Assegno straordinario di solidarietà per l’anticipo della pensione: requisiti, importi e durata

Simone Micocci

2 Febbraio 2022 - 16:17

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Assegno ordinario di solidarietà: come funziona, quanto spetta e durata. Ecco una guida utile per i lavoratori di aziende coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione.

Assegno straordinario di solidarietà per l’anticipo della pensione: requisiti, importi e durata

L’assegno straordinario di solidarietà è uno strumento molto importante in quanto consente - in determinate circostanze - di uscire dal mercato del lavoro con 5 anni di anticipo rispetto a quanto stabilito dalla normativa che regola l’accesso alla pensione.

Previsto dall’articolo 26 del dlgs n°148/2015 con il quale sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali, oggi l’assegno straordinario è ancora poco conosciuto tant’è che spesso quando viene proposto dall’azienda si fatica a capire di cosa si sta parlando e soprattutto come questo funziona. E senza alcune importanti informazioni è impossibile capire se conviene o meno accedere all’assegno straordinario di solidarietà per anticipare di qualche anno l’accesso alla pensione.

In realtà non si tratta di una misura pensionistica, come può essere ad esempio la neonata Quota 102, quanto più uno strumento di accompagnamento alla pensione, qual è anche l’APE Sociale.

Vediamo a chi spetta, come funziona e soprattutto qual è l’importo dell’assegno riconosciuto negli anni che separano il lavoratore dall’accesso effettivo alla pensione.

Assegno straordinario di solidarietà per l’accesso alla pensione: come funziona e a chi spetta

L’assegno straordinario di solidarietà è uno strumento che si rivolge ai dipendenti di quelle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che risultano destinatarie dei seguenti Fondi di solidarietà:

  • Credito ordinario;
  • Credito cooperativo
  • Tributi erariali
  • Poste Italiane
  • Ferrovie dello Stato italiane
  • Imprese assicuratrici e società di assistenza
  • Trentino.

Una misura che tuttavia non riguarda tutti i lavoratori, ma solamente quelli a cui mancano non più di 5 anni per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione. Ciò vale tanto per la pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) che per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Chi accede a questo strumento, quindi, può avere la garanzia che pur essendo senza lavoro continuerà a maturare la contribuzione necessaria per raggiungere la pensione, percependo nel contempo una sorta di indennità sostitutiva della pensione stessa.

Assegno straordinario di solidarietà: calcolo dell’importo

Per capire il vantaggio offerto da un tale strumento bisogna capire a quanto ammonta l’assegno straordinario di solidarietà, ossa quanto si andrà a percepire negli anni - massimo 5 - che separano il lavoratore dal raggiungimento del diritto alla pensione.

Ebbene, per il calcolo dell’importo si seguono le stesse regole previste per il calcolo della pensione. L’assegno straordinario di solidarietà è quindi pari all’importo netto della pensione che il lavoratore percepirebbe maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla prima forma di pensione maturata - anticipata o di vecchiaia - che a loro volta verranno poi accreditati nel periodo di fruizione della prestazione del fondo.

Nel calcolare la pensione, quindi, si tiene conto sia della contribuzione già maturata dal lavoratore che di quella che gli verrà accreditata negli anni di adesione al Fondo di solidarietà.

L’unico dubbio riguarda l’applicazione del coefficiente di trasformazione, parametro che nel calcolo contributivo si applica sul cosiddetto montante contributivo così da trasformarlo nell’importo annuo di pensione. Questo coefficiente generalmente varia a seconda dell’età in cui si va in pensione, favorendo coloro che ritardano questo momento.

Nel caso dell’assegno straordinario di solidarietà, invece, vale la regola per cui:

  • nel sistema di calcolo misto, quindi per una parte calcolata con il retributivo e per l’altra con il contributivo, si utilizza il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno. Ad esempio, chi accede a questo strumento a 63 anni avrà diritto al 4,910% del montante contributivo;
  • per chi ha la pensione calcolata interamente con il contributivo, il coefficiente di trasformazione è invece quello relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno. Chi quindi smette di avere diritto dell’assegno straordinario di solidarietà a 67 anni, età di accesso alla pensione di vecchiaia, avrà diritto al 5,575% del montante contributivo.

Qualora invece dovessero esserci lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 1995, beneficiando così di un calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011, l’importo dell’assegno straordinario si riduce dell’8% o 11% a seconda della RAL del lavoratore.

Sarà l’INPS, durante tutto il periodo di permanenza al fondo, a farsi carico della contribuzione figurativa, la quale viene calcolata sulla base dell’ultima retribuzione mensile riconosciuta.

In quanto soggetto al regime di tassazione separata, con la stessa aliquota di tassazione del TFR, il solo fatto di percepire l’assegno straordinario di solidarietà non obbliga il beneficiario della prestazione a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, necessaria invece qualora oltre all’assegno in oggetto si percepiscano altri redditi. Per lo stesso motivo, qualora l’assegno straordinario costituisca l’unico reddito (tra quelli validi ai fini IRPEF) non sarà possibile operare le detrazioni fiscali per quelle spese che ne danno diritto.

Assegno straordinario di solidarietà: decorrenza e durata

L’assegno straordinario di solidarietà decorre dal mese successivo a quello in cui cessa il rapporto di lavoro, e viene pagato - senza modifiche dell’importo - fino al mese precedente a quello in cui si raggiungono i requisiti per la pensione. Spetta per tredici mensilità, al pari quindi della pensione.

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