assegno Unico: la nuova disposizione non vale per tutti i beneficiari dell’agevolazione, ma per una platea ristretta.

Con il messaggio n. 2537 del 22 giugno, l’Inps ha modificato le regole per l’erogazione dell’Assegno Unico stabilite con la circolare n.53 del 28 aprile scorso e con il messaggio n. 2261 del 30 maggio. Il nuovo messaggio dell’Inps riguarda i precettori di Reddito di Cittadinanza che potranno fare richiesta degli arretrati anche dopo il 30 giugno. Tutti gli altri potranno usufruire degli arretrati solo presentando la domanda all’Inps entro questo termine.

Assegno Unico per i percettori del Rdc

Le modalità di percezione dell’Assegno Unico per i percettori del Rdc sono disciplinate dalla circolare n.53 del 28 maggio 2022. In quel documento l’Inps spiegava che per il riconoscimento della quota integrativa (integrazione Rdc/Au) era necessario presentare il modello “Rdc – Com/Au” per comunicare le informazioni non in possesso dell’Istituto e non desumibili dalle banche dati a disposizione.

Il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022 aveva poi fornito il modello “Rdc – Com/Au” e le relative istruzioni per la sua compilazione, indicando il 30 giugno 2022 come termine di scadenza entro cui inviare i dati ai fini del riconoscimento delle mensilità arretrate.

Assegno Unico: eliminata la scadenza del 30 giugno

Il messaggio n. 2537 del 22 giugno ha invece rettificato il requisito d’accesso alle integrazioni, stabilendo che il diritto agli arretrati dell’Assegno Unico, a decorrere dal mese di marzo 2022, spetta ai percettori di Rdc indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/Au”.

Messaggio 2537 INPS
Assegno Unico percettori Rdc

Cos’è e a cosa serve il modello "Rdc – Com/Au”

Il modello «Rdc – Com/Au» deve essere utilizzato dai nuclei familiari percettori di Rdc che devono integrare le informazioni utili ai fini del riconoscimento dell’agevolazione che non risultano in possesso dell’Istituto. Attraverso questo modello viene autocertificata:

  • la presenza nel nucleo di un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenta un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del dlgs n. 230/2021);
  • la presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, del dlgs n. 230/2021);
  • la presenza all’interno del nucleo di un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, del dlgs n. 230/2021);
  • la presenza nel nucleo di un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale;
  • la presenza nel nucleo di un figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella Dsu utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della Dsu);
  • la presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella Dsu utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
  • indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (articolo 6, comma 4, e articolo 7, comma 2, del dlgs n. 230/2021). Dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/Au”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
  • esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio: nonno, zio, fratello, ecc.).

Per ottenere le maggiorazioni previste occorre indicare anche la presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro e il diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori).

Come presentare ili modello “Rdc – Com/AU”

La presentazione del modello “Rdc – Com/Au” è possibile a partire dal mese di marzo di ogni anno ed esclusivamente in modalità telematica attraverso:

Per il riconoscimento degli importi riferiti al periodo dal 1° marzo 2022, il modello non potrà essere trasmesso oltre il 28 febbraio 2023.

Chi non deve presentare il modello “Rdc – Com/Au”

Non sono obbligati a presentare il modello i nuclei familiari percettori di Rdc con due genitori, di cui uno sia il dichiarante della Dsu, ai fini Isee, con uno o più figli a carico minorenni o maggiorenni con disabilità.

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