Con la riforma delle pensioni targata Fornero e la disoccupazione alle stelle, che causa un ingresso tardivo nel mercato del lavoro, molte persone laureate potrebbero avere una soluzione, anche se dietro il pagamento di un onere: i contributi per il riscatto della laurea. Come ottenerli? Vediamo la guida.
I periodi riscattabili
E’ possibile riscattare per fini contributivi:
- diplomi universitari triennali;
- diplomi di laurea (durata non inferiore a 4 anni e non superiore 6 anni);
- diplomi di specializzazione (durata non inferiore a 2 anni);
- dottorati di ricerca;
- laurea triennale (L) e laurea specialistica (LS) biennale a cui si accede con la laurea;
- diploma accademico di primo livello rilasciato dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;
- diploma accademico di secondo livello rilasciato dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;;
- diploma di specializzazione rilasciato dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca) rilasciato dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
Non è possibile riscattare:
- i periodi di iscrizioni fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione (obbligatoria, figurativa o da riscatto) in altri regimi previdenziali.
I requisiti
Ai fini del riscatto della laurea per ottenere contributi, è necessario che:
- il titolo sia stato conseguito;
- il richiedente sia titolare di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui richiede il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008.
Come presentare la domanda
Chi vuole presentare richiesta per ottenere contributi dal riscatto della laurea deve richiedere il PIN per usufruire dei servizi online dell’INPS (per ottenerlo clicca qui) e accedere alla Sezione Servizi Ondine - Per Tipologia di Utente - Riscatto laurea (Cittadino).
L’onere di riscatto
L’onere di riscatto della laurea è calcolato in base alla normativa che disciplina “la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo”. In particolare:
- per i periodi da riscattare entro il 31/12/1995 l’importo è determinato dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica) ed è variabile in funzione dell’età, del periodo da riscattare, del sesso e delle retribuzioni percepite negli ultimi anni;
- per i periodi da riscattare dopo il 31 dicembre 1995 l’importo è determinato applicando l’aliquota contributiva in essere alla data di presentazione della domanda di riscatto, “nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso”, come stabilisce l’INPS sulla base della specifica normativa. Ai fini del calcolo dell’onere, l’aliquota contributiva va applicata alla retribuzione soggetta a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
L’INPS fornisce un esempio di calcolo per l’onere di riscatto della laurea attraverso la tabella seguente, ove per calcolo a percentuale si intende un calcolo esclusivamente contributivo, mentre calcolo con la riserva matematica significa che la laurea si colloca prima dell’entrata in vigore del calcolo contributivo (1 gennaio 1996) per cui il calcolo sarà retributivo solo per il periodo di riscatto di laurea.
| Periodo di Riscatto | 4 anni dopo 31/12/1995 | 4 anni dopo 31/12/1995 | 4 anni prima 1/1/1996 | 4 anni prima 1/1/1996 |
| Data di nascita | 29/11/1984 | 02/11/1984 | 07/04/1971 | 12/08/1970 |
| Data domanda | 07/09/2011 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | 07/09/2011 |
| Anzianità contributiva (anni) | non significativi per il calcolo | non significativi per il calcolo | 11 | 11 |
| Metodo calcolo | calcolo a percentuale | calcolo a percentuale | calcolo con la riserva matematica | calcolo con la riserva matematica |
| Retribuzione ultime 52 settimane | 21.581,46 euro | 22.113,29 euro | 35.949,39 euro | 52.378,46 euro |
| Onere | 28.487,53 euro | 29.189,54 euro | 65.304,85 euro | 59.750,60 euro |
La legge n. 247/2007 ha introdotto alcune novità, applicabili solo alle domande presentate a decorrere dal 01.01.2008. In particolare:
- l’onere può essere pagato in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili (o in meno rate a discrezione dell’interessato) senza interessi;
- la domanda di riscatto della laurea per fini contributivi può essere presentata anche da persone non iscritte a nessuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano cominciato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
I laureati inoccupati
Possono presentare la domanda di riscatto anche i laureati inoccupati che non sono mai stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza (inclusa la Gestione Separata) e che non abbiano cominciato l’attività lavorativa in Italia o all’estero. Questi soggetti possono calcolare il loro onere cliccando qui.
Come procedere al versamento dell’onere
Il versamento dell’onere va effettuato tramite il bollettino MAV (che può essere scaricato con C.F. e PIN ciccando qui) inviato dall’INPS presso:
- sportelli bancari (senza contributi);
- sportelli postali (con commissione);
- soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (tabaccherie).
Il pagamento può essere effettuato anche online (sito Unicredit o INPS con carta di credito) o tramite il call center al numero (gratuito da telefono fisso) 803164 oppure 06164164 da cellulare secondo la tariffazione prevista dal proprio gestore.
Casi di mancato pagamento o ritardi
Il mancato pagamento della soluzione unica o della prima rata viene considerato come rinuncia alla domanda, archiviata da parte dell’INPS, ma con possibilità da parte dell’interessato di ripresentarla.
E’ consentito non più di 5 volte procedere al pagamento delle rate successive alla prima con un ritardo entro i 30 giorni dalla scadenza (verranno calcolati gli interessi di dilazione). Il tardivo pagamento dell’unica soluzione, della prima rata o di quelle successive, potrà essere considerato nei casi previsti come nuova domanda con conseguenze sull’onere.
L’interruzione del pagamento darà diritto ad un periodo contributivo proporzionale all’onere versato sino a quel momento.
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