Niente pensione minima per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996. Ma c’è la pensione sociale

Simone Micocci

25 Giugno 2026 - 10:34

Niente pensione minima per chi ha iniziato a lavorare nel 1996 (o successivamente). Un’esclusione paradossale che meriterebbe una soluzione di buon senso.

Niente pensione minima per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996. Ma c’è la pensione sociale

Sono oltre 10 anni ormai che mi occupo di pensioni e, pur avendo più volte riconosciuto il ruolo della legge Fornero - necessaria per la condizione in cui si trovava l’Italia nel 2011 e utile a mettere in sicurezza il sistema in un contesto segnato da previsioni di spesa previdenziale sempre più pesanti per le casse dello Stato - c’è un aspetto dell’attuale disciplina che continuo a fare fatica ad accettare.

Mi riferisco all’esclusione dall’integrazione al trattamento minimo per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 e che, quindi, rientrano interamente nel sistema contributivo. Una preclusione che, a mio avviso, solleva un evidente problema di equità e appare difficilmente conciliabile con i principi di uguaglianza garantiti dalla Costituzione.

Oggi, infatti, il diritto alla cosiddetta pensione minima è riconosciuto soltanto a chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 e può quindi vantare almeno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Il paradosso è evidente: chi beneficia di un metodo di calcolo generalmente più favorevole può contare anche sulla garanzia di un importo minimo, mentre chi è interamente nel contributivo, e dunque è esposto a un rischio molto più alto di ricevere un assegno basso, non ha diritto alla stessa tutela.

È proprio questo il punto che stride maggiormente. Il sistema contributivo lega l’importo della pensione ai contributi effettivamente versati nel corso della carriera. Un principio certamente coerente con la sostenibilità finanziaria, ma che diventa problematico quando si applica a carriere discontinue, salari bassi, lunghi periodi di precarietà o lavori poveri. In questi casi, l’assenza di una garanzia minima rischia di trasformarsi, infatti, in una vera e propria condanna previdenziale.

La questione ha iniziato ad arrivare anche davanti ai giudici. Per il momento, il confronto si è concentrato sull’assegno ordinario di invalidità,prestazione riconosciuta a chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo. Con la sentenza n. 94/2025, recepita poi dall’Inps con la circolare n. 20/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione dell’integrazione al trattamento minimo per questa prestazione.

Si tratta di un passaggio importante, perché apre una breccia in un principio che finora sembrava intoccabile: l’idea che chi è nel contributivo puro debba essere escluso in ogni caso dalla garanzia di un importo minimo. La strada è ancora lunga, ma il segnale va nella direzione giusta.

Perché, al netto delle esigenze di sostenibilità del sistema, garantire una soglia minima di dignità a chi ha lavorato e versato contributi non dovrebbe essere considerato un privilegio, ma una misura di buon senso.

Cos’è l’integrazione al trattamento minimo e quali alternative restano a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995

L’integrazione al trattamento minimo è lo strumento con cui l’importo della pensione viene aumentato fino al raggiungimento di una soglia minima fissata annualmente. Per il 2026 questa soglia è pari a 611,85 euro al mese.

In sostanza, chi percepisce una pensione molto bassa e non dispone di altri redditi, pur avendo lavorato e versato contributi sufficienti per maturare il diritto alla pensione, ha almeno la garanzia di arrivare a un importo minimo. Una tutela che può diventare ancora più rilevante con il riconoscimento dell’incremento al milione, che può portare l’assegno fino a circa 768 euro mensili al compimento dei 70 anni. Età che, peraltro, può essere ridotta in presenza di contribuzione, nella misura di un anno ogni cinque anni di contributi versati.

Come anticipato, però, il diritto all’integrazione al minimo è riconosciuto soltanto a chi ha iniziato a versare contributi prima del 1996. I cosiddetti contributivi puri - cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi - ne sono invece esclusi. Ed è proprio qui che emerge il paradosso: chi ha il rischio maggiore di ritrovarsi con una pensione bassa, perché soggetto a un calcolo interamente contributivo, non può beneficiare di quella garanzia minima prevista invece per chi rientra nel sistema misto o retributivo.

Non solo. Per i contributivi puri il problema è ancora più evidente, perché se l’importo della pensione non raggiunge almeno il valore dell’assegno sociale, non è nemmeno possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi. In quel caso, l’uscita viene rinviata alla pensione di vecchiaia contributiva, accessibile a 71 anni con almeno 5 anni di versamenti.

Siamo quindi davanti a una differenza di trattamento fondata esclusivamente sul momento in cui si è iniziato a lavorare. È vero che, con il passaggio al sistema contributivo, il legislatore ha voluto rafforzare la sostenibilità del sistema, legando l’importo della pensione ai contributi effettivamente versati. E su questo principio si può anche essere d’accordo. Ma è molto meno comprensibile che, proprio in nome di quel principio, venga esclusa qualsiasi integrazione al minimo, che di fatto ha natura assistenziale e serve a garantire una soglia minima di dignità economica.

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 resta l’alternativa dell’assegno sociale, la prestazione assistenziale riconosciuta a chi si trova in condizioni economiche disagiate. Nel 2026 l’importo è pari a 546,24 euro al mese, quindi circa 70 euro in meno rispetto al trattamento minimo. Ma qui il punto non è soltanto economico: è soprattutto una questione di principio.

In un ordinamento costituzionale in cui il diritto all’uguaglianza occupa una posizione centrale, una simile esclusione appare sempre più difficile da giustificare.