Codice della Strada: dal 2 febbraio 2013 scattano le novità

Valentina Pennacchio

30 Gennaio 2013 - 17:10

Codice della Strada: dal 2 febbraio 2013 scattano le novità

Rincari per il ricorso al giudice di pace per le multe stradali, polizze RC Auto, superbollo, bollo e deducibilità delle spese auto. Queste sono tutte le novità o i rincari che interesseranno gli automobilisti nel 2013. A questa lista si aggiunge un nuovo elemento: le novità nel Codice della Strada, che scatteranno a partire dal 2 febbraio. Scopriamo insieme le più significative.

Le novità

Il decreto legislativo n. 59/2011 ha dato attuazione alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. L’introduzione nell’ordinamento italiano delle suddette direttive ha comportato anche modifiche di norme del titolo IV del Codice della Strada. La nuova normativa, diffusa da una circolare del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2013 (Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9), è entrata in vigore già dal 19 gennaio 2013, ma il 2 febbraio scatteranno definitivamente tutte le novità.

Requisiti e limiti di età per la guida (art. 115 C.d.S.)

Sono stati introdotti nuovi limiti anagrafici per il conseguimento della patente. In particolare:

  • Patente A: 24 anni, a meno che non si è in possesso della patente A2 da 2 anni;
  • Patente C: 21 anni;
  • Patente D: 24 anni.

Con la circolare del 16 gennaio 2013 (Prot. N. 1403) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che i titolari della CQC (Carta di qualificazione del conducente) possono conseguire la patente C a 18 anni e la patente D a 21 anni. Ovviamente queste disposizioni non sono retroattive e i nuovi limiti anagrafici non si applicano ai conducenti già in possesso delle patenti suddette.

In seguito alla modifica della norma “vengono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con il quale la violazione è commessa”.

Nuova Patente UE (art. 116 C.d.S.)

Nessun cittadino comunitario può essere in possesso di più di una patente di uno Stato membro. Qualora ciò accadesse, bisognerebbe procedere al ritiro della patente più recente.

Nuove categorie di patenti (Art. 116 C.d.S.)

La circolare del Ministero dei Trasporti chiarisce anche tutto ciò che concerne la nascita di nuove categorie (per approfondimenti leggi Patente di guida 2013, cosa cambia? Ecco le nuove categorie), quali:

  • Patente AM: per i ciclomotori;
  • Patente A2: sono state riviste le categorie A1 e A;
  • Patente B1, C1, D1.

Patenti speciali (Art. 116)

Ai mutilati e minorati fisici è possibile rilasciare “tutte le patenti di guida previste dall’art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE”. Inoltre si evidenzia che:

  • i titolari della patente C1 e C speciale possono condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell’abilitazione;
  • i titolari delle patenti A1, A2, A, B1 o B speciali possono condurre veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

Sanzioni per guida senza patente (art. 116 C.d.S.)

A seguito della modifica dell’art. 116 C.d.S., si è verificata una “completa riscrittura del regime sanzionatorio”, che si applica nei seguenti casi:

  • quando si conduce un mezzo senza aver mai conseguito la patente;
  • quando il titolare conduce un mezzo senza la patente, perché revocata (la revoca deve essere già stata notificata al conducente);
  • quando il titolare conduce un mezzo pur essendo stato giudicato “permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti di cui all’art. 119 C.d.S.”;
  • quando il titolare conduce un mezzo con una patente diversa rispetto a quella richiesta dalla tipologia del mezzo stesso. In tal caso bisogna riconoscere i casi, meno gravi, di illecito amministrativo: il titolare della patente A1 guida un veicolo per cui è richiesta la patente A2; il titolare della patente A1 o A2 guida un veicolo per cui è richiesta la patente A; il titolare della patente B1, C1 o D1 guida un veicolo per cui è richiesta la patente B, C o D.

Patenti conseguite con veicoli con cambio automatico

Chi sostiene la prova pratica di guida con un veicolo con cambio automatico può “condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio”, tuttavia non può “essere oggetto di sanzione né amministrativa, né penale” il conducente, munito di suddetta patente, che guida un veicolo con cambio manuale.

Eliminazione dell’indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S.)

E’ stata eliminata l’indicazione della residenza del conducente sulla patente, tuttavia in Italia la patente sarà ancora valida come documento di identità personale.

Per info ulteriori si rimanda alle circolari citate, quella del Ministero dell’Interno e quella del Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti.

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