Polizia, aspettativa e congedo per infermità e motivi familiari: il limite da non superare

Simone Micocci

14 Giugno 2018 - 11:24

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Congedo straordinario e aspettativa per infermità: per il personale della Polizia di Stato c’è un limite ben preciso da non superare. Ecco qual è e come viene pagata l’assenza.

Polizia, aspettativa e congedo per infermità e motivi familiari: il limite da non superare

Alle Forze di Polizia è riconosciuto - oltre ai permessi e al congedo ordinario - anche un congedo straordinario e un periodo di aspettativa per infermità o gravi motivi. È importante sapere però che c’è un limite ben preciso da non superare, pena la cessazione dal servizio.

Una norma di cui non tutti gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato sono a conoscenza, tant’è che in molti ci hanno chiesto chiarimenti su questo tema. A tal proposito abbiamo scelto di scrivere una guida con tutto ciò che è importante sapere sul congedo straordinario per infermità e gravi motivi e sulla durata massima dell’aspettativa.

Facciamo chiarezza quindi su questo tema che interessa tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed è di notevole importanza per la loro carriera.

Quanti giorni di congedo straordinario e aspettativa?

Sono gli articoli 37 - del d.P.R. 3/1957 - e 60 - d.P.R. 782/1985 (regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) - a riconoscere al personale della Polizia di Stato la concessione del congedo straordinario per infermità o per gravi motivi familiari.

Nel dettaglio, il congedo straordinario per gravi motivi può essere richiesto in maniera continuativa o frazionata entro un limite di 45 giorni annui. A tal proposito è bene specificare che nel congedo straordinario vengono calcolati anche i festivi e i giorni di riposo - se compresi nel periodo di assenza - cosa che invece non avviene per il congedo ordinario.

Il congedo straordinario per infermità, invece, ha termine con il cessare delle cause per il quale è stato disposto e non può superare i 18 mesi continuativi. In caso di due assenze ravvicinate - con meno di 3 mesi di servizio di distacco - queste si sommano e rientrano nel limite massimo di 18 mesi continuativi.

Inoltre c’è un aspetto molto importante da sottolineare: la durata complessiva del congedo per gravi motivi di famiglia e quello per infermità non può superare i 2 anni e mezzo (anche non continuativi) nell’arco dei 5 anni.

Comunque il Consiglio di amministrazione può prorogare questo limite, riconoscendo un ulteriore periodo di aspettativa - non retribuito - di durata non superiore ai 6 mesi. Questo però è possibile solo per motivi di particolare gravità.

Una volta scaduti i 6 mesi, qualora il dipendente non risulti idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti.

Come viene pagato?

Nel periodo del congedo straordinario il personale delle Forze di Polizia ha diritto a percepire l’intera retribuzione esclusivamente per i primi 12 mesi, conservando anche il diritto agli assegni familiari. Per il periodo successivo, invece, lo stipendio viene riconosciuto per il 50%.

Discorso differente per i dipendenti assenti per infermità dipendente da causa di servizio; a questi, infatti, spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo dell’aspettativa, con l’esclusione delle sole prestazioni di lavoro straordinario. Spetta all’Amministrazione, inoltre, il pagamento delle spese di cura.

In entrambi i casi, comunque, il congedo per infermità è valido ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e per la maturazione dei requisiti per la pensione.

Visite fiscali

Sia per il riconoscimento del congedo straordinario che per l’aspettativa, il personale della Polizia di Stato deve presentare la certificazione medica sottoscritta da un medico interno oppure appartenente al SSN.

In entrambi i casi, comunque, l’amministrazione può procedere con una visita fiscale di controllo per accertare l’infermità dichiarata nel certificato.

Per questo motivo durante il periodo di assenza il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile presso il domicilio indicato nel certificato medico. Le fasce orarie in cui vige quest’obbligo sono le stesse previste per l’indennità di malattia dei dipendenti pubblici, ovvero:

  • mattina: dalle 09:00 alle 13:00;
  • pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00.

Queste fasce orarie sono valide per tutti i giorni della settimana, compresi festivi e domeniche. Rispettare quest’obbligo è molto importante poiché per chi non lo fa scattano le sanzioni previste per la mancata reperibilità alle visite fiscali, ovvero:

  • decurtazione del 100% dello stipendio nei primi 10 giorni di assenza;
  • decurtazione del 50% dello stipendio per il periodo successivo.

Inoltre, per il personale delle Forze di Polizia scatterà un procedimento disciplinare.

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