Lavoratori fragili, proroga sorveglianza sanitaria eccezionale: istruzioni INAIL

Teresa Maddonni

29/04/2021

25/05/2021 - 15:00

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Lavoratori fragili: portata al 31 luglio 2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale con la proroga annunciata da INAIL che rinnova le istruzioni. Vediamo come richiedere la visita medica.

Lavoratori fragili, proroga sorveglianza sanitaria eccezionale: istruzioni INAIL

Lavoratori fragili: arriva la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale e viene portata fino al 31 luglio, dopo la precedente introdotta dal decreto Milleproroghe fino alla scadenza del 30 aprile.

A fornire le istruzioni è INAIL che spiega come i datori di lavoro pubblici e privati interessati alla sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili debbano richiedere all’Istituto la visita medica.

La sorveglianza sanitaria eccezionale è stata disposta dall’articolo 83 del decreto Rilancio ormai un anno fa per i lavoratori fragili e prorogata più volte.

L’articolo prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio per età, immunodepressione e pregressa infezione da Covid-19 o altre patologie.

Per i lavoratori fragili sono state prorogate anche le tutele Covid al 30 giugno. Vediamo ora come fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Sorveglianza sanitaria lavoratori fragili: proroga al 31 luglio 2021

Per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili le disposizioni del decreto Rilancio sono prorogate ancora una volta e ora la data è quella del 31 luglio 2021.

I datori di lavoro pubblici e privati possono fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili alle strutture territoriali di INAIL

Come specifica INAIL “l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.”

Pertanto, chiarisce INAIL, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

L’Istituto ha anche chiarito come va presentata la richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili da parte dei datori di lavoro attraverso la procedura online.

Come fare richiesta per la sorveglianza sanitaria eccezionale

Vediamo ora come fare richiesta per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili a INAIL sulla base delle istruzioni fornite dallo stesso Istituto.

Il datore di lavoro o un suo delegato devono fare richiesta mediante il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. Possono accedervi coloro che hanno le credenziali, mentre gli utenti sprovvisti devono munirsi delle medesime tramite:

  • SPID;
  • INPS;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • INAIL, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali dell’Istituto.

In caso di delega da parte del datore di lavoro è necessario compilare il modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

A richiesta di sorveglianza sanitaria INAIL individua il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Il medico deve valutare la condizione di fragilità del lavoratore ed esprimerà il giudizio di idoneità fornendo le indicazioni che in via prioritaria siano maggiormente a tutela della salute dello stesso in relazione al Covid. La non idoneità temporanea viene stabilita solo qualora non vi siano soluzioni alternative.

Al termine della procedura il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura per il pagamento della prestazione effettuata dal medico di sorveglianza sanitaria. La tariffa è fissata in 50,85 euro.

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