Anche i compensi derivanti dalle ripetizioni private vanno sottoposti a tassazione o con l’imposta ordinaria o con quella sostitutiva. Ecco come fare e cosa rischia chi prende compensi in nero.
Le famiglie che ricorrono alle ripetizioni private per permettere ai propri figli di capire meglio una materia ostica sono molte Così come sono molti insegnanti che nel pomeriggio scelgono di arrotondare dando ripetizioni sia nei mesi estivi che nel periodo scolastico. Se fino a qualche decennio fa quasi tutti gli insegnanti non dichiaravano i compensi delle ripetizioni private, oggi i tempi sono cambiati e per non rischiare di avere guai con il Fisco quasi tutti scelgono di svolgere questa attività nel rispetto della normativa fiscale.
Come ci si mette in regola con le imposte da versare sui compensi percepiti e cosa rischia chi continua a non dichiarare questi importi? L’attività delle ripetizioni può essere fiscalmente inquadrata in diverse modalità che andremo a illustrare di seguito.
Come mettersi in regola con le ripetizioni
Quello che va chiarito fin da subito è che i compensi delle ripetizioni, anche se non sono l’introito principale, devono essere dichiarati al Fisco per essere sottoposti a tassazione. Se si sceglie di tassare questi importi con l’imposizione ordinaria è da tenere conto che le somme andranno ad aggiungersi a quelle di eventuale lavoro dipendente per la determinazione del reddito imponibile.
Se l’attività è saltuaria e le ripetizioni non vengono date in maniera continua e regolare si può inquadrare il reddito come derivante da lavoro autonomo occasionale. In questo caso non serve l’apertura della partita Iva, ma se il compenso annuo supera i 5.000 euro è necessario iscriversi alla Gestione Separata Inps per il versamento dei contributi previdenziali.
Ovviamente per considerarsi come attività autonoma occasionale non devono esserci appuntamenti settimanali da rispettare con lo stesso studente e le ripetizioni non devono protrarsi nel tempo. Deve trattarsi, quindi, di una attività che si svolge una tantum, quando capita.
Se si decide per questa via per essere in regola bisogna rilasciare allo studente, al momento del pagamento, una ricevuta non soggetta a ritenuta d’acconto né a Iva. Solo, se il compenso supera i 77,47 euro, sarà necessario apporre alla stessa anche una marca da bollo da 2 euro.
Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta le ripetizioni private andranno indicate, in questo caso, nel modello 730, come “altri redditi”.
Ripetizioni con partita Iva
Se l’attività delle ripetizioni è regolare è necessario aprire una partita Iva, indipendentemente dall’importo percepito nel corso dell’anno. A determinare se si tratta di attività autonoma occasionale, infatti, non è l’importo percepito ma la modalità e la frequenza dello svolgimento dell’attività stessa.
Per la partita Iva si può scegliere anche quella per contribuenti forfetari che non comporta costi fissi, ma variabili in base al guadagno. È necessario il versamento dei contributi e, quindi, l’iscrizione alla Gestione Separata Inps. Anche in questo caso non è previsto un costo fisso, ma un versamento, sempre in base ai guadagni, di una aliquota pari al 26,07% se si è liberi professionisti o del 24% se si è iscritti anche ad altre gestioni previdenziali (se si è anche dipendenti, ad esempio).
Aderendo al regime forfetario si pagherà per i primi 5 anni una aliquota del 5% e successivamente la flat tax al 15%.
Flat tax per insegnanti di ruolo che danno ripetizioni
Esiste però anche una sorta di cedolare secca per le ripetizioni che permette di pagare una flat tax sui guadagni derivanti dalle stesse. Senza l’apertura della partita Iva è possibile, infatti, pagare sempre una tassazione al 15% sui guadagni che vengono dalle ripetizioni private, ma possono approfittare dell’agevolazione solo gli insegnanti di ruolo.
I redditi derivanti dalle lezioni private, essendo soggetti a tassazione separata, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e, anche se sono rilevati ai fini Isee, non incidono sul riconoscimento del diritto a detrazioni o deduzioni.
Per l’insegnante di ruolo, quindi, questa è la via più conveniente per mettersi in regola con le ripetizioni private visto che pagando una flat tax del 15% “mettono a posto” la propria situazione senza bisogno di aprire partita Iva e senza dover versare ulteriori contributi.
L’imposta sostitutiva dovuta per le ripetizioni private deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (primo acconto e saldo dell’anno precedente entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre).
Per il versamento bisogna utilizzare il modello F24 inserendo i seguenti codici tributo:
Questi i codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 1854 – acconto prima rata
- 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
- 1856 – saldo.
Cosa rischia chi fa ripetizioni in nero?
Come abbiamo detto fino a ora, il reddito che deriva dalle ripetizioni è reddito che proviene da una attività di lavoro e proprio per questo deve essere soggetto a tassazione.
Chi guadagna dalle ripetizioni e non dichiara questo reddito sta guadagnando in nero e sta, quindi, commettendo un illecito che è sanzionabile con una multa che può essere anche molto salata.
Ovviamente se l’unico reddito che si ha è quello che deriva dalle ripetizioni e si resta al di sotto dei 5.500 euro (se si profila come lavoro autonomo) le tasse non sono dovute e tale lavoro non va neanche dichiarato visto che si resta al di sotto della no tax area.
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