In quali casi l’assicurazione sanitaria può essere portata in detrazione? Ecco cosa prevede la normativa e l’aliquota prevista per l’agevolazione fiscale.
Chi stipula un’assicurazione sanitaria che rimborsa le spese mediche perde le detrazioni fiscali per le stesse o può fruirne? Le spese sanitarie sono detraibili anche se pagate dalla compagnia di assicurazione? Diciamo fin da subito che in alcuni casi è possibile, naturalmente non si può avere un doppio vantaggio fiscale e quindi vi sono dei limiti. Ora vediamo nel dettaglio quali sono.
La regola generale è che le detrazioni fiscali spettano al soggetto che ha sostenuto la spesa. Ma cosa succede nel caso in cui le spese siano sostenute da terzi, ad esempio nel caso in cui le spese sanitarie siano state pagate o rimborsate dall’assicurazione? Il TUIR prevede per le spese sanitarie una detrazione del 19% della spesa sostenuta, ma se a pagare è l’assicurazione come può il contribuente avvalersi della detrazione?
L’articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86 prevede un’eccezione alla regola generale di non detraibilità o deducibilità degli oneri rimborsati al contribuente e si tratta proprio delle spese sanitarie rimborsate dall’assicurazione, ma perché si applica tale eccezione?
Ecco le norme applicabili in caso di rimborso delle spese sanitarie da parte della compagnia di assicurazione.
Come funziona la detrazione per le spese mediche?
Qual è il trattamento fiscale in caso di rimborso delle spese mediche da parte della compagnia di assicurazione? Specifica l’Agenzia delle Entrate che non possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate. Ma è prevista un’eccezione.
Cosa succede in caso di rimborso spese tramite assicurazione sanitaria? Il contribuente può comunque portarle in detrazione?
Nel caso di rimborso spese con assicurazione sanitaria le regole vengono stabilite dall’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR: vediamo cosa stabiliscono.
Rimborso spese mediche con assicurazione sanitaria: si ha ancora diritto alla detrazione?
Quando una spesa sanitaria viene rimborsata dall’assicurazione il contribuente si trova in una situazione particolare. L’articolo 15 del TUIR stabilisce quanto segue:
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
Quindi, il contribuente può portare in detrazione le spese rimborsate dall’assicurazione quando il premio:
- è versato dal contribuente ma non è detraibile né deducibile;
- è versato da altri (per esempio dal datore di lavoro), ma concorre alla formazione del reddito del contribuente.
A questo proposito si ricorda che a norma dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/86 sono deducibili dal reddito del contribuente
i contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
La stessa regola si applica al caso in cui i contributi siano versati dal datore di lavoro (articolo 51, comma 2, lettera a) del DPR n. 917/86), ne consegue che nel caso in cui il datore di lavoro o il contribuente abbiano versato contributi per assistenza sanitaria a enti o casse aventi fine esclusivamente assistenziale, gli importi versati dal contribuente sono deducibili fino a 3.615,20 euro.
Nel caso in cui tali importi siano stati versati dal datore di lavoro, non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente. Le quote eccedenti tale limite, invece, costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Le deduzioni si applicano prima del calcolo dell’imposta e riducono la base imponibile.
Tali contributi sono indicati al rigo 442 della CU. Nelle annotazioni del modello deve essere indicato che le spese mediche rimborsate possono essere portate proporzionalmente in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Detrazione spese sanitarie pagate dalla compagnia di assicurazione
Cosa succede se le spese non sono rimborsate dall’assicurazione ma pagate direttamente dalla stessa?
In questo caso i limiti sono precisati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30611 del 2024. Precisa la Corte che "la circostanza che il contribuente abbia pagato e poi si veda rimborsato, piuttosto che non debba neppure sborsare la somma in quanto versata direttamente dall’assicuratrice, è fiscalmente indifferente, poiché in entrambi i casi l’onere grava sull’assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione, con sollievo del servizio sanitario nazionale, e sul contribuente grava l’onere indeducibile del premio assicurativo”.
Come portare in detrazione le polizze sanitarie
Deve essere ricordato che non tutte le polizze assicurative stipulate per la copertura di spese sanitarie possono essere portate in detrazione/deduzione, nel caso in oggetto, solo le polizze che coprono gli infortuni godono di tale agevolazione fiscale.
Ad esempio, se viene stipulata una polizza a copertura delle spese dentistiche o per interventi chirurgici, il premio versato non può essere portato in detrazione, ecco perché è possibile portare in detrazione la spesa rimborsata dalla compagnia di assicurazione o pagata direttamente dall’assicurazione. É come se le due agevolazioni fiscali fossero alternative.
In ogni caso per ottenere i benefici fiscali legati alle polizze assicurative, i pagamenti devono essere tracciabili e non in contanti.
La detrazione si ottiene indicando la spesa nel Quadro E, righi E8-E10, codice 36. Per chi compila il modello Redditi, invece, la detrazione deve essere indicata nel quadro RP.
La detrazione spettante è pari al 19% del premio versato per redditi fino a 120.000 euro. Al superamento di tale reddito decresce e non si ha più diritto alla detrazione una volta superati i 240.000 euro di reddito.
Tali dati sono generalmente già presenti nel modello 730/2026 precompilato, infatti, gli enti o casse con finalità assistenziale sono tenuti a comunicare ogni anno all’anagrafe tributaria i dati completi afferenti i rimborsi effettuati, evidenziando gli importi erogati e i soggetti destinatari.
Il modello precompilato è disponibile per la sola lettura a partire dal 30 aprile 2026, mentre per le eventuali modifiche e l’inoltro il termine iniziale è il 14 maggio 2026. La trasmissione della dichiarazione dei redditi deve avvenire entro il 30 settembre 2026.
Si ricorda, infine, che il taglio alle detrazioni fiscali per i redditi superiori a 75.000 (Legge di Bilancio 2025) euro non si applica alle spese sanitarie.
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