Oggi la firma dell’accordo fiscale tra Italia e Svizzera sul rientro dei capitali esteri e la fine del segreto bancario: ecco quali sono i punti dell’accordo su cui è stata trovata un’intesa e quelli su cui si attendono interventi futuri.
Dopo anni di lavori preparatori, diviene realtà il protocollo d’intesa sull’accordo fiscale tra Italia e Svizzera riguardante la fine del segreto bancario e l’emersione dei capitali esteri. La chiusura del protocollo d’intesa, già data per imminente da alcuni giorni, ha subito una decisiva accelerazione dall’approvazione della legge italiana sul rientro dei capitali (L. 186/2014) e sarà definitivamente chiuso entro Febbraio quando, l’accordo verrà ufficialmente firmato.
Anche se alcune questioni restano aperte e altri aspetti dell’accordo richiederanno successivi interventi legislativi, sia da parte del legislatore italiano che da parte del legislatore svizzero, secondo le dichiarazioni del segretario di Stato svizzero per le questioni finanziarie internazionali Jacques de Watteville, sul Corriere del Ticino sono due i documenti che disciplinano l’intesa tra Italia e Svizzera:
"Il primo è l’aggiornamento dell’accordo di doppia imposizione, con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni secondo lo standard Ocse cui la Svizzera ha aderito lo scorso Maggio"
"Il secondo testo invece è un documento politico, una sorta di road map che contiene le soluzioni raggiunte per tutti gli altri dossier. Il documento contiene già tutte le soluzioni chiave. Ora bisogna concretizzarle giuridicamente"
De Watteville ha aggiunto anche che l’esito dell’accordo, ormai raggiunto, sarà adesso
"inviato in consultazione ai Cantoni, alle commissioni competenti, le associazioni economiche, secondo la procedura normale. Ciò avviene dopo una prima consultazione presso gli uffici federali, che si è appena conclusa (...) Normalmente si comunica il risultato dei negoziati solo dopo che i Governi hanno apposto la loro firma. Ma c’è una tensione talmente grande su questo tema, in particolare nel Canton Ticino, che abbiamo deciso di anticipare l’informazione"
Ecco quali sono le soluzioni raggiunte dalle due delegazioni, i termini dell’accordo e i nodi che richiederanno un’ulteriore elaborazione, prima della definitiva entrata in vigore dell’accordo, per il quale sono state previste molteplici fasi di avanzamento.
Sanzioni fiscali
Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale per la mancata dichiarazione dei fondi esteri, ovvero l’obbligo per i contribuenti di chiarire la loro situazione patrimoniale, dopo aver aderito alla procedura di emersione dei capitali evasi (voluntary disclosure), nel caso di capitali detenuti in Svizzera non verranno applicate le regole vigenti per i Paesi black list (dei quali la Svizzera faceva comunque parte) e i contribuenti che detenevano capitali in Svizzera senza averli dichiarati al fisco, si vedranno riconosciute delle sanzioni "brevi", della tipologia di quelle riservate ai Paesi white list, dal momento che la Svizzera aveva esplicitamente richiesto, nell’ambito dell’accordo, di non subire discriminazioni fiscali dopo il suo passaggio ai Paesi white list. All’atto pratico, qualora il contribuente decida di aderire alla procedura di emersione, per capitali illecitamente detenuti in Svizzera, dovrà chiarire la propria posizione tributaria per i precedenti 4 o 5 (casi di omissione e regolarizzazione) periodi di imposta (in luogo degli 8 o 10 previsti per i Paesi Black List) in riferimento al quadro Rw della dichiarazione dei redditi.
Operatività delle banche svizzere in Italia
Anche se i rappresentanti italiani avrebbero voluto posticipare la definizione di questo aspetto dell’accordo a un momento successivo, si è deciso di mutuare una parte dell’accordo Rubik tra Svizzera e Germania (che però non è mai entrato in vigore in Germania) in base al quale Bankitalia e Consob dovranno individuare degli spazi di autonomia amministrativa degli Stati membri dove sarà reso più semplice l’accesso di operatori stranieri.
Retroattività dello scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni fiscali, che non è stato ancora reso del tutto automatico, non avrà un’efficacia retroattiva come era stato precedentemente ipotizzato, in base alla soglia comunemente adottata nei trattati Ocse e fissata a tre anni.
Aspetti di futura definizione
Anche se esiste già un accordo di massima a proposito, saranno definiti in un momento successivo questioni quali:
- la doppia imposizione dei redditi;
- il trattamento fiscale dei lavoratori transfrontalieri;
- lo status di enclave del comune di Campione d’Italia;
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