Spesometro 2013: nessuna proroga e debutto soft. Quali sono gli errori tollerabili?

Valentina Pennacchio

21/10/2013

La proroga a febbraio dello Spesometro 2013 salta? Dalle parole di Attilio Befera pare proprio di si. Vista l’imminente scadenza, prevista per novembre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato un debutto soft per lo Spesometro 2013: i ritardi e gli errori formali saranno tollerati. Ma quali sono gli errori tollerabili?

Spesometro 2013: nessuna proroga e debutto soft. Quali sono gli errori tollerabili?

Il numero uno dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha annunciato un debutto soft per lo Spesometro 2013. Che significa?

Ritardi ed errori formali non verranno sanzionati dall’Agenzia, che pare voler adottare un atteggiamento "comprensivo" nei confronti dei contribuenti, in particolare titolari di Partita IVA e operatori commerciali. Almeno per adesso Befera ha chiesto ai suoi dipendenti di adottare il criterio della "diligenza del buon padre di famiglia".

D’altra parte i dati da comunicare tramite lo Spesometro 2013 (ricordiamo che la comunicazione può essere analitica o cumulativa) si riferiscono al 2012 e un’imprecisione può essere tollerata, soprattutto a fronte dell’ammontare della sanzione: da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Quali sono gli errori tollerabili?

Durante un incontro con gli imprenditori campani presso la Confindustria di Salerno, Attilio Befera ha spiegato i motivi della versione soft dello Spesometro 2013. Dalle parole di Befera pare trasparire che la proroga a febbraio dello Spesometro 2013 non ci sarà.

Infatti, vista la pubblicazione tardiva del modello polivalente (10 ottobre) rispetto alla scadenza fissata (12 novembre per i soggetti mensili e 21 novembre per i soggetti trimestrali) dovranno essere considerati i problemi legati all’aggiornamento del software.

Ma quali sono gli errori tollerabili? In attesa di una comunicazione ufficiale, gli errori tollerabili dall’Agenzia delle Entrate potrebbero essere questi, quelli da cui non si discute la buona fede:

  • ritardo di pochi giorni nell’invio della comunicazione rispetto alle scadenze del 12 e 21 novembre;
  • errori nell’indicazione del numero di operazioni attive o passive aggregate da inserire nel quadro FA o SA;
  • l’assenza di date precise (inizio e fine periodo) se la comunicazione viene presentata dall’erede del contribuente o dal curatore;
  • l’indicazione di operazioni escluse dalla comunicazione perchè "sotto soglia".

Al fine di evitare di incorrere in una sanzione non da poco è opportuno valutare una serie di casi particolari:

  • estinzione del soggetto obbligato alla presentazione dello Spesometro per operazioni straordinarie: il soggetto che gli subentra dovrà procedere alla comunicazione dei dati inerenti alle operazioni eseguite dal soggetto estinto;
  • nel quadro FE vanno specificate le autofatture emesse sia in seguito ad un acquisto di un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, senza identificazione diretta o senza rappresentante fiscale, sia in seguito a casi di autoconsumo di beni (in questo caso specifico la casella non andrà barrata perchè si dovrà indicare la propria Partita IVA);
  • nel quadro FR dovrà essere barrata la casella "reverse charge in caso di operazioni relative all’acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nonchè di operazioni inerenti all’acquisti di rottami e metalli non ferrosi;
  • nel quadro FR vanno ricomprese le fatture ricevuto da soggetti che adottano il regime dei nuovi minimi, indicando l’importo nella casella specifica "Importo" e non in quella "IVA non esposta in fattura";
  • nel caso di fatture cointestate, la comunicazione deve essere eseguite per ogni cointestatario;
  • l’obbligo di comunicazione per l’acquisto di carburanti resta in presenza della compilazione della scheda carburanti, viceversa non vanno inseriti nello Spesometro gli acquisti attraverso carta di credito, debito o prepagata perchè già "tracciati";
  • le operazioni non documentate da fatture e per cui viene applicato il regime del margine dei beni usati non devono essere comunicate se di importo inferiore a 3.600 euro. Nel quadro FE dovrà essere barrata la casella "IVA non esposta in fattura";
  • le prestazioni di servizi internazionali o connessi a scambi internazionali, come ad esempio quelli di trasporto e spedizione, devono essere indicate al netto degli importi esclusi (esempio i diritti doganali).

Spesometro POS: informazioni tecniche

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato un provvedimento relative alle specifiche tecniche per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA, regolate con moneta elettronica, operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Puoi visualizzarle CLICCANDO QUI.

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