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Legge di stabilità 2013: cosa cambia per la deducibilità delle spese auto?

venerdì 18 gennaio 2013, di Valentina Pennacchio

La Legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) è intervenuta in settori di pubblico interesse, come scuola e sanità, ma soprattutto nel settore del fisco, introducendo numerose novità negli ambiti più disparati. Cosa cambia per la deducibilità delle spese auto? Viene ridotta al 20% per le auto aziendali ad uso non strumentale e al 70% per le auto concesse in uso promiscuo a dipendenti aziendali o collaboratori. Vediamo nel dettaglio tutte le deduzioni previste dal 2013.

Deduzione del 20%

La Legge di Stabilità ha modificato l’art.164, comma 1, lettera b del TIUR (Testo unico delle imposte sui redditi), relativo ai “limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”, riducendo dal 40% al 20% la deduzione delle spese per le auto aziendali non utilizzate come beni strumentali, ovvero beni essenziali per l’attività aziendale e ad utilità continuativa. La soglia del 20% va a sostituire definitivamente quel 27,5% previsto dalla Riforma Fornero (legge n. 92/2012). Il tetto massimo fiscalmente riconosciuto ai fini della deducibilità resta invariato.

Tipologia Acquisto/Leasing Noleggio
Auto e autocaravan 18.075,99 € 3.615,20 €
Motocicli 4.131,66 € 774,69 €
Ciclomotori 2.065,83 € 413,17 €

A quali spese si applica la deducibilità del 20%?

  • carburante;
  • pedaggi autostradali;
  • spese di manutenzione;
  • lubrificanti;
  • bollo e assicurazione.

Deduzione del 70%

La deducibilità per i veicoli concessi in uso promiscuo (ovvero per fini lavorativi e privati) a dipendenti aziendali o collaboratori passa dal 90% al 70%.

Altre deducibilità

La deducibilità resta invece invariata per:

  • auto usate da agenti e rappresentanti (deducibilità 80%);
  • auto utilizzate esclusivamente come bene strumentale (autoscuole o tassisti) o destinate ad uso pubblico (deducibilità 100%).

Trattamento IVA

Ai fini dell’IVA le suddette disposizioni normative lasciano il regime invariato.

Tipologia % detraibilità IVA
Veicoli a uso promiscuo 40%
Veicoli ad esclusivo uso aziendale 100%

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