Troppi provvedimenti disciplinari contro un dipendente possono costituire mobbing a suo danno?

Claudio Garau

28 Luglio 2022 - 12:31

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Il mobbing è un fenomeno di certo non poco diffuso negli ambienti di lavoro, ma può ricorrere anche in caso di eccessivi provvedimenti disciplinari emessi dal datore di lavoro?

Troppi provvedimenti disciplinari contro un dipendente possono costituire mobbing a suo danno?

Non sempre il clima sul luogo di lavoro è dei migliori e improntato al reciproco rispetto, tanto che oggigiorno i casi di mobbing ai danni di uno o più colleghi non possono definirsi eventi eccezionali. Ecco perché appare opportuno fare un po’ di chiarezza sui fenomeni persecutori che possono verificarsi in ufficio. Tieni infatti presente che possono manifestarsi in molti modi diversi.

In particolare, la questione pratica che vogliamo affrontare di seguito è la seguente: i provvedimenti disciplinari ripetuti e persecutori contro uno specifico dipendente possono essere considerati come mobbing a suo danno?

Ricorda subito questa differenza: se il tuo datore di lavoro è assai rigoroso e pignolo, pretendendo sempre il massimo da te e dagli altri dipendenti, la sua attenzione ai dettagli e la sua ambizione professionale non possono - in linea generale - configurarsi come mobbing. Ma se il datore di lavoro emette nei tuoi confronti una serie di provvedimenti disciplinari di cui non capisci il reale fondamento, legittimamente potresti domandarti se questo può essere riconducibile ad un atteggiamento persecutorio nei tuoi confronti. Ovvero: si tratta di mobbing nei casi in cui i provvedimenti appaiano pretestuosi, eccessivi o comunque sproporzionati rispetto alle circostanze in cui ti trovi?

Scopriamolo di seguito, alla luce di quanto recentemente chiarito dalla Cassazione. Secondo la Corte, il dipendente che ha subito provvedimenti disciplinari mirati soltanto a screditarlo ha diritto a conseguire il risarcimento per il danno da mobbing. Però ad una condizione. I dettagli.

Che cos’è il mobbing in sintesi

Per avere piena consapevolezza della questione e per dare una risposta puntuale a quanto sopra, occorre prima di tutto ricordarti che cos’è il mobbing sul luogo di lavoro. La parola deriva dall’inglese e in particolare dal verbo [to] mob, vale a dire ’assalire, molestare’. In pratica, chi è vittima di mobbing in ufficio o in qualsiasi altro luogo di lavoro subisce comportamenti violenti da parte di uno o più colleghi. La violenza non è per forza fisica, ma può anche essere psicologica.

Tieni conto che il mobbing il più delle volte si esprime con azioni e gesti, che costituiscono una sorta di terrore psicologico sul posto di lavoro, inducendo nella vittima un senso di angoscia, ansia e nervosismo che può radicarsi nel corso del tempo. Questo stato d’animo rischia di sfociare in danni alla salute anche seri e in una lesione alla sfera della personalità e dignità.

In tutti i casi di mobbing non manca poi l’elemento soggettivo costituito dall’intento persecutorio che, di fatto, unisce tutti i comportamenti lesivi in un unico disegno mirato a colpire la vittima.

Le azioni che costituiscono mobbing si ripetono per un certo periodo di tempo, in modo sistematico e continuato e dunque non meramente sporadico. Inoltre, esse si caratterizzano per avere una finalità ben precisa, e perciò risultano il frutto di precise scelte di volontà dell’aggressore o degli aggressori.

Di fatto le strategie comportamentali di coloro che esercitano violenza, sono mirate alla distruzione psicologica, sociale e professionale della vittima. I rapporti sociali di quest’ultima divengono conflittuali e sempre più rari, conducendo gradualmente all’isolamento e all’emarginazione.

Ben comprenderai allora perché tu come lavoratore puoi trovare tutela nella legge. Se ritieni di esser vittima di episodi di mobbing, ricorda bene queste caratteristiche tipiche del fenomeno.

Mobbing o bossing? Perché rileva la differenza in caso di provvedimenti disciplinari?

Come accennato in apertura, qui interessa dare una risposta alla domanda sui molti provvedimenti disciplinari emessi dal datore di lavoro: si tratta di persecuzione ai danni del lavoratore? Ovvero è mobbing? Ebbene, per dare una risposta dobbiamo chiarirti in breve che differenza c’è tra mobbing e bossing.

Abbiamo visto che il mobbing si concretizza in comportamenti aggressivi e vessatori continuati nel tempo. Essi in particolare sono compiuti dai colleghi, ovvero soggetti in posizione di ’parità’ rispetto alla vittima.

