Può essere riscattato il lavoro parasubordinato?

Valentina Pennacchio

12/12/2013

Può essere riscattato il lavoro parasubordinato? I periodi di attività svolta in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, precedenti all’istituzione della Gestione Separata, possono essere riscattati. Ecco le istruzioni dell’INPS.

Può essere riscattato il lavoro parasubordinato?

I lavoratori parasubordinati possono riscattare i periodi di attività svolta in qualità di collaboratori coordinati e continuativi precedenti all’istituzione della Gestione Separata (Gennaio 1996).

La domanda di riscatto può essere presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti, a condizione che l’interessato sia iscritto alla Gestione Separata e abbia accreditato almeno un contributo mensile nella suddetta gestione.

I periodi riscattati saranno utili:

  • per il conseguimento del diritto e per il calcolo contributivo della pensione nella Gestione Separata;
  • per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista a favore dei lavoratori parasubordinati.

Come presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata presso la sede INPS territorialmente competente tramite l’apposito modulo, a cui deve essere allegata la documentazione che dimostri la data certa (idonea solo se rilasciata da pubbliche amministrazioni e firmate dai funzionari responsabili), da cui si possa desumere:

  • l’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione;
  • la sua durata;
  • i compensi percepiti (dichiarazioni, attestazioni, tutti i documenti redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione, contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati, ecc.).

Cosa si può riscattare?

E’ possibile riscattare fino ad un massimo di 5 anni, a patto che non risulti già versata altra contribuzione per iscrizione ad altra forma di assicurazione previdenziale.

Se dalla documentazione presentata viene attestato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma non la sua durata, è possibile riscattare l’intero periodo interessato, a patto che:

  • sul periodo non risulti copertura contributiva;
  • i compensi percepiti dal richiedente siano di importo almeno pari all’ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno nella gestione speciale commercianti.

Se quest’ultimo aspetto non risulta chiaro, è possibile il riscatto per un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente alla proporzione tra il reddito del richiedente e l’ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno nella gestione speciale commercianti.

Come si determina l’onere di riscatto?

L’onere di riscatto viene determinato in ragione al compenso percepito nei periodi oggetto di riscatto ovvero, con riferimento al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione commercianti (nei casi in cui la documentazione non sia idonea a dimostrare l’ammontare dei compensi), rivalutato applicando la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, a partire dall’anno successivo a quello della sua percezione.

L’ammontare totale dei compensi da riscattare per ogni anno non può superare il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla gestione commercianti.

Come pagare?

Il pagamento deve essere eseguito con bollettino di c/c postale, allegato al provvedimento di accoglimento:

  • in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso;
  • in un massimo di 60 rate (su domanda del richiedente), in 5 anni, di uguale importo e comunque non inferiori a 26 euro, con maggiorazione degli interessi legali al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

Il pagamento rateale non può essere accordato se la domanda di riscatto è contemporanea alla domanda di pensione, né può proseguire oltre la decorrenza della pensione. Deve quindi essere completato con il versamento in unica soluzione dell’onere di riscatto ancora dovuto.

Se il richiedente perfeziona il diritto alla pensione e presenta la relativa domanda durante il pagamento rateale dell’onere di riscatto, deve interrompere i pagamenti e fare domanda per l’emissione di un bollettino di c/c postale per poter eseguire il versamento dell’importo residuo in unica soluzione (entro 60 giorni, per non incorrere nella riduzione del riscatto in proporzione ai versamenti effettuati) presso la sede INPS che ha emesso il provvedimento di accoglimento.

Il mancato pagamento entro il termine previsto o l’interruzione dei pagamenti rateali determina la decadenza dalla facoltà di riscatto. In particolare:

  • il mancato versamento determina l’archiviazione della pratica;
  • il pagamento in ritardo (in unica soluzione o della prima rate) può venir considerato come nuova domanda con conseguente rideterminazione dell’onere dovuto;
  • l’interruzione dei pagamenti rateali comporta l’accredito nella Gestione Separata di un periodo di contribuzione proporzionale all’onere versato al momento della sospensione, a partire dall’inizio del periodo di riscatto.

Il richiedente può fare domanda per una rateizzazione inferiore rispetto a quella concessa inizialmente, ma prima che sia trascorso il temine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata (60 giorni).