Web tax 2017: ma perché la chiamate così?

Francesco Oliva

06/06/2017

Web tax 2017 in fase di introduzione: ma attenzione non è un’imposta anche se la stragrande maggioranza della stampa specializzata ha deciso di chiamarla così.

Web tax 2017: ma perché la chiamate così?

Web tax: da alcune settimane se ne parla con insistenza rispetto alla questione della conversione in legge del DL 50/2017.

Tuttavia si tratta di una “quasi fuck news”. Mi spiego meglio. La web tax che si sta discutendo in Parlamento – come emendamento integrativo al DL 50/2017 – in realtà non è un’imposta. Avete capito bene, non si tratta di un’imposta ma di un procedimento di collaborazione rafforzata tra Fisco e contribuenti non residenti.

Purtroppo negli ultimi anni si è parlato spesso ed in modo impreciso di una web tax per far pensare al pubblico dei non addetti ai lavori che i grandi colossi del web (Google, Facebook, ecc.) potessero essere chiamati a pagare le imposte in modo più equo rispetto alla situazione attuale. Probabilmente perché nell’immaginario popolare colpire i big fa effetto e soprattutto consenso.

Ma si tratta di un’illusione: la questione della tassazione delle multinazionali, in particolare di quelle del web, non può essere risolta con l’intervento di un solo Stato, per quanto influente, ma richiede lo sforzo congiunto di entità sovranazionali (Unione Europea in primis).

Tornando alla web tax che non è una tax, analizziamo il provvedimento in fase di discussione in Parlamento.

Web tax 2017: non è una imposta ma un procedimento di collaborazione tra Fisco e contribuenti non residenti

La web tax di cui si parla in questi giorni in materia di conversione in legge del DL 50/2017 costituisce “un procedimento definito di cooperazione e collaborazione rafforzata riservato a tutti i soggetti non residenti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata”.

Non si tratta assolutamente di una nuova imposta ma di un procedimento basato su un’emersione spontanea e concordata accompagnata da una riduzione delle sanzioni e degli eventuali risvolti penali.

Nell’ipotesi attualmente in discussione in Parlamento si parla di estendere il regime di cui al D. Lgs. 128/2015 alle società estere che registrano un “fatturato consolidato del gruppo multinazionale superiore a un miliardo di euro e cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro, anche avvalendosi di soggetti residenti appartenenti al medesimo gruppo”.

Web tax 2017: non è un’imposta ma una procedura di collaborazione rafforzata. Qual è l’obiettivo?

L’obiettivo della procedura inspiegabilmente denominata web tax da parte di autorevole stampa specializzata è quello di ottenere dall’Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Successivamente viene avviata una procedura molto simile a quella della voluntary disclosure: a partire dall’invito all’accertamento con adesione che viene inviato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente.

Il pagamento delle somme eventualmente accertate dal Fisco costituisce causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione.

In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, invece, l’Agenzia delle Entrate può emettere il relativo avviso di accertamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione.

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