Come riscattare il lavoro svolto all’estero?

Valentina Pennacchio

09/12/2013

18/09/2015 - 14:38

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Come riscattare il lavoro svolto all’estero in Paesi non convenzionati? Ecco la guida.

Come riscattare il lavoro svolto all’estero?

Tra i periodi scoperti di contribuzione, che possono essere riscattati, figurano quelli per l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati (vedi sotto).

Dal momento che parliamo di contributi da riscatto, è possibile accreditare questi periodi solo dopo il pagamento di un onere di riscatto. Questi contributi saranno utili per:

  • il diritto e per la misura di tutte le pensione;
  • la concessione delle cure termali;
  • il diritto alla prosecuzione volontaria.

Come riscattare il lavoro svolto all’estero? Ecco una breve guida con le indicazioni dell’INPS.

Chi può chiedere il riscatto?

La domanda di riscatto per i periodi di lavoro svolto all’estero può essere presentata:

  • dal lavoratore che al momento della domanda, sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero avevano al cittadinanza straniera;
  • dai superstiti del lavoratore.

La richiesta può essere avanzata anche se il richiedente non è mai stato assicurato presso l’INPS.

Quando può essere presentata la richiesta?

La domanda può inoltre essere presentata:

  • senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
  • per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (ad esempio solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).

Come presentare la domanda?

La domanda per il riscatto del lavoro svolto all’estero deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per residenza, o tramite uno degli Enti di Patronato, che forniscono gratuitamente assistenza, compilando il Mod. RE1.

Alla domanda devono essere allegata la documentazione di data certa:

  • il certificato di cittadinanza italiana;
  • il libretto di lavoro prescritti dalla legge del luogo dove è stata prestata l’attività lavorativa;
  • le buste paga;
  • le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, promozione, ecc.);
  • le dichiarazioni delle autorità consolari che controllano l’immigrazione.

Detta documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva.

Come viene determinato l’onere di riscatto?

L’onere di riscatto viene determinato in base alla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente, sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto.

L’ammontare dell’onere viene stabilito applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto.

Al fine di stabilire se l’ammontare della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo, occorre considerare la collocazione temporale dei periodi considerati compresi quelli oggetto di riscatto.

L’onere di riscatto varia in base:

  • all’età;
  • al sesso del lavoratore;
  • alla retribuzione percepita all’atto della domanda;
  • al numero delle settimane riscattate;
  • all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente.

Inoltre varia se il richiedente è già titolare di pensione.


N.B. Per conoscere l’elenco dei Paesi convenzionati (e di conseguenza quelli non convenzionati) e la normativa di riferimento, vi invitiamo a cliccare QUI.

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