Il lavoro subordinato si caratterizza per essere un rapporto in cui il dipendente è soggetto al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, attraverso l’emanazione di ordini specifici e l’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo.
Le caratteristiche appena citate non sono invece presenti nelle prestazioni di lavoro autonomo dove, al contrario, non sussiste alcun vincolo di subordinazione con il committente.
Tra i due macro-gruppi contrattuali si colloca la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in cui il soggetto si impegna a svolgere in via continuativa una prestazione prevalentemente personale, a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
Di fatto, la collaborazione non può esser confusa con:
- Il lavoro dipendente, per l’assenza del vincolo di subordinazione;
- Il lavoro autonomo, da intendersi come esercizio di arte o professione;
- L’attività imprenditoriale, poiché manca un’organizzazione di mezzi.
Tra i casi di rapporti di co.co.co. individuati dalla normativa (articolo 2, comma 2, Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81) figurano, alla lettera c), le attività «prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni».
In concreto può accadere che il lavoratore dipendente, nominato membro del consiglio di amministrazione, percepisca un compenso in virtù di questa carica. Di conseguenza, è necessario produrre due cedolini: uno relativo alla retribuzione percepita come lavoratore dipendente, l’altro riguardante il compenso da amministratore.
Ecco quattro consigli per elaborare correttamente, in casi analoghi, la busta paga.
Dipendenti con compenso da amministratore. 4 consigli per elaborare correttamente la busta paga
Attenzione all’aliquota Inps Gestione separata
I compensi riconosciuti ai dipendenti in virtù della loro attività di amministratori sono soggetti alla contribuzione Inps - Gestione separata.
Il carico contributivo, ripartito 1/3 a carico dell’amministratore e 2/3 in capo all’azienda, differisce a seconda della situazione del soggetto interessato:
- L’aliquota è pari al 35,03% (33% a titolo di contributi IVS - Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, cui si somma lo 0,72% per maternità e malattia e l’1,31% per l’indennità di disoccupazione DISCOLL) per la generalità dei soggetti;
- L’aliquota corrisponde al 24% (contributi IVS) per i titolari di pensione e gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (è il caso, ad esempio, di quanto sono anche lavoratori dipendenti).
Gli amministratori che sono al tempo stesso dipendenti rientrano in questa seconda ipotesi. Di conseguenza, in busta paga dev’essere trattenuto un contributo pari all’8% del compenso imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali.
L’azienda dovrà poi versare con modello F24 all’Inps tanto i contributi a suo carico (16% del compenso imponibile) quanto quelli trattenuti al collaboratore in busta paga.
E’ importante quindi non cadere nell’errore di non applicare i contributi destinati alla Gestione separata, nella convinzione che il dipendente e l’azienda si fanno già carico della contribuzione dovuta con riferimento al rapporto di lavoro subordinato.
Fare il conguaglio unico a dicembre o alla cessazione del rapporto
I compensi ricevuti in qualità di amministratore sono qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, come tali, soggetti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).
Considerando che l’azienda che eroga, all’interessato, la retribuzione come lavoratore dipendente ed il compenso come amministratore è la stessa, è opportuno ricalcolare in sede di conguaglio di fine anno / fine rapporto, l’Irpef effettivamente dovuta dal dipendente - amministratore tenendo conto di tutte le somme corrisposte.
In tal caso si consiglia di:
- Elaborare il cedolino come amministratore, effettuando il conguaglio di fine anno / fine rapporto;
- Elaborare il cedolino come dipendente, effettuando il conguaglio di fine anno / fine rapporto considerando anche il conguaglio già effettuato per il rapporto da amministratore.
Di norma, i programmi paghe hanno apposite funzioni che permettono di evitare un inserimento manuale dei redditi derivanti dai compensi percepiti come amministratore. In sostanza, il software popola l’anagrafica del rapporto di lavoro dipendente con le cifre riguardanti, in qualità di amministratore:
- Il reddito imponibile ai fini fiscali percepito;
- Le ritenute Irpef subite in busta paga;
- Le addizionali regionali e comunali trattenute.
Di conseguenza, in sede di elaborazione del cedolino, il programma legge l’anagrafica del dipendente, individuando le ulteriori somme da considerare ai fini del conguaglio di fine anno / fine rapporto, al pari di quanto avviene per coloro che, presentando la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro, chiedono alla nuova azienda di effettuare un conguaglio fiscale unico comprensivo di:
- Redditi percepiti dal nuovo datore di lavoro;
- Redditi percepiti nel corso dell’occupazione precedente, come indicati nella CU.
Riconoscere detrazioni e bonus solo nel rapporto di lavoro dipendente
Tanto le retribuzioni percepite come lavoratore dipendente quanto i compensi ricevuti come amministratore sono potenzialmente destinatari di:
- Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico, il cui compito è quello di abbattere l’Irpef lorda, quest’ultima calcolata in funzione del reddito complessivo del contribuente;
- Bonus Irpef, pari a 1.200 euro netti annui (100 euro medi mensili) per quanti hanno redditi pari o inferiori a 28 mila euro.
Posto che, sia le detrazioni che il bonus, dipendono, tanto per la spettanza degli importi quanto per il loro ammontare, dal reddito totalizzato dal contribuente, la scelta più opportuna è quella di limitare la fruizione degli elementi in parola al solo rapporto di lavoro subordinato.
In sede di conguaglio di fine anno / fine rapporto sarà poi stabilito l’ammontare effettivamente spettante di detrazioni e bonus Irpef, alla luce dei redditi totalizzati dal contribuente come dipendente ed amministratore.
Attenzione ai conguagli da 730
L’azienda, in qualità di sostituto d’imposta, è chiamata ad operare in busta paga i conguagli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi di dipendenti e collaboratori, trasmesse dall’Agenzia entrate.
Può accadere, nella fase di importazione massiva dei modelli 730, che gli stessi dati inseriti dal software paghe nell’anagrafica del lavoratore dipendente vadano a popolare anche quella da amministratore.
In queste situazioni si corre il rischio, in assenza di controlli, di effettuare una volta di troppo il conguaglio da dichiarazione dei redditi in busta paga.
L’ipotesi non è da escludere posto che le due anagrafiche hanno, come intuibile, lo stesso codice fiscale e gli stessi riferimenti del modello 730/4.
L’azienda che si accorge della doppia importazione è opportuno che:
- Scelga in quale cedolino effettuare il conguaglio (di norma quello da lavoratore dipendente);
- Cancelli i dati relativi al conguaglio 730 dall’anagrafica dell’amministratore.