IVAFE: quando bisogna pagarla? Ecco la guida dell’Agenzia delle Entrate

Valentina Pennacchio

7 Febbraio 2013 - 15:16

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IVAFE: quando bisogna pagarla? Ecco la guida dell’Agenzia delle Entrate

Il Decreto Salva-Italia, oltre ad introdurre l’IVIE (per approfondimenti leggi IVIE: aliquota, base imponibile e detrazioni. Ecco la guida dell’Agenzia delle Entrate), ha inserito un’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute da persone fisiche residenti in Italia (IVAFE). Come anche per l’IVIE, la Legge di Stabilità ha previsto l’applicazione dell’IVAFE al periodo d’imposta 2012, per cui le tasse versate nel 2012 saranno considerate un acconto sul versamento a saldo da effettuare nel giugno 2013.

La Legge di Stabilità ha introdotto un’ulteriore novità: viene eliminato il riferimento all’UE o al SEE (Spazio Economico Europeo) per i conti correnti e i libretti di risparmio, che saranno indistintamente tassati con il bollo previsto: 34,20 euro per le persone fisiche, 100 euro per soggetti diversi da persone fisiche (per approfondimenti leggi Bollo conto corrente e libretti di risparmio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate).

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Secondo la circolare 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate “le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale" (anche donazioni o eredità) e “l’imposta è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività si considerano detenute all’estero” (comprese quelle nelle cassette di sicurezza all’estero o detenute da intermediari non residenti). Ne consegue che le attività finanziarie soggette all’IVAFE sono:

  • quelle che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione.

Non sono invece soggette all’IVAFE:

  • le attività finanziarie rimpatriate (sia giuridicamente che fisicamente);
  • le attività finanziarie detenute all’estero, ma amministrate da intermediari finanziari italiani;
  • le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia;
  • le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero;
  • le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti.

Nello specifico l’IVAFE si applica su:

  • obbligazioni italiane o estere e i titoli similari;
  • titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero;
  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;
  • depositi e c/c bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (accrediti di pensione o stipendi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, pronti contro termine e prestito titoli, polizze di assicurazione sulla vita);
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Nella suddetta circolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche i presupposti dell’IVAFE:

  • Determinazione dell’imposta. L’IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione nella misura dell’1 per mille per il 2011 e 2012 e l’1,5 per mille a decorrere dal 2013. Non è prevista alcuna esenzione;
  • Base imponibile. Il valore dell’IVAFE è composto dal valore di mercato “rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera”. Se le attività finanziarie hanno una quotazione nei mercati regolamentati, va preso in considerazione quel valore, viceversa si deve fare riferimento al valore nominale o a quello del rimborso. Qualora questo valore sia assente, la base imponibile è calcolata in funzione del valore di acquisto dei titoli;
  • Credito d’imposta. Come per l’IVIE, dall’IVAFE “si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie” e non può superare l’importo dovuto in Italia.

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