Su quali case oltre all’Imu si paga anche l’Irpef?

Patrizia Del Pidio

26 Maggio 2026 - 17:31

In quali casi Imu e Irpef si sommano nella tassazione della seconda casa? Vediamo cosa prevede la normativa e perché.

Su quali case oltre all’Imu si paga anche l’Irpef?
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Ci sono casi, anche non troppo rari, in cui un proprietario di una seconda casa deve pagare sull’immobile anche l’Irpef, oltre all’Imu. Devono fare molta attenzione i proprietari delle case non locate e lasciate a disposizione perché, anche se la regola generale vuole che ci sia un effetto sostitutivo tra Irpef e Imu nella tassazione degli immobili, in alcuni casi se si versa un’imposta è dovuta anche l’altra.

In quali casi sulla casa sfitta oltre a pagare l’Imu si deve versare anche l’Irpef? C’è un caso specifico in cui sulla casa sfitta si pagano entrambe le imposte.

Effetto sostitutivo Irpef e Imu

L’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 23 del 2011 prevede che l’Imu vada a sostituire l’Irpef e le relative addizionali per gli immobili non locati, salvo il caso che l’immobile stesso rientri in quanto disposto dall’articolo 9, comma 9 dello stesso Dlgs.
L’articolo in questione prevede che:

il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune ove si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad Imu, concorre alla formazione della base imponibile Irpef, e delle relative addizionali nella misura del 50%.

L’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef, quindi, si ha solo per gli immobili non locati che si trovano in Comuni diversi rispetto a quello dell’abitazione principale e per gli immobili locati, ovunque siano ubicati. Nel caso dell’immobile non locato che si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale si versa l’Imu e il 50% dell’Irpef.
Nella seguente tabella riassumiamo le regole dell’Irpef e dell’Imu sugli immobili:

Tipologia di immobileTassazione IrpefPagamento Imu
Abitazione principale (non di lusso) NO (Esente) NO (Esente)
Abitazione principale (di lusso: A/1, A/8, A/9) NO (Esente )SI
Immobile concesso in locazione (ovunque si trovi) SI (Tassazione ordinaria o Cedolare Secca) SI
Abitazione principale parzialmente locata (es. affitto di una stanza) SI (Sul canone se superiore alla rendita catastale) NO (resta esente se l’immobile non è di lusso)
Immobile non locato (nello stesso Comune della prima casa) SI, al 50% (con maggiorazione di 1/3 della rendita) SI
Immobile non locato (in un Comune diverso da quello della prima casa) NO (Sostituita interamente dall’IMU) SI

Perché si paga anche l’Irpef oltre all’Imu?

La regola introdotta dal decreto legislativo del 2011 porta a una deroga parziale dell’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef visto che, se l’immobile non locato si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale, l’Irpef è dovuta nella misura del 50%.e l’imposta si somma alla maggiorazione di un terzo applicata alla rendita catastale, per gli immobili a disposizione.

Di fatto, il proprietario di un immobile non locato situato nello stesso Comune dell’abitazione principale deve:

  • maggiorare la rendita catastale di un terzo;
  • applicare l’Irpef al 50%;
  • versare l’Imu.

L’applicazione dell’Irpef è stata prevista per convincere i proprietari di immobili vuoti a darli in locazione. Se l’immobile si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale, infatti, non c’è un reale bisogno di lasciarlo a disposizione visto che in quel luogo si ha anche un’altra casa. Mentre se l’immobile si trova in un altro Comune l’esigenza di lasciarlo vuoto potrebbe essere legata a bisogni del proprietario o del suo nucleo familiare (esigenze di lavoro, di studio, di vacanze, ad esempio)

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