Nel testo della Legge di Bilancio 2026 bollinato dalla Ragioneria di Stato cambia ancora la tassazione della cedolare secca per gli affitti brevi. Ecco tutte le novità.
Cedolare secca sugli affitti brevi si torna indietro, confermata l’aliquota al 21%, ma non per tutti. Il nuovo testo bollinato dalla Ragioneria di Stato e che sta per arrivare in Parlamento prevede ulteriori novità.
La bozza della Legge di Bilancio ha creato qualche malumore e prima dell’arrivo del testo definitivo in Parlamento c’è qualche piccolo ritocco. Nella versione iniziale del testo era previsto che l’aliquota agevolata sugli affitti brevi, durata meno di 30 giorni, fosse fissata per tutti gli immobili al 26%. Naturalmente non sono mancate le polemiche.
Nel frattempo sono state apportate modifiche ulteriori. Ecco il nuovo testo, nella Legge di Bilancio 2026, per la tassazione con cedolare secca degli affitti brevi.
Affitti brevi, cambia ancora la tassazione della cedolare secca
Nel complesso la Bozza è passata da 137 articoli a 154 articoli, le novità sono legate soprattutto ai tagli alle spese dei ministeri. Non solo, perché c’è un dietro front anche sulla tassazione degli affitti brevi. In base alle nuove disposizioni, l’imposta sostitutiva, cedolare secca, è al 26%. Per chi concede in locazione un solo immobile l’aliquota è al 21%. Chi concede in locazione più di un immobile, può avvalersi su uno solo di essi dell’aliquota al 21%. Spetta al proprietario scegliere l’immobile per il quale versare l’imposta sostitutiva al 21%.
Sugli immobili ulteriori l’aliquota è al 26%.
L’aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi è sempre al 26% quando per la conclusione dei contratti ci si avvale di intermediari, tra cui coloro che operano attraverso interfaccia, ad esempio airbnb o booking.
La precedente versione della norma si può leggere Qui.
Nella nuova formulazione si legge: L’aliquota di cui al primo periodo (26%) è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Sempre che, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
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