Basta un difetto scoperto dopo l’acquisto per far causa al venditore? Sì, se era occulto, anche tra privati scatta la responsabilità.
Il mercato delle vendite tra privati ha registrato un’importante crescita, alimentata dal boom delle piattaforme online e dal rinnovato interesse per il mercato dell’usato.
Il settore più attivo? Quello delle auto usate. A trainare questa tendenza sono soprattutto i giovani e i nuclei familiari che cercano soluzioni più economiche, spesso senza conoscere le conseguenze giuridiche di queste transazioni.
Cosa prevede la legge nella vendita tra privati?
Se due privati concludono una vendita – che si tratti di un’automobile, un elettrodomestico usato o una bicicletta – la disciplina applicabile è prevista dal Codice Civile. Non entrano in gioco le tutele del consumatore previste per gli acquisti nei negozi o online da professionisti: il Codice del Consumo non si applica nelle transazioni tra privati.
“Nella vendita tra privati non è prevista una garanzia legale come nei negozi, ma solo la garanzia per i vizi della cosa venduta.”
L’art. 1490 c.c. stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia esente da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Questa tutela, però, riguarda soltanto i cosiddetti vizi occulti, cioè quei difetti che l’acquirente non poteva riconoscere facilmente al momento della consegna.
Cosa significa «garanzia per vizi» nella vendita tra privati?
Significa che se il bene acquistato presenta un difetto nascosto, l’acquirente ha diritto a chiedere una riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
“La legge impone dei limiti temporali: la denuncia del vizio deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre un anno dalla consegna.”
Una clausola spesso inserita nelle compravendite tra privati è la celebre «visto e piaciuto». Ma questa formula non ha un valore assoluto. La Cassazione ha chiarito che:
“Tale clausola non copre il venditore da responsabilità per vizi dolosamente taciuti, né lo solleva se il difetto è talmente grave da annullare l’utilità del bene (es. un’auto con motore compromesso fin dall’origine). (Cass. sent. n. 11749/2018)"
È importante sapere anche che non vi è alcun obbligo di garanzia convenzionale, cioè una garanzia ulteriore pattuita tra le parti. Tuttavia, nulla vieta che il venditore si assuma volontariamente responsabilità aggiuntive, da indicare in un contratto scritto.
Vendita tra privati: chi è tutelato e chi no?
Nella vendita tra privati, la legge stabilisce un equilibrio tra le parti, ma con regole ben diverse rispetto a quelle che tutelano il consumatore quando acquista da un venditore professionista.
Chi è il venditore privato?
È colui che vende occasionalmente e non esercita attività commerciale in modo abituale o professionale. Il venditore privato risponde comunque per i vizi occulti del bene, anche se non offre alcuna garanzia convenzionale.
Il venditore è responsabile:
- se il bene presenta vizi occulti, cioè difetti non riconoscibili con l’ordinaria diligenza e presenti già al momento della vendita;
- se viola accordi contrattuali: ad esempio, promette che l’oggetto è “perfettamente funzionante” ma si rivela guasto;
- se nasconde dolosamente un difetto o rilascia dichiarazioni false.
E l’acquirente privato?
Ha diritto a ricevere il bene conforme a quanto promesso. Quando questo non avviene, può far valere la garanzia per vizi chiedendo la risoluzione del contratto, se il bene è inutilizzabile o difettoso in modo rilevante; oppure una riduzione del prezzo, se il vizio non è tale da rendere nullo il contratto, ma comunque ne riduce il valore.
Acquisto auto usata tra privati: come tutelarsi
Tra le compravendite tra privati, l’acquisto di auto usate è il caso più frequente di contenzioso civile. Le ragioni sono evidenti: l’automobile è un bene complesso, soggetto a usura e con un valore economico tale da giustificare, delle cause in tribunale tra venditore e acquirente.
La garanzia auto usata tra privati cosa copre?
A differenza degli acquisti da concessionari o rivenditori professionali, nelle vendite tra soggetti privati non si applica la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo. Tuttavia, resta vigente la garanzia per vizi occulti disciplinata dal Codice Civile.
Ciò significa che, anche tra privati, il venditore è responsabile se l’auto presenta difetti non visibili al momento dell’acquisto e preesistenti alla consegna.
I vizi tipici di un’auto usata possono essere il chilometraggio manomesso, guasti meccanici; danni strutturali e difetti occulti (rivelati solo dopo la vendita).
Quali accertamenti da fare prima di acquistare un’ auto usata?
- Visura PRA: permette di verificare l’intestatario, eventuali fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti.
- Certificato cronologico ACI: consente di ricostruire la storia della proprietà e identificare passaggi sospetti o frequenti.
- Perizia tecnica: far ispezionare il veicolo da un meccanico di fiducia prima di concludere l’acquisto può evitare il rischio di contenziosi futuri.
“La garanzia auto usata tra privati copre solo i vizi preesistenti non riconoscibili al momento della consegna. Non copre usura normale né danni sopravvenuti dopo l’acquisto.”
E se il venditore ha nascosto un difetto grave?
Se viene dimostrato che il venditore conosceva e ha dolosamente taciuto un vizio rilevante – come una rottura al motore o una precedente collisione grave – l’acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo (artt. 1492 e 1494 c.c.)
In alcuni casi, se il comportamento è stato particolarmente scorretto, può anche configurarsi responsabilità precontrattuale o contrattuale aggravata.
