Il testo della Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), approvato con 309 si, 55 no e 5 astenuti ha introdotto numerose novità fiscali, ma è intervenuto anche in settori chiave della società, come la sanità e l’istruzione. Nel settore scuola le misure definitive riguardano: le ore lavorative settimanali, il ridimensionamento dei fondi, il finanziamento delle scuole non statali e le risorse destinate alle scuole migliori, le ferie per il personale docente e la questioni dei quota 96. La manovra ha generato diverse polemiche, a causa di provvedimenti ritenuti peggiorativi. L’Anief ha dichiarato: “Si continuano a tagliare fondi importanti all’istruzione pubblica, in controtendenza con quanto avviene nei paesi più sviluppati”. Vediamo tutte le novità confermate sulla scuola.
Orario settimanale
Il comma 42 dell’art. 3 è stato soppresso per cui l’orario settimanale dei docenti rimane inalterato e non ci sarà nessun aumento da 18 a 24 ore senza un conseguente incremento retributivo. In alternativa le risorse saranno reperite attraverso altre misure, come il ridimensionamento dei fondi.
Ridimensionamento dei fondi
Il nuovo anno sarà segnato anche dal ridimensionamento dei fondi:
- attraverso la dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy, e risoluzione del relativo contratto di locazione, a partire dal 1 gennaio 2014 ci saranno “risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro” (art. 3, comma 42-bis);
- per il fondo FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica) “l’autorizzazione di spesa è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2013” (art. 3, comma 42-ter);
- 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, “sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto” (art.3, comma 42-quater);
- riduzione del Fis (Fonde delle istituzioni scolastiche) di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, che secondo l’Anief si tradurrà in un taglio complessivo di tutte le attività a completamento della didattica, come “progetti, ripetizioni agli studenti in difficoltà e visite didattiche” (art.3, comma 42-quinquies);
- il Fondo per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica è ridotto di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell’anno 2014 e di 125,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 (art.3, comma 42-sexies).
Finanziamento delle scuole non statali
Alle scuole paritarie è prevista un’erogazione di circa 223 milioni di euro.
Finanziamento alle scuole migliori
L’art. 1, comma 149, della Legge di Stabilità recita: “A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”. Le problematiche nascono rispetto al sistema di valutazione, che in Italia risulta del tutto assente.
Ferie per i docenti precari e non
Il testo della Legge di Stabilità all’art. 1, comma 54, stabilisce che il personale docente “di tutti i gradi di istruzione” può fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (con esclusione di scrutini, esami e valutazioni). Durante il restante periodo dell’anno il personale docente può godere di ulteriori 6 giorni di ferie “purché sia assicurata la sostituzione senza oneri aggiuntivi per lo Stato”. La legge di stabilità stabilisce quindi l’obbligo di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche per il personale docente, ma individua dei limiti al divieto della monetizzazione delle ferie “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Retribuzione degli assistenti amministrativi
A partire dall’anno scolastico 2012/2013, l’art. 1, comma 24, della legge 549/1995, recante disposizioni sulla “retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica”, trova applicazione anche per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’art. 52 del Dlgs 165/2001.
Retribuzione delle commissioni esaminatrici del concorso a cattedra
Alle commissioni esaminatrici del concorso a cattedra (Presidente e componenti) è corrisposta la medesima retribuzione delle commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 (art. 10, comma 5).
Quota 96
Soppresso l’emendamento per i Quota 96 che avrebbe consentito al personale della scuola, che aveva fatto richiesta di pensionamento (avendo maturato 36 anni di contributi e raggiunto 60 anni di età), di lasciare il proprio incarico entro il 31 agosto 2012, usufruendo della normativa antecedente alla riforma Fornero.
Sostegno scolastico
Il disegno di legge includeva un comma sul sostegno scolastico che conferiva all’Inps l’impegno nella valutazione della diagnosi funzionale indispensabile all’assegnazione del docente di sostegno allo studente disabile. Tuttavia, la Commissione Affari Sociali ha cassato il comma.
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