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Bonus 80 euro a disoccupati e pensionati da luglio. Le istruzioni dell’INPS
mercoledì 2 luglio 2014, di
Il Bonus Irpef da 80 euro verrà erogato anche a disoccupati e pensionati a partire dal luglio 2014. Questa la decisione presa dal Governo Renzi. Oggi arrivano anche le istruzioni dell’INPS, emanate tramite il messaggio n.5661/2014.
Bonus Irpef 80 euro: disoccupati
L’INPS chiarisce che per i soggetti disoccupati che hanno diritto a prestazioni a sostegno del reddito, il bonus Irpef verrà erogato entro la fine di giugno 2014. Il beneficiario riceverà una comunicazione tramite SMS per i numeri censiti nell’archivio dell’Istituto di Previdenza Sociale. Ecco l’oggetto del messaggio:
“ è stato disposto un pagamento in suo favore per: Credito ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014”.
Bonus irpef 80 euro: pensionati
Per quanto riguarda i pensionati e i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione (categoria 029 e 198 relative ai titolari di assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, e la categoria 199 relativa ai beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’ex art. 4, da commi 1 a 7-ter della legge n. 92/2012),
aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus irpef da 80 euro viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014.
L’importo verrà mostrato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con il codice 862 = Bonus 80 euro – cong. credito.
L’indicazione è fornita all’interessato nel dettaglio di comunicazione, disponibile fra i servizi online a disposizione dei cittadini in possesso di PIN”.
Bonus 80 euro: i dettagli
Il Bonus Irpef verrà riconosciuto automaticamente in base ai criteri reddituali del cittadino. Gli assicurati avranno la possibilità di presentare dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti:
- gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito,sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.
Nel caso in cui l’assicurato che percepisce prestazioni previdenziali abbia avuto rapporti di lavoro:
Si potrebbe verificare altresì l’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro:
- il titolare di prestazione previdenziale nel 2014 che, antecedentemente al godimento della stessa abbia intrattenuto nel corso del medesimo anno un rapporto di lavoro, può produrre all’Istituto la relativa certificazione fiscale (modello CUD) relativa ai redditi da lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. In tale caso l’Istituto terrà conto anche dei dati esposti nella certificazione fiscale prodotta per la determinazione del credito. In assenza di certificazione (modello CUD) per la certificazione dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, la determinazione della spettanza del credito e del relativo importo sarà effettuata in base ai soli dati reddituali a disposizione dell’Istituto, così come chiarito nella circolare 67/2014;
- analogamente, l’assicurato che nel corso del 2014 sia stato titolare di redditi da prestazioni previdenziali e che abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro, potrà consegnare al nuovo sostituto di imposta la certificazione fiscale (modello CUD) rilasciata dall’Istituto relativa alle prestazioni erogate, che consentirà al nuovo sostituto l’ esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo.
Nei casi appena elencati il contribuente dovrà provvedere alla restituzione del bonus Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.