Esistono anche garanzie accessorie. Alcuni privati, per tutelarsi o rassicurare l’acquirente, ricorrono a polizze post-vendita stipulate con soggetti terzi (es. assicurazioni o servizi di garanzia meccanica). Queste garanzie non sono obbligatorie per legge, ma possono essere utili e devono essere espressamente indicate nel contratto di vendita.
Comprare online da privati: si è tutelati?
In caso di acquisto tra privati online, non si applica il diritto di recesso (art. 52 Cod. Cons). Questo diritto, che consente di restituire un bene acquistato online entro 14 giorni, vale solo quando il venditore è un professionista e l’acquirente è un consumatore.
“Nel caso di vendita online tra privati, il diritto di recesso non si applica. L’unica tutela giuridica è la garanzia per vizi occulti prevista dal Codice Civile.”
La responsabilità del venditore privato online è molto limitata: egli risponde solo per vizi non evidenti e preesistenti, a patto che l’acquirente li denunci entro 8 giorni dalla scoperta e non oltre un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). In pratica, se l’oggetto non corrisponde alla descrizione oppure è difettoso, la tutela esiste solo se è dimostrabile il difetto e la mala fede o negligenza del venditore.
Cosa può fare l’acquirente per tutelarsi?
In primo luogo è utile archiviare le comunicazioni. Le conversazioni via chat, email o messaggistica istantanea possono costituire una vera e propria prova contrattuale (art. 2729 c.c.).Meglio una trattativa scritta via email che una telefonata senza traccia. Inoltre, se il bene viene descritto come «pari al nuovo» e risulta invece danneggiato, potresti invocare l’inadempimento contrattuale.
L’uso di formule vaghe come «in buono stato» non ti tutela. Richiedi dettagli tecnici, documentazione, e – se possibile – uno scambio di conferma. É buona regola, procedere con pagamenti tracciati solo con causale chiara: evita contanti e bonifici senza causale. Può essere utile inviare una conferma d’ordine via email o PEC: un breve messaggio in cui si riepilogano le condizioni («Come da accordi, effettuo il pagamento di € X per l’acquisto del bene Y, descritto con le seguenti caratteristiche...») ha valore probatorio.
Subito, eBay, Marketplace: cosa tutelano e cosa no
Subito.it è tra i portali più usati per la vendita tra privati in Italia. Ma molti utenti ignorano che la piattaforma non garantisce in alcun modo le trattative dirette tra utenti. Se il pagamento avviene tramite bonifico privato o in contanti al momento dello scambio, Subito.it non assume alcuna responsabilità sull’esito della transazione.
Tuttavia, è attivo il servizio “TuttoSubito”, una modalità con pagamento e spedizione gestita direttamente dalla piattaforma che è applicabile solo ad alcune categorie merceologiche. In questo caso, la somma viene trattenuta da Subito e versata al venditore solo dopo la consegna. Quindi, è prevista una forma minima di tutela dell’acquirente, ma non sostituisce la garanzia legale prevista nei rapporti tra consumatori e professionisti
eBay: la differenza la fa il tipo di venditore
eBay è storicamente la piattaforma più “regolamentata” tra quelle generaliste. Ma la chiave è capire chi è il venditore. Se acquisti da un venditore professionale, eBay garantisce la transazione e applica le tutele del Codice del Consumo, incluso il diritto di recesso entro 14 giorni e la garanzia legale di conformità. Invece, se il venditore è un privato, non si applica il Codice del Consumo e la tutela si limita alla garanzia per vizi occulti ex art. 1490 c.c..
Facebook Marketplace: nessuna garanzia formale
Il Facebook Marketplace è lo strumento più “libero” e meno strutturato tra quelli utilizzati per comprare da privati. Le trattative avvengono via chat (Messenger), spesso senza alcun contratto e non esiste un sistema interno di pagamento tracciato. Inoltre, Facebook non offre alcuna tutela legale o intermediazione in caso di truffa o vizio dell’oggetto
“Chi acquista tramite Facebook da un privato è completamente esposto. L’unica forma di tutela è agire civilmente contro il venditore, previa identificazione certa dello stesso – operazione non sempre facile, specie se si tratta di un profilo falso o anonimo.”
Come agire se qualcosa va storto
Nonostante tutte le precauzioni, può accadere che l’acquisto tra privati si riveli problematico: il bene non corrisponde a quanto pattuito, presenta vizi occulti, oppure non viene consegnato affatto. In questi casi, è fondamentale sapere come agire per far valere i propri diritti, muovendosi con tempestività e metodo.
La prima mossa è la lettera di messa in mora
Se il venditore non adempie correttamente, il primo passo da compiere è inviare una formale messa in mora (art. 1219 c.c.) Si tratta di una diffida ad adempiere scritta da un avvocato – ad esempio, riprendere il bene difettoso o restituire quanto incassato – entro un termine preciso.
“La messa in mora interrompe i termini di prescrizione e costituisce il debitore in mora: è uno strumento fondamentale per tutelarsi in modo formale.”
Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
In molti casi, prima di ricorrere al tribunale, è obbligatorio o consigliabile utilizzare strumenti alternativi alla causa civile, previsti dal nostro ordinamento. La mediazione civile (D.lgs. n. 28/2010) è obbligatoria per le controversie relative a beni mobili registrati (es. auto, moto) e si svolge dinanzi a un organismo di mediazione accreditato con l’obiettivo di trovare un accordo in fase stragiudiziale con l’assistenza di un mediatore neutrale. Sempre in via stragiudiziale è possibile avviare una conciliazione proponendo un incontro informale, magari assistiti da legali. In alternativa è possibile rivolgersi al giudice.
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