Ritenute d’acconto professionisti sospese, pronto il codice tributo per il versamento

Rosaria Imparato

09/09/2020

25/10/2022 - 11:55

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Ritenute d’acconto sospese, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento con la risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020: i professionisti possono pagare in un’unica soluzione o a rate usufruendo delle novità del decreto Agosto. In ogni caso la prima scadenza è il 16 settembre.

Ritenute d’acconto professionisti sospese, pronto il codice tributo per il versamento

Ritenute d’acconto sospese per i professionisti, pronto il codice tributo per il versamento: è stato istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 7 settembre 2020.

Nella suddetta risoluzione ci sono anche le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24. Il primo versamento va effettuato entro la scadenza del 16 settembre, in un’unica soluzione o decidendo di rateizzare l’importo, usufruendo delle novità introdotte dal decreto Agosto.

La sospensione delle ritenute d’acconto per professionisti e agenti di commercio per i pagamenti eseguiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020 è una misura del decreto Cura Italia, che poi è stata confermata e prolungata dal decreto Liquidità.

Ritenute d’acconto professionisti sospese, pronto il codice tributo per il versamento: istruzioni per il modello F24

La sospensione delle ritenute d’acconto per le piccole partite IVA è stata una misura inizialmente introdotta dal decreto Cura Italia, poi ripresa dal decreto Liquidità, che ha esteso l’agevolazione fino al 31 maggio.

I requisiti per poter accedere all’agevolazione sono rimasti quelli individuati dal decreto Cura Italia, particolare dall’articolo 62, comma 7:

  • residenza in Italia;
  • ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • non aver sostenuto nel mese di febbraio 2020 spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020 ha istituito il codice tributo “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.

Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Risoluzione AdE n. 50 del 7 settembre 2020
Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate da sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

Ritenute d’acconto professionisti sospese, novità decreto Agosto sulle scadenze

Il decreto Rilancio ha prorogato la restituzione degli importi sospesi (che sarebbe dovuta avvenire entro il 31 luglio), e il decreto Agosto ha poi nuovamente rivisto le modalità di versamento degli importi.

I professionisti possono scegliere di versare le ritenute:

  • in un’unica soluzione, nella misura del 50%, entro il 16 settembre 2020;
  • in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.

I professionisti che scelgono la prima opzione, ovvero il pagamento in un’unica soluzione, potranno rateizzare il restante 50% fino a un massimo di 24 rate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. La prima rata andrà versata entro il 16 gennaio 2021.

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