Vieni assunto a tempo indeterminato se non hai firmato il contratto

Simone Micocci

13 Aprile 2026 - 18:00

Senza firma il contratto a termine non vale. Ecco perché puoi chiedere subito l’assunzione a tempo indeterminato.

Vieni assunto a tempo indeterminato se non hai firmato il contratto

Nella generalità dei casi, quando si inizia un rapporto di lavoro a tempo determinato, si spera nella stabilizzazione. Spesso, infatti, il contratto a termine è l’inizio di una carriera più strutturale nella stessa azienda, una sorta di “periodo di prova” meno vincolante in cui il datore di lavoro si prende il tempo di valutare il dipendente, e viceversa.

Ma attenzione, perché per far sì che il contratto a termine si applichi correttamente è necessario che vengano soddisfatte determinate condizioni. E non solo il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, oltre i quali i contratti a tempo determinato non possono più essere rinnovati: una recente sentenza del Tribunale di Roma, infatti, ha posto l’attenzione su un aspetto molto importante, quello della firma del contratto.

Quante volte, infatti, succede che un contratto di lavoro venga predisposto e comunicato agli enti preposti, senza però che venga fatto leggere - e soprattutto firmare - al dipendente stesso? Un passaggio obbligato, senza il quale il contratto non può essere considerato valido, con la conseguenza - a vantaggio del lavoratore - che scatta automaticamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Una sentenza che, come tante altre, è destinata a fare giurisprudenza, con ripercussioni per tutti quei lavoratori in cui il rapporto è iniziato senza un passaggio semplice ma solo apparentemente trascurabile: la firma del contratto.

Il caso di specie

La vicenda affrontata dal Tribunale di Roma nasce da una situazione tutt’altro che rara nella pratica. Nel dettaglio, un lavoratore era stato impiegato in attività di movimentazione merci all’interno di un magazzino, con un rapporto che, nelle intenzioni dell’azienda, avrebbe dovuto essere a tempo determinato. L’assunzione era stata regolarmente comunicata tramite modello UniLav, con l’indicazione anche della data di scadenza del contratto.

Il punto critico è emerso solo in un secondo momento, quando il rapporto è stato oggetto di contestazione. Nel corso del giudizio, infatti, è risultato che il lavoratore non aveva mai firmato un contratto scritto che prevedesse la durata a termine del rapporto, facendo così venir meno la validità della clausola che limita nel tempo il lavoro.

La situazione si è ulteriormente complicata quando, durante un periodo di assenza per infortunio, il lavoratore ha ricevuto una comunicazione di cessazione del rapporto inizialmente solo verbale, poi formalizzata a livello amministrativo. Anche questo passaggio ha contribuito a rafforzare l’idea di un rapporto gestito senza una regolamentazione contrattuale completa e corretta.

A quel punto il lavoratore ha deciso di rivolgersi al giudice, chiedendo che il rapporto venisse riconosciuto come a tempo indeterminato sin dall’inizio. Una richiesta fondata proprio sull’assenza di un contratto scritto e firmato prima dell’avvio dell’attività lavorativa.

A tal proposito, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1643/2026, ha accolto questa impostazione, ribadendo un principio molto chiaro: lo svolgimento della prestazione dimostra che un rapporto di lavoro esiste, ma non prova affatto che il lavoratore abbia accettato una durata limitata. Senza un documento scritto e sottoscritto, il termine non può essere considerato valido, con la conseguenza che il rapporto si considera effettivamente a tempo indeterminato fin dal primo giorno.

Senza firma il contratto a tempo determinato si “trasforma” in indeterminato?

La risposta, alla luce della normativa e della giurisprudenza, è sì, per quanto però non si tratti di una “trasformazione” in senso tecnico, quanto più di una conseguenza diretta della mancanza di un requisito essenziale: la forma scritta del contratto a termine.

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015 è infatti molto chiaro su questo punto, prevedendo che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Pertanto, senza un contratto firmato dal lavoratore la clausola che prevede la durata limitata del rapporto è come se non esistesse.

A quel punto resta in piedi solo ciò che è effettivamente dimostrabile, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. E siccome nel nostro ordinamento il tempo indeterminato rappresenta la regola generale, il rapporto viene automaticamente ricondotto a questa forma, senza bisogno di ulteriori passaggi o valutazioni discrezionali.

Non rileva neppure il fatto che le parti si fossero accordate verbalmente per una durata limitata, né che il datore di lavoro avesse già programmato la cessazione del rapporto, poiché senza una firma che attesti in modo chiaro e preventivo l’accettazione del termine da parte del lavoratore, quella limitazione non ha alcun valore giuridico.

È per questo che si parla spesso di “conversione automatica”, intesa come l’effetto diretto della violazione di una regola formale che, in realtà, ha una funzione sostanziale, cioè quella di tutelare il lavoratore da forme di precarietà non correttamente formalizzate.

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