Nel caso del bossing i comportamenti possono essere analoghi e sfociare dunque in ingiurie, diffamazione, minacce e tentativi di emarginazione della vittima. Ciò che cambia è la posizione occupata da colui che prende di mira il lavoratore mobbizzato: non il collega o il gruppo di colleghi, ma figure gerarchicamente di grado più elevato, come i superiori o lo stesso datore di lavoro.

Ecco perché si usa distinguere tra mobbing orizzontale (dei colleghi) e mobbing verticale (da parte dei superiori). Pertanto non devi aver dubbi a riguardo: il comportamento in oggetto può essere attuato anche da persone che abbiano una certa autorità sulle altre (pensiamo ai capi area, ai responsabili o ai direttori). Di fatto il bossing ha delle caratteristiche ulteriori rispetto alle tipiche condotte vessatorie del mobbing, in quanto il datore di lavoro è in una posizione di supremazia che può far valere in tutte le situazioni, sfociando nel vero e proprio abuso. Proprio il caso dei provvedimenti disciplinari, che qui interessa, ne è un esempio.

Chiaro che, ove ricorrano gli estremi del mobbing o del bossing, tu come lavoratore potrai anzitutto tentare di raggiungere un accordo per la pacifica convivenza. Ma ove ciò non si rivelasse possibile, potrai rivolgerti ad un avvocato e adire le vie legali.

I troppi provvedimenti disciplinari costituiscono mobbing verticale?

Ricorda che le sanzioni disciplinari possono esprimersi in vari modi: rimproveri verbali, ammonizioni scritte, multe, sospensioni fino ad arrivare al licenziamento. Ma che succede se il datore di lavoro ne fa un uso sproporzionato rispetto al contesto o alla condotta che hai avuto finora a lavoro? Può essere ritenuto responsabile di gesti di mobbing verticale o bossing? Comprenderai che porsi queste questioni in tema di abuso del potere disciplinare è per te assolutamente legittimo.

Anzi il fattore chiave per poter individuare il mobbing dietro al potere disciplinare consiste proprio nell’abuso dello stesso, vale a dire il suo utilizzo senza gli effettivi presupposti e in modo ingiustificato sul piano delle necessità aziendali, produttive ed organizzative.

Ecco perché i provvedimenti disciplinari ripetuti, persecutori, offensivi o vessatori contro lo stesso lavoratore possono certamente essere inclusi nel quadro delle ipotesi pratiche di mobbing (verticale).

Ebbene, al fine di conseguire tutela e dunque il risarcimento dei danni che derivano da provvedimenti disciplinari che si ritiene ingiustamente inflitti causa mobbing, devi ora considerare attentamente questi aspetti:

  • le sanzioni o provvedimenti disciplinari debbono essere quanto prima impugnate dal lavoratore, per ottenerne l’annullamento da parte del tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.
  • il diritto al risarcimento non è fondato sul mero fatto che il dipendente è sanzionato, ma piuttosto occorre dimostrare e chiarire in giudizio che dette sanzioni disciplinari non erano dovute perché illegittime e ingiustificate rispetto alla condotta del lavoratore.

In buona sostanza, dovrai illustrare elementi e portare prove che facciano intendere e capire l’infondatezza dei tanti provvedimenti disciplinari che il datore di lavoro ti ha inflitto.

Un recente caso concreto fa luce sul rapporto tra mobbing del datore di lavoro e provvedimenti disciplinari

Secondo la Corte di Cassazione non ci sono dubbi: i provvedimenti disciplinari ripetuti e persecutori nei confronti dello stesso dipendente-vittima sono qualificabili come mobbing datoriale. In un caso concreto recentemente considerato dalla Corte, una lavoratrice nel settore dell’istruzione aveva ottenuto in primo grado e in appello la condanna al risarcimento danni da parte del MIUR, a seguito di vari provvedimenti disciplinari ritenuti vessatori - e dunque infondati - emessi contro di lei. Si tratta peraltro di un provvedimento della Corte che si accoda ad una linea giurisprudenziale consolidata in materia.

In particolare, nel corso del procedimento giudiziario era emerso che le sanzioni erano state inflitte al mero scopo di screditare la lavoratrice e colpirne la dignità, ledendone prestigio e autorevolezza. A nulla è servito il ricorso MIUR presso la Suprema Corte che, a seguito di quanto emerso agli atti, ha confermato la tesi dei precedenti giudici e dunque la qualificazione dei provvedimenti disciplinari come vessatori e non fondati su inopportuni gesti e comportamenti della lavoratrice. Quanto basta insomma a ritenerli espressione di mobbing verticale.

Concludendo, se vorrai lamentare un danno da mobbing per troppi provvedimenti disciplinari e ottenere un risarcimento, ricorda che - in ogni caso - dovrai concretamente provare le conseguenze (danni) della condotta persecutoria, offensiva e illecita del datore di lavoro, oltre che l’infondatezza dei provvedimenti stessi.

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