Ai lavoratori fragili non verrà riconosciuta, per la seconda parte del 2021, alcuna tutela in caso di assenza dal lavoro. Lo comunica l’INPS nel messaggio n.2842 del 6 agosto.
Ai lavoratori fragili non viene riconosciuta nessuna ulteriore tutela dall’INPS in caso di assenza dal lavoro.
L’assenza dopo il 30 giugno non viene più equiparata al ricovero ospedaliero. Lo ha comunicato lo stesso istituto nel messaggio n.2842 del 6 agosto.
INPS ha anche presentato un’amara sorpresa ai lavoratori dipendenti privati ai quali per la quarantena 2021 non viene riconosciuta alcuna tutela, come invece è accaduto nel 2020, per mancanza di risorse stanziate dal governo.
Nel messaggio INPS non parla solo delle tutele per i lavoratori fragili facendo seguito al messaggio n. 1667 con il quale ha illustrato le novità normative introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cosiddetto Sostegni), ma anche della malattia di COVID-19 conclamata.
Zero ulteriori tutele per i lavoratori fragili dal 1° luglio quindi, INPS ricorda in ogni caso le novità relative allo smart working prorogato fino al 31 ottobre 2021.
Per i lavoratori fragili zero tutele per assenza dal lavoro dopo il 30 giugno
Per i lavoratori fragili che si assentano dal lavoro per motivi legati al Covid dal 1° luglio non ci saranno più le tutele previste fino al 30 giugno con la proroga del decreto Sostegni di marzo.
INPS nel messaggio del 6 agosto ricorda che non è previsto dal 1° luglio per i lavoratori fragili che l’assenza dal lavoro sia equiparata al ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020).
INPS eroga la prestazione per gli eventi riferiti al 2020 e per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021. Ricorda tuttavia che il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha prorogato al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività lavorativa in smart working.
Per maggiori dettagli rimandiamo al messaggio completo dell’INPS che alleghiamo di seguito. Nello stesso messaggio tuttavia l’Istituto espone la beffa per i lavoratori in quarantena nel 2021 che non avranno alcuna tutela per mancanza di risorse stanziate dal governo.
Nessuna tutela nel 2021 per i lavoratori in quarantena
Nessuna tutela per la quarantena dei lavoratori nel 2021 come comunica INPS con il messaggio del 6 agosto 2021.
Il riferimento normativo originario cui si richiama anche INPS nel messaggio è il decreto Cura Italia e in particolare l’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare al comma 1.
Il comma suddetto stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia.
Nel nuovo messaggio INPS ricorda che per la tutela della quarantena dei lavoratori privati di cui sopra era stato comunicato che l’Istituto aveva “ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica”.
INPS specifica che le Strutture territoriali hanno avviato le attività necessarie per la regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi.
L’INPS procede con il riconoscimento della quarantena per i lavoratori privati, nei limiti di spesa di 663,1 milioni, per l’anno 2020. Fin qui nulla da eccepire, ma per il 2021?
INPS specifica che il legislatore non ha previsto a oggi, per l’anno 2021, “appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.”
Per l’anno in corso non viene riconosciuta quindi la malattia per quarantena legata al Covid.
In caso di malattia conclamata da COVID-19 invece, specifica l’INPS, la tutela viene riconosciuta secondo l’ordinaria gestione. Specifica sempre l’Istituto nel messaggio:
“Si ricorda, infine, come già evidenziato nel messaggio n. 1667/2021 e come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che l’Istituto provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.”
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