Reverse Charge o Autofattura? Ecco le regole per non sbagliare

Caterina Gastaldi

14 Giugno 2022 - 09:06

condividi

Nel momento in cui si fanno alcune operazioni, ci si trova di fronte alla possibilità di utilizzare il reverse charge, ma anche l’autofattura. Ecco come non sbagliare.

Reverse Charge o Autofattura? Ecco le regole per non sbagliare

Quando si parla di reverse charge è facile finire con il confondersi e avere qualche difficoltà a comprendere come funzioni. Si tratta, in breve, di una particolare procedura di applicazione dell’Iva, che si può tradurre anche come una vera propria deviazione rispetto alla normale contribuzione dell’imposta.

Infatti, in questo caso specifico, è il committente del servizio a dover pagare l’Iva, in luogo del fornitore. Le modalità per svolgere questa operazione si sono andate a complicare con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e nel momento in cui si va a parlare anche di autofattura, la situazione diviene facilmente più complessa.

Vediamo quindi quali sono le regole da rispettare e come fare a utilizzare il reverse charge nel modo corretto e registrare l’autofattura.

Come funziona il reverse charge in breve

Il reverse charge, o inversione fiscale, è un meccanismo che è stato introdotto per combattere l’evasione fiscale. Infatti, proprio per questa sua particolarità, non può essere sempre utilizzato, ma solo in quelle occasioni che sono state identificate come più a rischio.

Nello specifico, infatti, la regola generale riguardante l’Iva prevede che la parte che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi debba poi andare ad addebitare l’Iva al cessionario. Questo significa che:

  • il cedente rimane debitore per l’Iva verso l’Erario;
  • il committente o cessionario diventa creditore dello Stato e ha il diritto di detrazione dell’Iva.

Quando si applica il reverse charge non è il cedente o prestatore a dover esporre l’Iva in fattura, ma il cessionario o committente deve andare a registrare l’Iva il modo doppio, ovvero sia nel registro delle fatture emesse, sia in quello degli acquisti.

La doppia registrazione (a debito e a credito) fa sì che l’Iva non sia materialmente corrisposta e che l’operazione si neutralizzi dal punto di vista contabile, questo a patto che in capo al cessionario o committente non ci siano limitazioni alla detrazione.

È necessario, per poter andare ad applicare il reverse charge, che entrambi i soggetti coinvolti siano passivi di Iva, e che uno dei due (committente, o il cessionario) risieda nel territorio dello Stato italiano.

Andando più nello specifico, il reverse charge si suddivide in due macro-parti:

  • reverse charge esterno, relativo all’applicazione di questa modalità con controparti Ue o extra-Ue
  • reverse charge interno, invece, si tratta dell’applicazione di questo meccanismo in alcune specifiche operazioni effettuate tra operatori economici nazionali.

Il reverse charge interno viene utilizzato solo in alcuni ambiti specifici, mentre quello esterno viene utilizzato per tutte le operazioni Iva territorialmente rilevanti in Italia effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta italiana, quando sono effettuate da soggetti non residenti.

L’autofattura: quando si utilizza

Con la circolare numero 14/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha condiviso delle spiegazioni riguardanti le modalità da utilizzare nella fatturazione elettronica quando si utilizza il reverse charge.

In breve, è necessario utilizzare l’autofattura. Questo documento differisce da una fattura normale perché pur andando a certificare la vendita di un bene o di un servizio, viene emesso non dal prestatore, ma dal committente.

Infatti questa documento viene ammesso in particolari condizioni, per esempio:

  • in casi di denuncia;
  • quando si devono fatturare degli omaggi;
  • nei casi di autoconsumo dei beni aziendali;
  • infine, per adempiere alle regole del reverse charge.

Risulta quindi chiaro che l’autofattura diventi un meccanismo necessario da utilizzare nella situazione di reverse charge.

Autofattura e reverse charge: cosa si deve fare

La necessità di autofattura in questo caso serve proprio per certificare la transizione. Infatti, per il reverse charge esterno, si applica tramite due modalità operative:

  • è necessario andare a integrare le ricevute dai cedenti o prestatori che non riportano l’applicazione dell’Iva attraverso l’utilizzo del reverse charge. Questa modalità si riferisce alle operazioni interne alla comunità europea e ricevute da soggetti passivi nazionali;
  • per le operazioni ricevute con prestatori con residenza in Paesi extra Ue i cessionari sono tenuti all’emissione dell’autofattura, che riprenda la fattura ricevuta integrandola con l’Iva.

In ogni caso è prevista l’annotazione doppia dell’imposta sia nei registri delle fatture emesse e sia in quello acquisti.

Nel caso di fatturazione elettronica relativa a operazioni di reverse charge interno si va a utilizzare il codice TD16 in autofattura.

Reverse charge fino al 2026, ecco le novità

Con la direttiva UE 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 è stata disposta una proroga del meccanismo facoltativo di inversione contabile in relazione a:

  • il rischio di frodi;
  • la prestazione di specifici servizi;
  • meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva;
  • la cessione di alcuni servizi.

In particolare è stata introdotta in sostituzione al paragrafo 1 la seguente frase “Fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni” di fatto andando a prorogare il meccanismo in questione fino al 2026.

Il reverse charge si è infatti dimostrata efficace come misura temporanea antifrode, e alla sua scadenza gli Stati si sarebbero trovati privi di strumenti alternativi.

Commenta:

foto profilo

Valerio

Maggio 2015

A me risulta che sia lo stesso metodo del R.C. sia per i paesi EU che per quelli al di fuori dell’Unione Europea con la sola differenza che per i paesi EU c’è da integrare l’iva e la valuta sulla fattura.

Iscriviti a Money.it