Le indennità chilometriche sono erogate come rimborso di viaggio per giungere al luogo di esercizio dell’attività e sono escluse da imposizione laddove siano effettuate fuori dal territorio comunale.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E/2014 è intervenuta per fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale attribuibile alle indennità chilometriche corrisposte agli sportivi dilettanti.
Le indennità chilometriche sono da considerarsi quale rimborso degli oneri di viaggio per giungere al luogo di esercizio dell’attività con mezzo di trasporto proprio e sono escluse da imposizione laddove documentate e sopportate per le prestazioni al di fuori dal territorio comunale.
La disciplina fiscale generale
Preliminarmente è necessario osservare che, a differenza degli sportivi professionisti le cui prestazioni, regolate dalla Legge n. 91/1981, costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo, non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all’attività degli sportivi dilettanti. Il legislatore fiscale ha ricompreso le somme percepite per l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica nella categoria dei ‘‘redditi diversi’’.
In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, qualifica redditi diversi, ‘‘le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;’’.
Per la determinazione del reddito imponibile, il successivo articolo 69, comma 2, del TUIR prevede un regime di favore, statuendo che ‘‘Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro.
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.’’.
Le indennità chilometriche
Le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto.
Dette indennità chilometriche, non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.
Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.
Per quanto concerne le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l’orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all’applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80, secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica.
Per l’aspetto oggettivo di interesse in questa sede, infatti, l’attuale formulazione delle disposizioni richiamate, derivata dalle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 37 della legge n. 342 del 2000 al trattamento tributario delle attività sportive dilettantistiche, non appare divergere sostanzialmente da quanto statuito dalla citata legge n. 80 del 1986.
Quanto precede vale nel presupposto che l’attività svolta sia effettivamente riconducibile all’articolo 67, comma 1, lett. m), e non sia riscontrabile l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nel qual ultimo caso si applicherebbero le diverse regole previste per le rispettive categorie reddituali.
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