Scuola e insegnanti, obbligo di vigilanza anche fuori l’edificio: la sentenza della Cassazione

Simone Micocci

2 Ottobre 2017 - 14:01

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La Corte di Cassazione conferma: l’insegnante non è più responsabile di uno studente solo quando questo passa sotto la tutela di un altro organo autorizzato.

Scuola e insegnanti, obbligo di vigilanza anche fuori l’edificio: la sentenza della Cassazione

Fino a quale momento della giornata gli insegnanti sono responsabili dei propri alunni? Non è la prima volta che vi parliamo della responsabilità dei docenti nei confronti degli alunni; nella nostra guida sull’argomento (che potete consultare cliccando qui) sono indicate tutte quelle situazioni in cui un insegnante ha l’obbligo di vigilare sui propri alunni.

Merita un approfondimento a parte, però, la recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale sono stati condannati sia il dirigente scolastico che il docente per la morte di uno studente trascinato dalle porte di uno scuolabus.

La Suprema Corte - che ha condannato anche l’autista dell’autobus che ha provocato la morte dello studente - ha ribadito infatti che l’obbligo di vigilanza della scuola e dei docenti non viene meno con l’uscita degli studenti dalla scuola, ma solamente quando il Comune (nel caso in cui lo studente venga prelevato dallo scuolabus) o i genitori non ne abbiano di fatto assunto il pieno controllo.

Iinsegnanti responsabili degli studenti anche al momento dell’uscita

Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione per la condanna comminata per quanto successo ad uno studente minorenne all’uscita da scuola.

Questo è morto a per essere stato trascinato da uno scuolabus dopo essere rimasto incastrato nella porta d’ingresso. Apparentemente si può pensare che l’autista dell’autobus sia l’unico responsabile dell’accaduto, ma in realtà non è così.

Secondo la Cassazione, infatti, né la scuola né tantomeno l’insegnante hanno messo in atto le giuste misure affinché l’accaduto non si verificasse, individuando degli evidenti difetti di diligenza e di attenzione. Nel caso di specie l’insegnante è stato riconosciuto responsabile per non aver seguito attentamente l’ingresso dello studente - il quale era ancora sotto la sua responsabilità - sull’autobus, dando tra l’altro il via libera al conducente confermando che tutti i minori erano a bordo del mezzo.

Questa sentenza conferma molti dubbi riguardanti la responsabilità degli insegnanti nei confronti dei loro alunni; in molti potrebbero pensare che una volta suonata la campanella venga meno qualsiasi dovere di controllo nei confronti dei propri studenti, ma non è così.

Trattandosi di minorenni, infatti, la responsabilità viene meno solamente quando questa viene trasferita completamente ad un altro soggetto autorizzato, come i genitori, il tutore o il Comune. Nel caso di specie, quindi, l’insegnante non sarebbe stato responsabile dell’accaduto se questo si sarebbe verificato una volta che lo studente era a bordo del mezzo e quindi sotto la totale tutela da parte del Comune.

Per non essere riconosciuto come responsabile dell’accaduto l’insegnante avrebbe dovuto provare di aver fatto tutto il possibile per impedire il fatto, ma a quanto pare le giustificazioni presentate dal docente del caso di specie non sono state ritenute soddisfacenti dalla Corte di Cassazione.

Anche la scuola è responsabile dell’accaduto

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal MIUR, costringendolo a pagare le spese di giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente (7.800 euro ciascuno).

La Suprema Corte, infatti, ha fatto riferimento a quanto disposto dall’articolo 28 della Costituzione, il quale stabilisce che nel caso un funzionario o un dipendente dello Stato sia riconosciuto come direttamente responsabile di un accaduto, la responsabilità va estesa anche allo Stato e agli altri Enti pubblici. Il MIUR quindi è responsabile per la mancanza di protezione da parte dell’istituto scolastico e dell’insegnante.

L’istituto scolastico e gli insegnanti, invece, hanno l’obbligo di non perdere la vigilanza sui minori fintanto qualche altro organo autorizzato non ne abbia assunto il controllo e ciò significa che hanno anche il dovere di farli “salire o scendere dai mezzi di trasporto”.

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