Lavoratori fragili, nuova proroga tutele: istruzioni INPS

Teresa Maddonni

14/03/2022

25/10/2022 - 12:00

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Tutele lavoratori fragili in tempo di Covid: prorogata al 31 marzo 2022 l’assenza dal servizio equiparata alla malattia. INPS fornisce indicazioni con il messaggio n.1126 dell’11 marzo. I dettagli.

Lavoratori fragili, nuova proroga tutele: istruzioni INPS

Per i lavoratori fragili è stata prevista una nuova proroga delle tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto Cura Italia del 2020 e fino al 31 marzo 2022. Istruzioni sulle nuove disposizioni normative per i lavoratori fragili arrivano dall’INPS con il messaggio numero 1126 dell’11 marzo 2022.

Si tratta della tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS. Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 - ricorda l’INPS come già illustrato nel messaggio n. 679/2022 - ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n.17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute ha individuato le patologie che danno accesso allo smart working dei lavoratori fragili. Non viene prorogata ulteriormente per i lavoratori fragili invece l’equiparazione della quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza attiva alla malattia. Vediamo nel dettaglio quali sono le istruzioni dell’INPS per i lavoratori fragili e la proroga delle tutele al 31 marzo 2022.

Lavoratori fragili: proroga tutele fino al 31 marzo 2022

La proroga delle tutele per i lavoratori fragili in tempo di Covid è valida fino al 31 marzo 2022, giorno in cui termina lo stato di emergenza. Nel messaggio dell’11 marzo l’INPS ricorda che, in sede di conversione del decreto-legge n. 221/2021, di cui abbiamo detto, la legge 18 febbraio 2022 n. 11 ha modificato l’articolo 17 dello stesso disponendo la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute:

  • nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 che riguarda lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori fragili individuati tenendo conto del decreto del 4 febbraio 2022 di cui abbiamo detto;
  • nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.

La tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta quindi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Per l’equiparazione della quarantena o isolamento fiduciario alla malattia invece (comma 1 articolo 26 sempre del decreto Cura Italia), come già anticipato, non è stata prevista la proroga oltre il 31 dicembre 2021.

Specifica pertanto l’Istituto che ai fini “del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.”

Messaggio INPS n.679 del 11-02-2022
Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

Lavoratori fragili e tutele: istruzioni operative

L’INPS fornisce anche delle istruzioni operative in merito alla proroga della tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia.

L’Istituto ribadisce le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, specificando che sono pertanto tenuti a proseguire con la consueta prassi per il trattamento dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato assicurati per la malattia INPS. L’INPS richiama anche le disposizioni già fornite agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti.

Per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati che fanno riferimento alla tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 per i lavoratori fragili, vale a dire l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica, le Strutture territoriali INPS “provvederanno, sulla base delle suddette valutazioni medico legali, all’istruttoria amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 fino alla data del 31 marzo 2022.”

L’INPS nel messaggio dell’11 marzo, che alleghiamo di seguito, specifica che “allo scopo di recepire le descritte disposizioni normative, gli applicativi gestionali in uso per i pagamenti diretti sono stati adeguatamente aggiornati.”

Messaggio INPS numero 1126 del 11-03-2022
Tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia. Ulteriori aggiornamenti normativi

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