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Rientro Capitali Italia - Svizzera: i termini dell’accordo contro l’evasione fiscale
venerdì 9 gennaio 2015, di
Con l’entrata in vigore del provvedimento fiscale sul rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero, meglio conosciuto anche come voluntary disclosure, è diventata sempre più imminente la firma dell’accordo bilaterale tra Italia e Svizzera che dovrebbe decretare la fine del segreto bancario e il libero scambio di informazioni bancarie. Ecco quali potrebbero, con buona probabilità, essere i termini dell’accordo.
I contenuti dell’accordo - Fase 1
In stretta coordinazione con l’entrata in vigore della legge sul rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero, l’accordo tra Italia e Svizzera dovrebbe inizialmente prevedere:
- scambio di informazioni bancarie su Italia e Svizzera, con conseguente fine del segreto bancario in vigore in Svizzera e della possibilità di esportare liberamente capitale all’estero, per i contribuenti italiani;
- regole e costi per la regolarizzazione delle attività bancarie avviate e per gli investimenti detenuti dai cittadini italiani nella Confederazione Elvetica;
- sanzioni più leggere per i contribuenti che decidono di far rientrare in Italia i capitali detenuti all’estero;
- rimane da sciogliere il nodo sulla retroattività dello scambio di informazioni, dal momento che quest’ultimo, in base alla Convenzione di Vienna, dovrebbe riguardare solo le informazioni bancarie relative a un periodo successivo a quello dell’entrata in vigore dell’accordo bilaterale stipulato fra Italia e Svizzera;
- Splitting fiscale ovvero la possibilità, per i lavoratori trasfrontalieri di pagare essere assoggettati a una tassazione suddivisa tra i due Paesi. Mentre attualmente i cittadini italiani che lavorano in Svizzera sono tassati alla fonte dalla Svizzera che poi riversa il 38,8% degli introiti allo Stato Italiano, successivamente, entrambi gli stati dovrebbero tassare parti differenti della stessa base imponibile;
- Apertura sugli intermediari, che dovrebbe permettere agli operatori finanziari elvetici di lavorare anche in Italia;
I contenuti dell’accordo - Fase 2
In una seconda fase dell’accordo dovrebbero essere rivisti:
- i limiti sulla deduzione dei costi sostenuti da imprese italiane nei confronti di fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata, nel Modello Unico;
- i limiti alle comunicazioni black list;
In riferimento a questi punti occorre specificare che anche se la Svizzera firmerà un accordo con l’Italia e sarà inserita tra quei paesi black list che hanno firmato accordi con l’Italia, ciò non implica l’immediata uscita della Svizzera dalla lista dei paesi black list, che avverrà in momento successivo alla firma dell’accordo, attraverso uno specifico decreto del MEF.
Al momento attuale i costi sostenuti verso paesi black list sono deducibili se si riesce a comprovare o l’esimente di effettiva attività economica della controparte o l’esimente del concreto interesse all’operazione e si riesce a fornire documentazione della comunicazione degli scambi effettuati.
Tuttavia, già il fatto che la Svizzera firmi un accordo con l’Italia potrà essere di grande aiuto, dal momento che una specifica norma, contenuta nella Legge di Stabilità 2015, prevede che per la lista dei Paesi a fiscalità privilegiata rilevante agli effetti della deducibilità dei costi sostenuti con i fornitori esteri, si terrà conto solo della mancanza di un adeguato scambio di informazioni e non anche del criterio della tassazione “congrua”. In altri termini, la Svizzera che diventerà presto un paese "collaborante" potrebbe essere depennata dalla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata rilevante agli effetti della deducibilità dei costi, pur mantenendo, di fatto, una tassazione non è congrua. Per questo occorrerà attendere un momento successivo per un intervento in tal senso, ad oggi ancora in fase di studio.
