In quali casi Imu e Irpef si sommano nella tassazione della seconda casa? Vediamo cosa prevede la normativa e perché.
Ci sono casi, anche non troppo rari, in cui un proprietario di una seconda casa deve pagare sull’immobile anche l’Irpef, oltre all’Imu. Devono fare molta attenzione i proprietari delle case non locate e lasciate a disposizione perché, anche se la regola generale vuole che ci sia un effetto sostitutivo tra Irpef e Imu nella tassazione degli immobili, in alcuni casi se si versa un’imposta è dovuta anche l’altra.
In quali casi sulla casa sfitta oltre a pagare l’Imu si deve versare anche l’Irpef? C’è un caso specifico in cui sulla casa sfitta si pagano entrambe le imposte.
Effetto sostitutivo Irpef e Imu
L’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 23 del 2011 prevede che l’Imu vada a sostituire l’Irpef e le relative addizionali per gli immobili non locati, salvo il caso che l’immobile stesso rientri in quanto disposto dall’articolo 9, comma 9 dello stesso Dlgs.
L’articolo in questione prevede che:
il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune ove si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad Imu, concorre alla formazione della base imponibile Irpef, e delle relative addizionali nella misura del 50%.
L’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef, quindi, si ha solo per gli immobili non locati che si trovano in Comuni diversi rispetto a quello dell’abitazione principale e per gli immobili locati, ovunque siano ubicati. Nel caso dell’immobile non locato che si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale si versa l’Imu e il 50% dell’Irpef.
Nella seguente tabella riassumiamo le regole dell’Irpef e dell’Imu sugli immobili:
| Tipologia di immobile | Tassazione Irpef | Pagamento Imu |
|---|---|---|
| Abitazione principale (non di lusso) | NO (Esente) | NO (Esente) |
| Abitazione principale (di lusso: A/1, A/8, A/9) | NO (Esente | )SI |
| Immobile concesso in locazione (ovunque si trovi) | SI (Tassazione ordinaria o Cedolare Secca) | SI |
| Abitazione principale parzialmente locata (es. affitto di una stanza) | SI (Sul canone se superiore alla rendita catastale) | NO (resta esente se l’immobile non è di lusso) |
| Immobile non locato (nello stesso Comune della prima casa) | SI, al 50% (con maggiorazione di 1/3 della rendita) | SI |
| Immobile non locato (in un Comune diverso da quello della prima casa) | NO (Sostituita interamente dall’IMU) | SI |
Perché si paga anche l’Irpef oltre all’Imu?
La regola introdotta dal decreto legislativo del 2011 porta a una deroga parziale dell’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef visto che, se l’immobile non locato si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale, l’Irpef è dovuta nella misura del 50%.e l’imposta si somma alla maggiorazione di un terzo applicata alla rendita catastale, per gli immobili a disposizione.
Di fatto, il proprietario di un immobile non locato situato nello stesso Comune dell’abitazione principale deve:
- maggiorare la rendita catastale di un terzo;
- applicare l’Irpef al 50%;
- versare l’Imu.
L’applicazione dell’Irpef è stata prevista per convincere i proprietari di immobili vuoti a darli in locazione. Se l’immobile si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale, infatti, non c’è un reale bisogno di lasciarlo a disposizione visto che in quel luogo si ha anche un’altra casa. Mentre se l’immobile si trova in un altro Comune l’esigenza di lasciarlo vuoto potrebbe essere legata a bisogni del proprietario o del suo nucleo familiare (esigenze di lavoro, di studio, di vacanze, ad esempio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA