Rendite INAIL, bonus e aumenti nel 2022: quanto spetta, chi ne ha diritto e perché

Simone Micocci

17 Dicembre 2021 - 12:42

condividi

Rendite INAIL aggiornate: da febbraio 2022 scattano gli aumenti riconosciuti dalla rivalutazione degli importi, previsto anche l’arrivo di un bonus arretrati.

Rendite INAIL, bonus e aumenti nel 2022: quanto spetta, chi ne ha diritto e perché

Aumentano le rendite INAIL con conseguenze sia per le prestazioni che verranno erogate il prossimo anno che per quelle già corrisposte nei mesi scorsi. Come comunicato dall’INAIL con la circolare n°36 pubblicata il 14 dicembre scorso, infatti, l’aumento delle rendite decorre dal 1° gennaio 2021 (ma partirà solamente dal prossimo febbraio) e dunque sarà anche riconosciuto un bonus una tantum con tutti gli arretrati.

A tal proposito, di seguito trovate le informazioni sui nuovi importi, così da avere ben chiaro cosa cambia dal prossimo anno e quale sarà la misura del “bonus arretrati” che verrà riconosciuto da febbraio 2022, data da cui gli aumenti cominceranno a essere applicati.

Rendite INAIL: perché aumentano

Come prima cosa è bene spiegare il motivo di questo incremento. I chiarimenti sono tutti nella circolare 36/2021 che potete scaricare di seguito. Nel dettaglio, l’INAIL spiega che gli aumenti sono merito della rivalutazione extra decennale descritta dalla legge 46/1981.

Per capire le ragioni dell’aumento bisogna partire dallo spiegare come funziona il meccanismo di rivalutazione delle rendite INAIL. Questo si compone di due differenti fasi:

  • prima fase, standard, dove ogni anno viene adeguata la retribuzione di riferimento per il calcolo delle rendite tenendo conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno prima, così come rilevato dall’ISTAT;
  • la seconda fase assorbe la prima e scatta nel caso in cui sia stata registrata una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa come base per l’ultima rivalutazione effettuata secondo quanto stabilito dalla legge 46/1981. Qualora dovesse verificarsi questa condizione, per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico non si applica la prima fase ma solamente la seconda.

Ebbene, secondo quanto rilevato dall’ISTAT sussistono le condizioni per far scattare solamente la seconda fase, in quanto tra il 2020 e il 2011 - ultimo anno in cui è stata effettuata la rivalutazione descritta dall’articolo 20 della legge 46/1981 - è stata registrata una variazione pari al 12,47% (dunque superiore al 10%). È questa, dunque, che va applicata, ma non prima di riassorbire tutte le rivalutazioni annue che sono intervenute tra il 2013 e il 2020. In totale queste ammontano al 7,22% che tolte dalla variazione decennale registrata ci restituiscono una rivalutazione del 4,90% con un coefficiente dell’1,049.

Rendite INAIL: tutti gli aumenti da gennaio 2021

Vediamo, adesso, gli effetti della rivalutazione sulle varie retribuzioni.

Per quanto riguarda le rendite per inabilità permanente viene stabilito che:

  • nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 83,09€. Nel dettaglio, la retribuzione annua minima sale a 17.448,90€ (prima era pari a 16.636,20€), mentre la massima a 32.405,10€ (rispetto a 30.895,80€).
  • nel settore marittimo valgono gli stessi limiti suddetti, a differenza di alcuni lavoratori per i quali si applicano dei massimali differenti: 46.663,34€ per comandanti capi e macchinisti, 39.535,22€ per primi ufficiali di coperta e di macchina, 35.969,66€ per altri ufficiali.
  • nel settore agricolo, invece, la rendita per inabilità permanente per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato viene calcolata tenendo conto di una retribuzione annua convenzionale di 26.336,74€ (prima era di 25.106,52€). Per chi viene assunto a tempo indeterminato, invece, la retribuzione effettiva deve rispettare minimi e massimi come già visti per il settore industria. Nel caso degli autonomi, invece, si considera una retribuzione annua pari al minimo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, quindi 17.448,90€.

Nel settore domestico, quindi nel caso d’infortuni, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite corrisponde sempre al minimale previsto per l’industria, quindi a 17.448,90€.

Novità anche per la prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%: l’importo sale a 337,41€.

Nei settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico, invece, l’assegno una tantum per i superstiti (quindi in caso di morte dell’assicurato) viene fissato nella misura di euro 10.542,45€.

Per quanto riguarda l’assegno di assistenza personale continuativa, sostituto dell’indennità civile di accompagnamento, dai precedenti 547,75€ si sale a 574,59€.

Per ulteriori informazioni a riguardo, nonché per tutte le altre rendite aggiornate, potete scaricare il testo della circolare.

Aggiornamento rendite INAIL- circolare 36/2021
Clicca qui per coprire di quanto aumentano le rendite INAIL per effetto della rivalutazione che decorre dal 1° gennaio 2021.

Non solo aumenti: da febbraio 2022 anche bonus arretrati

Come anticipato, le nuove rendite decorrono da gennaio 2021 ma saranno applicate solamente a partire da febbraio 2022. Per le tredici mensilità precedenti, dunque, saranno riconosciuti gli arretrati attraverso un assegno una tantum.

Ad esempio, per chi prende l’assegno di assistenza personale continuativa, salito di 26,84 euro, spetterà un bonus di circa 350 euro a titolo di arretrati che dovrebbe essere pagato a febbraio.

Iscriviti a Money.it