Esonero contributivo al posto della CIG: chiarimenti INPS sui Fondi di solidarietà

Teresa Maddonni

18 Maggio 2021 - 16:07

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Sull’esonero contributivo del decreto Agosto alternativo alla cassa integrazione INPS fornisce nuovi chiarimenti, a seguito di un’interlocuzione con il ministero del Lavoro, per le aziende che hanno accesso ai Fondi di solidarietà alternativi. Tutto nel messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021.

Esonero contributivo al posto della CIG: chiarimenti INPS sui Fondi di solidarietà

Esonero contributivo al posto della cassa integrazione Covid: per la misura introdotta dal decreto Agosto arrivano chiarimenti ulteriori da INPS per i datori di lavoro che possono accedere ai Fondi di solidarietà cosiddetti alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione) di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148.

Con il messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021 INPS fornisce, a seguito delle interlocuzioni avute con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ulteriori chiarimenti dopo quelli arrivati con la circolare n. 105/2020 del 18 settembre 2020 e i messaggi n. 4254 del 13 novembre 2020 e il n. 30 del 5 gennaio 2021.

INPS spiega infatti quali sono i datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo rinunciando alla cassa integrazione ponendo come data limite il 15 agosto 2020. Vediamolo nel dettaglio.

Esonero contributivo al posto della CIG: chiarimenti INPS per i datori di lavoro

L’esonero contributivo di 4 mesi al posto della cassa integrazione Covid, per chi rinuncia all’ammortizzatore sociale, è stato introdotto dal decreto Agosto e per i datori di lavoro che hanno accesso ai trattamenti a valere sui Fondi di solidarietà alternativi INPS a distanza di ben 9 mesi giunge con dei chiarimenti dopo aver sentito il ministero del Lavoro.

Ricorda l’Istituto nel messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021 che, come indicato nella citata circolare n. 105/2020, possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di cassa integrazione di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia), e successive modificazioni, “ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

INPS ricorda nel nuovo messaggio, come d’altronde ha già fatto in precedenza, che possono accedere all’esonero contributivo del decreto Agosto i datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Fatta questa premessa INPS chiarisce e scrive nel messaggio:

“Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, di cui all’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.”

Pertanto INPS informa che per il riconoscimento dell’esonero contributivo del decreto Agosto è necessario “individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.”

Esonero contributivo, chiarimenti INPS: chi può accedervi

INPS quindi chiarisce chi può accedere, fatte le dovute premesse, all’esonero contributivo alla luce delle interlocuzioni avute con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Specifica l’Istituto che in ragione del regime di alternatività tra l’esonero contributivo del decreto Agosto e la cassa integrazione “possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (Rilancio n.d.r.) (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.”

Conclude l’Istituto:

“Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni in ordine alle modalità con cui le Strutture territoriali dovranno effettuare i controlli circa la corretta fruizione dell’esonero in parola.”

Per chiarezza rimandiamo al testo completo del messaggio del 17 maggio di INPS sull’esonero contributivo al posto della cassa integrazione e che alleghiamo di seguito.

Messaggio n° 1956 del 17-05-2021
Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Chiarimenti in ordine alla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

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