Pensioni, ecco a quanto ammonta la minima per chi ha iniziato a lavorare dopo il ’96

Simone Micocci

8 Aprile 2026 - 12:10

Sei un contributivo puro? Niente integrazione al trattamento minimo per te, ma puoi comunque ricorrere all’Assegno sociale. Con regole più favorevoli per chi ha iniziato a lavorare dal 1996.

Pensioni, ecco a quanto ammonta la minima per chi ha iniziato a lavorare dopo il ’96

Sai che esiste una sorta di pensione minima anche per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996?

In Italia, quando si parla di pensione minima, bisogna fare riferimento all’integrazione al trattamento minimo, ossia quell’importo che si aggiunge a quanto liquidato dall’Inps, portando così l’assegno a una determinata soglia.

Nel dettaglio, oggi l’importo della pensione minima è pari a 611,85 euro: questo significa che, soddisfacendo determinate condizioni legate al reddito, quando l’assegno è inferiore a una certa soglia si ha diritto a un’integrazione che consente di raggiungere esattamente questo importo.

Tuttavia, come anticipato, questa “garanzia” è preclusa a chi ha iniziato a versare contributi successivamente al 31 dicembre 1995, rientrando così interamente nel cosiddetto sistema contributivo. Nonostante una recente sentenza della Corte Costituzionale abbia riconosciuto questa possibilità agli invalidi civili che beneficiano del cosiddetto assegno ordinario di invalidità, ponendo di fatto le basi per un’estensione anche agli altri pensionati del contributivo puro, oggi aver iniziato a lavorare nel ’96 o successivamente non comporta un aumento della pensione.

Di fatto, chi percepisce 400 euro di pensione non la vedrà salire a 611,85 euro, o comunque non fino a questa soglia.
Bisogna sapere, infatti, che anche per chi rientra interamente nel sistema contributivo - il che comprende anche coloro che, ad esempio, ricorrono al computo della Gestione Separata - esiste una forma di “pensione minima”. Si tratta dell’Assegno sociale, che può integrarsi con la pensione liquidata dall’Inps quando il pensionato non supera determinati requisiti reddituali.

Uno strumento importante perché, se da una parte è vero che non consente di raggiungere i 611,85 euro della pensione minima, dall’altra garantisce comunque un importo minimo ai futuri pensionati.

Assegno sociale, la pensione minima dei contributivi puri

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996, e quindi rientra interamente nel sistema contributivo, l’Assegno sociale Inps - lo strumento di sostegno al reddito che spetta al compimento dei 67 anni a coloro che soddisfano determinati requisiti legati al reddito - rappresenta di fatto la principale rete di protezione quando la pensione maturata è troppo bassa per garantire un reddito sufficiente.

Questo perché, come anticipato, alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applica l’integrazione al trattamento minimo, salvo il caso particolare dell’assegno ordinario di invalidità dopo la sentenza n. 94 del 2025 della Corte costituzionale.

Va però chiarito che Assegno sociale e pensione sono compatibili, ma non pienamente cumulabili. Significa che al compimento dei 67 anni si possono percepire entrambe le prestazioni, purché siano rispettati i requisiti reddituali previsti per l’Assegno sociale.

Nel dettaglio, nel 2026 quest’ultimo vale 546,24 euro al mese per 13 mensilità, con soglia di reddito personale pari a 7.101,12 euro annui e soglia coniugale pari a 14.202,24 euro.

Per i contributivi puri, inoltre, c’è una regola favorevole. La legge prevede infatti che, ai fini del riconoscimento dell’Assegno sociale, della pensione liquidata con il sistema contributivo non rilevi una quota pari a un terzo dell’importo, entro il limite massimo di un terzo dell’Assegno sociale.

In altre parole, una parte della pensione non viene conteggiata nel reddito utile, rendendo più facile l’accesso alla prestazione o a un’integrazione più alta rispetto a quanto accade negli altri casi. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 94 del 2025, richiama espressamente questa regola contenuta nell’articolo 3, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 335 del 1995.

È per questo motivo che l’Assegno sociale può essere letto, in termini giornalistici, come una sorta di pensione minima per chi è nel contributivo puro: non porta automaticamente l’assegno alla soglia del trattamento minimo Inps, ma consente comunque di evitare che una pensione troppo bassa resti del tutto priva di integrazione.

Esempio pratico

Per capire meglio come funziona l’Assegno sociale per i contributivi puri, vediamo alcuni casi pratici.

Immaginiamo un pensionato solo che percepisce una pensione annua di 4.000 euro. Se questa pensione è calcolata con il sistema misto, l’intero importo viene considerato nel reddito: di conseguenza, l’Assegno sociale si riduce sensibilmente e l’integrazione sarà più bassa, fermo restando che questo avrebbe comunque convenienza a richiedere l’integrazione al trattamento minimo.

Diverso è il caso di chi ha una pensione interamente contributiva. In questa situazione, ai fini del calcolo dell’Assegno sociale non si considera tutta la pensione, ma si esclude una quota pari a un terzo (nei limiti previsti dalla legge). Questo significa che il reddito rilevante sarà inferiore e, di conseguenza, l’importo dell’Assegno sociale più alto.

Ad esempio, una pensione di 4.000 euro annui, per un contributivo puro non si considera un terzo dell’importo. Il reddito utile scende quindi a circa 2.666 euro.

A questo punto entra in gioco il meccanismo dell’Assegno sociale: partendo dalla soglia annua di 7.101,12 euro prevista nel 2026, l’integrazione spettante sarà pari alla differenza tra questa soglia e il reddito considerato. Il risultato è un Assegno sociale di circa 4.435 euro l’anno, che corrispondono a poco più di 340 euro al mese.

A questa cifra va poi sommata la pensione già maturata, pari a circa 308 euro mensili. Nel complesso, quindi, il pensionato si ritrova con un reddito mensile di circa 650 euro, che rappresenta la somma tra pensione e Assegno sociale, persino più alta rispetto a quanto spetterebbe con la sola integrazione al trattamento minimo.

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