Pensioni, contributi da riscatto: cosa riscattare e come?

Valentina Pennacchio

17/12/2013

18/09/2015 - 14:38

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Cosa sono i contributi da riscatto? Ecco come fare domanda e come ottenerli.

Pensioni, contributi da riscatto: cosa riscattare e come?

Ai fini pensionistici, l’INPS concede ai lavoratori la possibilità di coprire, previo pagamento di un onere, dei periodi altrimenti privi di contribuzione con i cosiddetti contributi da riscatto, utili per:

  • il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
  • l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
  • il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.

In particolare si tratta di periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

  • vi è stata omissione nel versamento all’INPS dei contributi obbligatori che non possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
  • non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
  • sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

La domanda può essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione necessaria. Chi può farla?

  • i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
  • gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
  • gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’INPS;
  • i superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.

Con l’accoglimento della domanda, notificato tramite raccomandata, l’INPS comunica altresì l’importo da versare come onere di riscatto, come pagarlo ed entro quando.

Come si procede al pagamento?

E’ possibile procedere al pagamento:

  • in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica;
  • in forma rateale.

Quest’ultima modalità è concessa se:

  • il richiedente non è pensionato;
  • i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.

La rateizzazione deve essere interrotta e l’onere residuo versato in un’unica soluzione se il richiedente perfeziona il diritto a pensione e presenta la domanda.

In caso di versamento rateale:

  • il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori;
  • l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
  • l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a 27 euro;
  • la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata viene considerato come rinuncia alla domanda, che sarà archiviata dall’INPS senza dover procedere con ulteriori adempimenti.

Il versamento tardivo dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà invece considerato come una nuova domanda, nei casi previsti, così come quello delle rate successive.

Il versamento effettuato con ritardo verrà considerato valido per non più di cinque volte, con l’addebito degli interessi di dilazione, se eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.

Nonostante l’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto, si procederà all’accredito di un periodo contributivo proporzionale alla somma versata.

La rinuncia del richiedente non gli preclude la possibilità di presentare successivamente una nuova domanda, anche per lo stesso motivo e/o gli stessi periodi (ovviamente l’onere di riscatto verrà rideterminato in ragione della nuova situazione).

Cosa si può riscattare?

L’INPS specifica che si possono riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione e per cui non sussiste più l’obbligo assicurativo, se i contributi risultano non versati:

  • dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
  • dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
  • dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti;
  • dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.

È possibile riscattare:

Come si paga?

Il pagamento si esegue tramite i bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento, presso qualsiasi sportello bancario, senza costi aggiuntivi, e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

Si può pagare altresì attraverso le seguenti modalità:

  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
    - tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
    - sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
    - tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
  • online sul sito Internet (accedendo al Portale dei Pagamenti dalla home del sito dell’INPS e scegliendo poi la voce «riscatti ricongiunzioni e rendite»), utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
  • contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico (con carta di credito).

In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.

I bollettini MAV possono essere stampati anche accedendo al portale dei pagamenti sul sito (alla voce riscatti ricongiunzioni e rendite) con C.F. e PIN oppure richiedendoli tramite contact center (803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico).

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