Voluntary Disclosure: a chi e perché conviene? I chiarimenti per il contribuente in 7 punti

Simone Casavecchia

8 Gennaio 2015 - 10:17

Conviene davvero aderire alla voluntary disclosure e denunciare il possesso di capitali detenuti all’estero: ecco chi può farlo, quali sono i benefici e quali i costi dell’operazione.

Voluntary Disclosure: a chi e perché conviene? I chiarimenti per il contribuente in 7 punti

Entrata in vigore dal 2 Gennaio la norma (L. 186/2014) che disciplina la voluntary disclosure ovvero la procedura di collaborazione volontaria con il fisco attraverso la quale è possibile denunciare il possesso di capitali detenuti all’estero (o anche in Italia) e non dichiarati precedentemente al fisco italiano.

Perché aderire?
Perché la crisi economica ha determinato variazioni significative nello scenario internazionale, dove a livello fiscale, la lotta all’evasione fiscale è diventato un tema sempre più frequentato dai legislatori italiani e internazionali, proprio al fine di mettere in campo strumenti sempre più innovativi ed efficaci per combattere l’evasione e ottenere introiti fiscali maggiori. A tal proposito l’Italia ha aderito a molteplici convenzioni internazionali (le ultime in ambito OCSE e in ambito Ecofin) tese a isolare i paesi che possono ancora essere considerati dei paradisi fiscali, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni fiscali a livello telematico. Il nostro Paese sta inoltre chiudendo uno specifico accordo con la Svizzera sullo scambio delle informazioni bancarie. Alla luce di questo nuovo scenario internazionale la voluntary disclosure potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni convenienti per regolarizzare i propri rapporti con il fisco italiano.

Chi può aderire?
Fino al prossimo 30 Settembre 2015 potranno aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero, tutti quei soggetti che, in sede di dichiarazione dei redditi sono tenuti alla compilazione del quadro RW, ovvero persone fisiche, enti non commerciali e società semplici che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Possono aderire anche gli enti commerciali (società di persone e società di capitali) residenti in Italia, pur non potendo accedere ai benefici previsti per sanare le violazioni.

Come aderire?
Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria occorre rivolgersi al proprio commercialista e compilare insieme a lui lo specifico modulo che sarà disponibile, entro la fine di Gennaio, presso l’Agenzia delle Entrate.
Dopo aver valutato la situazione fiscale del contribuente, con le specifiche omissioni, la quantità e la tipologia degli asset detenuti all’estero, gli anni in cui tali depositi sono stati formati e accresciuti, il commercialista a cui il contribuente si è rivolto potrà effettuare il calcolo che permette di ottenere il costo delle imposte da pagare. Con questi dati si procede a compilare il modulo dell’Agenzia delle Entrate che permette di presentare un’istanza all’UCIFI, che verificherà i documenti inviati dal contribuenti e, dopo aver ricalcolato imposte, sanzioni (ridotte) e interessi dovuti per i capitali illecitamente detenuti all’estero e precedentemente non dichiarati, inviterà il contribuente (con avviso di accertamento) a comparire per fargli scegliere due possibili opzioni:

  • prestare “acquiescenza” e pagare quanto richiesto;
  • inoltrare una proposta di accertamento con adesione;

Come si pagano sanzioni e interessi?
Le somme dovute per le imposte sui capitali precedentemente non dichiarati, gli interessi maturati e le sanzioni in misura ridotta, dovute per l’omissione, potranno essere pagate in un’unica soluzione o in 3 rate mensili di pari importo, entro 15 giorni prima della data di comparizione o entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione o, ancora, entro il termine per la proposizione del ricorso contro le sanzioni per il quadro RW. Dopo il pagamento della somma unitaria dovuta o dell’ultima delle tre rate previste, la procedura di regolarizzazione può essere considerata conclusa.

Perché conviene?
Aderire alla procedura di collaborazione volontaria entro il 30 Settembre 2015 conviene perché esclude dalla punibilità per tutti i reati tributari che vengono dichiarati, compresi la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; la dichiarazione infedele; l’omessa dichiarazione; l’omesso versamento di ritenute certificate e l’omesso versamento di IVA. E’ prevista anche l’esclusione per reati penali quali il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dal nuovo reato di autoriciclaggio.

A quanto ammontano le sanzioni?
Omissioni e reati diversi, prevedono sanzioni differenti:
le violazioni sul quadro RW prevedono sanzioni ridotte alla metà del minimo edittale, ovvero per i Paesi white list si passa dal 3% all’1,5% mentre, per i Paesi black list, si passa dal 3% al 6%. Tali sanzioni sono previste nei casi in cui il contribuente decida di riportare il proprio capitale in Italia o se il contribuente assegna all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.
In casi diversi dalle fattispecie indicate sopra la sanzione è pari al minimo edittale ridotto di un quarto, ovvero al 2,25% (paesi white list) o al 4,5% (paesi black list) degli investimenti non dichiarati e detenuti all’estero.
Per la dichiarazione omessa o infedele sull’imposta sui redditi e delle addizionali relative, di imposte sostitutive, Irap e Iva, le sanzioni sono ridotte di 1/4 del minimo previsto dalla normativa vigente.

Che fine fanno i capitali dichiarati al Fisco?
Dopo la regolarizzazione i capitali detenuti all’estero non devono necessariamente riportati in Italia: il contribuente può decidere di mantenere i propri investimenti oltreconfine o di trasferirli eventualmente in altro Stato estero, anche se dovrà, comunque, sempre dichiararli al Fisco.

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