Visite fiscali 2019, Inps: orari, sanzioni e casi di esenzione

Simone Micocci

3 Giugno 2019 - 14:55

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Visite fiscali: gli orari delle fasce di reperibilità sono differenti per dipendenti pubblici (09-13 e 15-18) e privati (10-12 e 17-19). In entrambi i casi è l’Inps a gestire i controlli, come disposto dalle nuove regole dettate dal Decreto Madia.

Visite fiscali 2019, Inps: orari, sanzioni e casi di esenzione

Gli orari delle visite fiscali, così come i casi di esenzione e le sanzioni, non sono cambiati nel 2019.

La normativa - dopo l’ultima riforma apportata dal Ministro Madia che ha modificato alcune regole per le visite fiscali dei dipendenti pubblici e ha introdotto il Polo Unico Inps - è rimasta invariata, quindi anche quest’anno ci sono orari per le visite fiscali differenti per dipendenti pubblici e privati, e in caso di mancato rispetto delle norme c’è il rischio di una sanzione pari alla decurtazione dell’intero stipendio (solo in alcuni casi).

Quando ci si assenta dal lavoro per malattia quindi bisogna fare particolare attenzione al rispetto della normativa sulle visite fiscali se non si vuole rischiare una sanzione che per i dipendenti pubblici può portare anche al licenziamento; a tal proposito in questo articolo faremo chiarezza - grazie anche alle informazioni fornite dall’Inps - su tutto quello che c’è da sapere sulle visite fiscali.

Guida INPS alle visite fiscali ed al certificato medico
L’INPS ha pubblicato la guida in materia di visite fiscali e certificato medico; ecco tutti i chiarimenti in merito.

Cosa si intende per “visita fiscale”?

Partiamo dal significato di questo termine: quando si parla di visite fiscali si fa riferimento all’accertamento medico richiesto dal datore di lavoro o disposto d’ufficio dall’Inps per verificare che il dipendente - che ha sospeso l’attività lavorativa per malattia - sia davvero malato come dice di essere.

Il lavoratore che si ammala, infatti, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario per curarsi; per la durata dell’assenza questo percepisce un’indennità di malattia dall’INPS (anticipata dal datore di lavoro), ma ha l’obbligo di essere reperibile per le visite fiscali.

Possono essere sottoposti alle visite fiscali:

La visita fiscale, quindi, viene disposta nei periodo coperti dall’indennità sostitutiva di malattia Inps, il contributo che sostituisce lo stipendio nei periodi in cui il dipendente deve assentarsi dal lavoro a causa della propria malattia.

La normativa di riferimento è lo Statuto dei lavoratori (articolo 5 della legge 300/1970), ma per i dipendenti pubblici si applica principalmente quanto stabilito nel recente decreto 206/2017 con il quale sono state modificate alcune delle regole - specialmente per quel che riguarda le fasce di reperibilità - sulle visite fiscali. Nonostante orari delle visite fiscali, nonché alcune delle regole previste, siano differenti tra lavoratori pubblici e privati c’è un fattore che accomuna entrambi: in ogni caso, infatti, è il Polo Unico Inps ad occuparsi dello svolgimento delle visite fiscali, ad eccezione delle Forze Armate e di Polizia per le quali è ancora l’amministrazione di competenza ad occuparsene.

Di seguito andremo ad approfondire i vari aspetti delle visite fiscali, dagli orari - una delle informazioni più ricercate dai lavoratori - ai casi in cui si è esonerati dal rispetto delle regole.

È importante sottolineare che quelle che trovate di seguito sono norme che si applicano esclusivamente per i controlli sugli eventi di malattia comune dei lavoratori, escludendo tutte le altre fattispecie che comportano l’assenza del dipendente (come ad esempio il congedo per la malattia del figlio o la maternità anticipata).

Orari e fasce di reperibilità

Sia per gli statali che per i dipendenti privati la reperibilità è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend.

Ciò comporta che si dovrà rimanere presso il proprio domicilio anche nei giorni non lavorativi, come ad esempio domenica o giornate di festa. La richiesta deve inoltre essere inoltrata entro le 11:30 del giorno precedente al giorno di richiesta della visita.

Per quanto riguarda le fasce orarie, i lavoratori nel pubblico impiego possono ricevere una visita fiscale:

  • dalle 9:00 alle 13:00;
  • dalle 15:00 alle 18:00.

Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso l’indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’INPS.

