Smart working, decreto con nuovi requisiti: quali sono e per chi

Teresa Maddonni

10 Febbraio 2022 - 20:20

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Per i lavoratori fragili in smart working scattano i nuovi requisiti 2022 con il decreto interministeriale approvato, ma si avvicina la scadenza del 28 febbraio. I dettagli.

Smart working, decreto con nuovi requisiti: quali sono e per chi

Per lo smart working è in arrivo un nuovo decreto ministeriale con nuovi requisiti. Si tratta nel dettaglio dello smart working per i lavoratori fragili e quindi si individuano le patologie per le quali è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il nuovo decreto interministeriale è stato firmato dal ministro della Salute di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il ministro per la Pubblica amministrazione, ma ancora non è approdato in Gazzetta Ufficiale.

Per lo smart working dei lavoratori fragili è vicina infatti una scadenza ed è quella del 28 febbraio. Vediamolo nel dettaglio.

Smart working: decreto con nuovi requisiti per i lavoratori fragili

Il nuovo decreto interministeriale stabilisce quali sono i requisiti per accedere allo smart working dei lavoratori fragili 2022, quindi quali sono le patologie da considerare. Ma andiamo per gradi.

Tenendo conto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 è stato stabilito con il decreto del 24 dicembre 2021 n.121 il prorogarsi anche delle disposizioni per lo smart working dei lavoratori fragili.

Si legge nel testo di fine anno, all’articolo 17, che sono prorogate “le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.”

Fino al 28 febbraio 2022 è stata quindi introdotta la proroga di quanto disposto dal decreto Cura Italia di marzo 2020 che stabilisce che i lavoratori fragili “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”

È quello stesso decreto che sempre all’articolo 17 comma 2 stabilisce che con provvedimento del Ministro della salute “sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali il lavoro è svolto in modalità agile fino al 28 febbraio 2022. Si tratta nei fatti del decreto con i nuovi requisiti per lo smart working dei lavoratori fragili nel 2022, ma fino alla data del 28 febbraio salvo ulteriori proroghe.

Fino all’adozione del nuovo decreto la modalità di lavoro agile è riservata ai lavoratori nelle seguenti condizioni:

  • immunodepressione;
  • patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso;
  • disabilità ai sensi della legge 104.

Gli stessi sono esposti a un eccessivo rischio in caso di contagi da Covid sul luogo di lavoro. Con l’adozione del nuovo decreto, e fino al 28 febbraio, sono invece introdotti nuovi requisiti. Vediamo ora quali sono.

Smart working: i nuovi requisiti

I nuovi requisiti per i lavoratori fragili in smart working sono stabiliti dal decreto che definisce le patologie di interesse.

Indipendentemente dallo stato vaccinale

pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche Cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità.

La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età maggiore di 60 anni;
  • condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

L’esistenza delle patologie e condizioni individuate, specifica il decreto, deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Decreto smart working
Testo del decreto interministeriale con le nuove patologie croniche per il lavoro agile dei lavoratori fragili.

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