Pensione con supplemento 2024, ogni quanto può essere richiesto e importo

Simone Micocci

13 Gennaio 2024 - 09:31

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Supplemento di pensione, quali sono le regole per richiederlo? Ecco le scadenze aggiornate al 2024 e come aumenta l’assegno.

Pensione con supplemento 2024, ogni quanto può essere richiesto e importo

Il supplemento di pensione è lo strumento utile ad aumentare l’importo dell’assegno percepito da chi dopo il collocamento in quiescenza continua o riprende a lavorare. Non solo, infatti, pensione e reddito da lavoro sono cumulabili tra loro (eccetto alcuni casi eccezionali come per Quota 103), ma continuando a lavorare si versano ulteriori contributi che ne incrementano il valore.

Tuttavia, il supplemento va richiesto dall’interessato una volta trascorso un certo termine dalla liquidazione dell’assegno. Non è automatico, quindi, e bisogna rispettare delle scadenze tra l’una e l’altra richiesta di aumento.

La pensione con supplemento è quindi una soluzione utile per chi ritiene di percepire un importo molto basso e intende aumentarlo. L’importo risultante dipende tanto dall’ammontare dei contributi versati nonché dalla data di decorrenza degli stessi.

A tal proposito, è bene rispondere alle domande su quando si può chiedere il supplemento nel 2024, nonché come i nuovi contributi versati possono incidere sull’importo dell’assegno percepito.

Perché è importante

Come è noto, sono i contributi previdenziali - specialmente adesso che è in vigore il sistema di calcolo contributivo - a determinare l’importo dell’assegno.

Quindi, chi continua a lavorare dopo il collocamento a riposo ha tutto l’interesse nel farsi riconoscere anche i contributi versati successivamente, così che l’importo dell’assegno ne possa beneficiare.

Il supplemento della pensione è importante proprio per questo: per far sì che anche i contributi versati dopo la liquidazione della pensione non vadano persi.

Requisiti

La possibilità di richiedere il supplemento è riconosciuta ai titolari di pensione principale, supplementare o di assegno ordinario d’invalidità che continuando a lavorare sono iscritti a:

  • l’Assicurazione Generale Obbligatoria sia se come lavoratori autonomi (quindi in una delle varie gestioni speciali) che come dipendenti (nel FPLD);
  • Gestione Separata Inps;
  • Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex Enpals).

Il supplemento spetta anche a coloro che sono stati collocati in quiescenza beneficiando dell’istituto del cumulo di contributi. Questi possono richiedere il supplemento anche per i contributi versati successivamente alla decorrenza dell’assegno in una delle gestioni interessate dal cumulo.

Quando si può richiedere

Ci sono delle tempistiche ben precise per la richiesta del supplemento.

Può essere richiesto più volte ma rispettando un certo termine.

Nel dettaglio è previsto un termine ordinario e uno breve, del quale però si può beneficiare una sola volta. A tal proposito, ecco un elenco a seconda del fondo di appartenenza:

  • Assicurazione generale obbligatoria, FPLD o Gestioni autonome: termine ordinario di 5 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. C’è inoltre un termine breve di 2 anni del quale può beneficiare, una sola volta, solo chi ha raggiunto l’età prevista per l’accesso alla pensione nell’anno in cui si richiede il supplemento (67 anni di età).
  • Gestione separata Inps: anche in questo caso il termine ordinario e quello breve sono rispettivamente pari a 5 e 2 anni. Non è necessario aver raggiunto l’età pensionabile per la richiesta del supplemento con il termine breve;
  • Gestioni Ex Enpals: termine ordinario di 5 anni e breve di 2 anni ma solo per chi ha raggiunto l’età pensionabile;
  • Inpgi: il termine ordinario è di 2 anni, mentre quello breve prevede che il supplemento possa essere richiesto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Non ci sono termini per la richiesta, invece, per gli iscritti agli altri fondi sostitutivi o a quelli esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Supplemento di pensione: di quanto aumenta l’importo?

Per il calcolo dell’importo del supplemento si tiene conto del periodo in cui sono stati versati gli anni di contributi successivi al pensionamento:

  • per le anzianità contributive acquisite per periodi di lavoro entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo segue quello adottato per la liquidazione della pensione;

È importante sottolineare che l’importo potrebbe essere assorbito dall’integrazione al trattamento minimo laddove percepito. In tal caso, l’importo dell’assegno pensionistico potrebbe restare invariato, oppure potrebbe esserci un assorbimento parziale con cui al pensionato è corrisposta l’eccedenza.

Che succede se il pensionato muore?

Come spiega l’Inps, tutti i contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione vengono considerati d’ufficio ai fini della misura della pensione di reversibilità.

I contributi versati dopo la decorrenza della pensione, quindi, non andranno persi ma ne “gioveranno” i familiari superstiti.

Come richiedere il supplemento

Il supplemento di pensione, per il lavoratore che continua a lavorare anche dopo la decorrenza della pensione, deve essere esplicitamente richiesto.

Non è, infatti, cura dell’Inps liquidarlo poiché si tratta di una domanda che può essere presentata solo ogni 5 anni (con la possibilità, ma solo in un’occasione, di farlo dopo 2 anni).

Il lavoratore che non presenta domanda di supplemento di pensione, quindi, pur avendo continuato a versare contributi non si vedrà riconoscere nessuna somma aggiuntiva sulla pensione percepita. Inoltre, è importante sottolineare che il supplemento di pensione non prevede il riconoscimento degli arretrati neanche nel caso che i requisiti per richiederlo fossero già maturati da anni.

La domanda di supplemento deve essere presentata all’Inps tramite uno dei canali telematici previsti. Ad esempio, online cliccando qui, o in alternativa al numero verde. Ci si può anche rivolgere agli enti di patronato o altri intermediari dell’Istituto.

Qualora la domanda vada a buon fine il supplemento della pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

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