Fare causa senza avvocato: quando e come è possibile difendersi da soli

Isabella Policarpio

12/11/2019

12/11/2019 - 13:09

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Quando si può fare causa senza avvocato? Ecco tutti i casi previsti dalla legge e quando, invece, non è mai possibile difendersi da soli in giudizio.

Fare causa senza avvocato: quando e come  è possibile difendersi da soli

Fare causa senza avvocato è una possibilità offerta dal nostro ordinamento quando il valore della causa è esiguo o la tipologia di controversia sono di semplice risoluzione.

Ciò non toglie che se il cittadino lo ritiene più utile o si sente più sicuro potrà comunque avvalersi dell’avvocato, anche quando la legge non ne prevede l’obbligatorietà.

Esistono però dei casi in cui non è mai permesso stare in giudizio senza assistenza tecnica: si tratta delle cause penali e dei giudizi di secondo e terzo grado. In questa guida, invece, vedremo quali sono le ipotesi previste dalla legge in cui è possibile difendersi da soli e risparmiare sulle spese legali.

Fare causa senza avvocato davanti al Giudice di pace

Per alcune tipologie di controversie è possibile fare causa dinanzi al Giudice di pace senza avvalersi della difesa tecnica di un avvocato. Naturalmente non si tratta di un obbligo di una possibilità: questo significa che se il cittadino lo desidera potrà sempre rivolgersi all’avvocato di fiducia, a prescindere dal valore e dalla motivazione della controversia.

La disciplina normativa è offerta dall’articolo 82 del Codice di procedura civile: qui viene stabilito che il cittadino possa stare da solo senza avvocato in tutte le cause di valore inferiore a 1.100 euro. Per maggiori dettagli sulle materie di competenza del giudice di pace consigliamo il nostro articolo di approfondimento Cosa fa, quanto guadagna e come si diventa giudice di pace?

Tuttavia lo stesso Codice prevede un’eccezione alla regola. Infatti se il Giudice di pace non ritiene la difesa tecnica necessaria potrà escludere l’obbligo dell’avvocato anche quando la controversia supera la cifra di 1.100 euro.

Opposizione a sanzioni e multe senza avvocato

Il caso tipico di giudizio senza avvocato dinanzi al giudice di pace è l’opposizione a sanzioni amministrative e multe stradali, per esempio in caso di vizi formali (come l’erronea indicazione del veicolo), la notificazione di una multa già pagata, il passaggio in una zona ZTL, e così via.

Il ricorso al Giudice di pace deve essere proposto entro 30 giorni dalla ricezione della multa oppure entro 60 giorni se si intende ricorrere dinanzi al Prefetto. I siti Internet ufficiali delle Corti locali mettono a disposizione dei moduli online per aiutare il cittadino a fare ricorso correttamente, basterà stampare i pdf e consegnarli agli uffici di cancelleria; in alcuni casi è anche possibile concludere tutta la procedura direttamente in via telematica.

Processo amministrativo senza avvocato

L’articolo 23 del Codice di procedura amministrativa consente al cittadino di stare in giudizio senza difensore legale se il giudizio ha per oggetto una controversia in materia di:

  • accesso e trasparenza amministrativa;
  • elettorale;
  • giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Stare da soli in giudizio nelle cause tributarie: ecco quando

Per quanto riguarda le cause tributarie, il cittadino può stare da solo in giudizio senza avvalersi della difesa tecnica per le controversie che non superano i 3.000 euro. Questo limite è stato stabilito dal D.Lgs. numero 156/2015, il quale ha innalzato la soglia precedente, che era 2.582 euro.

In genere si ricorre alla Giustizia tributaria per contestare le cartelle di pagamento e le intimazioni di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate; tuttavia se il giudice di merito ritiene che il caso sia complesso può ordinare l’obbligatorietà della difesa dell’avvocato a prescindere dal valore della causa, quindi anche se inferiore a 3.000 euro.

Causa davanti al giudice del lavoro senza avvocato

È possibile stare in giudizio senza avvocato anche nelle cause che riguardano controversie di lavoro. I limiti sono stabiliti dall’articolo 147 del Codice di procedura civile che stabilisce il tetto massimo del valore della causa per stare da soli in giudizio a 129,11 euro.

Dato il valore esiguo della soglia stabilita dalla legge, si tratta di una ipotesi molto rara, anche perché quando il valore della causa è così basso in genere si preferisce la risoluzione stragiudiziale, cioè al di fuori delle aule di giustizia.

Fare cause senza avvocato: quando non è consentito

Il cittadino deve sempre avvalersi della difesa tecnica dell’avvocato nei seguenti giudizi:

  • nelle cause civili che superano il valore di 1.100 euro e comunque non rientrano tra quelle ammesse dal Giudice di pace alla difesa autonoma;
  • in tutte le cause che riguardano il diritto penale, a prescindere dal valore;
  • davanti la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione, quindi il secondo e il terzo grado di giudizio.

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