Le somme di TFR che vengono destinate a un fondo pensione complementare non rientrano nel calcolo della quota spettante all’ex coniuge.
In più occasioni si è discusso dei vantaggi – talvolta concreti, talvolta solo teorici – derivanti dalla scelta di destinare il proprio TFR a un fondo pensione: vantaggi fiscali, rendimenti potenzialmente più elevati e una maggiore flessibilità nella gestione del proprio percorso previdenziale. Da oggi, tuttavia, si aggiunge un ulteriore e inatteso motivo a favore di questa decisione: la possibilità di tutelare il proprio TFR da un rischio patrimoniale concreto, quello legato al divorzio.
La questione della ripartizione del TFR tra ex coniugi è da sempre uno dei temi più delicati e discussi nelle controversie familiari, soprattutto quando uno dei due percepisce un assegno divorzile. L’ex coniuge beneficiario dell’assegno ha diritto a una parte significativa del TFR percepito dall’altro al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha introdotto una novità importante, destinata a modificare questo equilibrio: il diritto alla quota di TFR viene meno qualora le somme siano state versate in un fondo pensione complementare. Vediamo nel dettaglio cosa comporta questa novità e quali sono le sue implicazioni.
TFR nel fondo pensione e assegno divorzile: la svolta della Cassazione [...]
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