Con l’introduzione delle nuove regole cade - ma solo per i dipendenti pubblici - il vincolo dell’unica visita fiscale per ogni assenza per malattia: qualora ne rilevi la necessità, infatti, queste possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva. Potrebbe accadere, quindi, che il medico torni una seconda volta nonostante si sia già stati sottoposti ad un controllo.

Confermato, sempre per gli statali, l’obbligo della visita fiscale nel caso in cui l’assenza sia immediatamente successiva, o precedente, al weekend, alle ferie o ad un giorno di riposo.

Per maggiori informazioni potete scaricare il testo del nuovo regolamento per le visite fiscali dei dipendenti pubblici che trovate di seguito:

Decreto Madia n°2016 del 17 ottobre 2017
Clicca qui per scaricare il testo del decreto Madia contenente le nuove norme sulle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici.

Ci sono delle piccole differenze in base al CCNL di riferimento, ecco perché consigliamo di leggere le nostre guide specializzate sulle regole per le visite fiscali degli insegnanti e delle Forze Armate.

Per quanto riguarda i dipendenti privati, permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ma, rispetto ai lavoratori pubblici cambiano leggermente gli orari:

  • dalle 10:00 alle 12:00;
  • dalle 17:00 alle 19:00.

Obblighi per medici e dipendenti

In caso di malattia il dipendente pubblico o privato deve farsi rilasciare il certificato medico e rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato per la visita fiscale.

Sarà poi obbligo del medico curante inviare, in modo telematico, l’attestato medico all’Istituto di Previdenza.

Solo nel caso in cui la trasmissione per via telematica non sarà possibile il certificato medico sarà rilasciato in modalità cartacea. Come precisato nel messaggio 1399/2018, però, eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro.

Il dipendente avrà quindi due giorni di tempo, dal verificarsi della malattia, per presentare il certificato medico all’ufficio INPS di competenza e una copia al datore di lavoro.

È importante aggiungere che anche quando il certificato viene inviato in via telematica dal medico che ha accertato lo stato di malattia il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo indicato sul certificato, oltre a dover controllare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità. Inoltre, è consigliato verificare personalmente che l’invio del certificato sia andato a buon fine: si potrà fare tramite l’apposito servizio disponibile sul sito INPS (basta inserire codice fiscale e PIN).

Per maggiori informazioni su come fare leggi anche-Certificato di malattia: la guida per l’invio telematico all’INPS.

Il medico fiscale, invece, ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia.

In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico. Inoltre, se si rende conto che il lavoratore è guarito può disporre del rientro anticipato a lavoro.

Esenzioni

Le visite fiscali non sono obbligatorie per tutti, dal momento che la legge prevede che alcuni malati siano esentati da questo tipo di controlli.

Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:

  • Infortuni di lavoro;
  • Patologie documentate e identificate le cause di servizio;
  • Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
  • Gestazione a rischio.

Fanno parte dell’elenco delle malattie esenti anche le seguenti patologie:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per patologie ascritte alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr n. 834/1981, o per patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto);
  • malattie connesse alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

È bene informare che le patologie soggette ad esenzione dalla reperibilità devono essere comprovate mediante idonea documentazione rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl).

La documentazione deve riportare sia il tipo di patologia da cui è affetto il lavoratore che le terapie a cui deve sottoporsi.

Nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000 si può leggere la lista delle terapie che comportano esclusione dalle visite fiscali.

Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Sono esonerati dalla visita fiscale i lavoratori che per le terapie devono sottoporsi a ricovero, anche in day hospital. In questi casi non si dovrà portare il certificato medico.

Per avere chiara la situazione e conoscere con precisione i casi di esenzione da visita fiscale, secondo le ultime normative, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.

Sanzioni

Per chi non rispetta l’obbligo di reperibilità sono previste delle sanzioni molto severe. Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.

In caso di visita domiciliare, se il lavoratore risulta assente, il medico inviato ne prende nota sul modulo di referto.

Bisogna sottolineare che, per «assenza alla visita fiscale», si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.

Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari, ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

  • non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
  • mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
  • non funzionamento del citofono o del campanello;
  • mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
  • espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.

L’obbligo di reperibilità decade ovviamente nei casi che abbiamo elencato sopra.

Indennità di malattia

Nel dettaglio, l’Inps riconosce l’indennità di malattia dal 4° al 180° giorno; i primi tre giorni, invece, solitamente sono corrisposti da datore di lavoro. Nel corso del periodo di assenza per malattia, l’indennità ammonta a:

  • dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera
  • dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.

Per maggiori informazioni sull’importo della retribuzione prevista per il lavoratore in stato di malattia, vi consigliamo di leggere la nostra guida sul’indennità INPS.

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