Stop al pagamento dell’Irpef per le vittime del dovere e per i loro familiari superstiti. Le istruzioni Inps valide per tutte le prestazioni.
Le vittime del dovere, come pure i familiari superstiti, non dovranno più pagare le tasse sui trattamenti pensionistici erogati dall’Inps.
A darne conferma è l’Istituto con il messaggio n. 1943 appena pubblicato, che arriva dopo la circolare n. 51 del 2026 con la quale erano già state fornite le prime indicazioni sul nuovo orientamento da seguire.
Una decisione resa necessaria dalla giurisprudenza, come spesso accade in questi casi, con la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 4873/2025, ha stabilito che l’estensione dell’esenzione totale dall’Irpef in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017, non si applica solamente ai trattamenti pensionistici collegati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status.
Per spiegare meglio, l’esenzione fiscale non riguarda soltanto la pensione derivante direttamente dall’evento che ha determinato il riconoscimento come vittima del dovere, ma tutti i trattamenti pensionistici di cui il soggetto è titolare, anche se maturati per altra via. Lo stesso vale, entro i limiti previsti dalla normativa, per i familiari superstiti che percepiscono trattamenti collegati alla vittima del dovere o al soggetto equiparato.
Vediamo quindi quali sono le istruzioni fornite dall’Inps, partendo però dal chiarire chi sono le vittime del dovere.
Chi sono le vittime del dovere?
Come prima cosa serve inquadrare la platea di riferimento, facendo quindi chiarezza su chi sono le vittime del dovere. Nel dettaglio, si tratta del personale delle Forze dell’ordine e, più in generale, dei dipendenti pubblici che sono deceduti o hanno subito un’invalidità permanente a seguito di attività di servizio.
È il caso, ad esempio, di chi è rimasto coinvolto in azioni di contrasto a ogni tipo di criminalità, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità o, più in generale, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
A questi soggetti, così come ai loro familiari superstiti, l’ordinamento riconosce specifiche forme di tutela, tra cui prestazioni economiche e benefici previdenziali. Tra questi rientra anche l’assegno vitalizio, al quale con la legge di Bilancio 2017 si è aggiunta l’esenzione totale dall’Irpef sui trattamenti pensionistici. Proprio su quest’ultima misura, però, non sono mancati contrasti interpretativi, risolti solo di recente dalla giurisprudenza e recepiti ora dall’Inps.
Esenzione Irpef su tutti i trattamenti percepiti dalle vittime del dovere
La novità chiarita dall’Inps riguarda l’estensione dell’esenzione Irpef a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Non conta, quindi, che la pensione sia direttamente collegata all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status: il beneficio fiscale si applica comunque.
Si tratta di un passaggio importante, perché in passato l’Inps aveva interpretato la norma in senso più restrittivo, riconoscendo l’esenzione solo sui trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento lesivo. Come visto sopra, questo orientamento è stato però superato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la legge di Bilancio 2017 ha esteso il beneficio fiscale a tutti i trattamenti pensionistici, senza richiedere alcun collegamento diretto con l’evento che ha dato luogo al riconoscimento come vittima del dovere o soggetto equiparato.
Lo stesso principio vale per i familiari superstiti, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa per il mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti riferita al dante causa riconosciuto come vittima del dovere o soggetto equiparato.
Come recuperare gli arretrati
Un aspetto importante riguarda gli arretrati, visto che l’esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati decorre dal 1° gennaio 2017.
Nel dettaglio, le modalità di recupero cambiano a seconda dell’anno d’imposta interessato. Per il 2026 è l’Inps a intervenire direttamente, in qualità di sostituto d’imposta, applicando l’esenzione fiscale dal primo rateo di pensione utile. Per le trattenute fiscali già applicate sui ratei di pensione pagati a partire da gennaio 2026, invece, è previsto il rimborso da parte dell’Inps sotto forma di arretrati.
Diverso il discorso per gli anni precedenti, per i quali, l’interessato deve presentare un’apposita istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, seguendo le modalità ordinarie previste per la restituzione delle maggiori imposte versate.
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