Forfettari con dipendenti: prima scadenza per il versamento delle ritenute pregresse

Anna Maria D’Andrea

19 Agosto 2019 - 15:21

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Datori di lavoro in regime forfettario: entro il 20 agosto 2019 dovrà essere effettuato il versamento della prima rata delle ritenute Irpef dei propri dipendenti relativo alle retribuzioni da gennaio ad aprile. La novità è stata introdotta dal Decreto Crescita con effetto retroattivo.

Forfettari con dipendenti: prima scadenza per il versamento delle ritenute pregresse

Datori di lavoro forfettari al test della prima scadenza per il versamento delle ritenute Irpef pregresse sui redditi dei propri dipendenti. Sarà il 20 agosto 2019 la data di pagamento della prima delle tre rate istituite dal Decreto Crescita per i mesi da gennaio ad aprile 2019.

Ai datori di lavoro in regime forfettario è stato esteso a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di ritenuta sulle somme corrisposte ai lavoratori alle proprie dipendenze. La novità è divenuta ufficiale con la conversione in legge del Decreto Crescita che, oltre a disporre il nuovo obbligo, ha stabilito che lo stesso si applicasse in modalità retroattiva già dal 1° gennaio.

La scadenza del 20 agosto sarà soltanto la prima di una lunga serie da tenere a mente. Questo, si ricorda, è il termine per il versamento della prima delle tre rate delle ritenute dei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile. Il termine da rispettare, a regime, è invece quello del 16 del mese successivo a quello di riferimento, stessa scadenza degli adempimenti periodici per la generalità dei sostituti d’imposta.

Forfettari con dipendenti: in scadenza il versamento delle ritenute. Prima rata entro il 20 agosto 2019

Il Decreto Crescita ha disposto l’obbligo anche per i datori di lavoro in regime forfettario di applicare le ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti.

In deroga a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, l’obbligo di ritenuta per i dipendenti dei forfettari si applica dal 1° gennaio 2019 e con effetto retroattivo rispetto all’entrata in vigore della novità imprese e lavoratori.

Per evitare che il nuovo obbligo gravi in maniera eccessiva sugli stipendi dei dipendenti, il DL Crescita ha previsto che l’operazione di conguaglio sulle somme già corrisposte dal 1° gennaio 2019 e fino al mese di aprire sarà effettuata in modalità rateale.

A partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 34/2019, e quindi da agosto, e fino al mese di ottobre, saranno decurtate dagli stipendi e riversate all’Erario le ritenute pregresse.

La scadenza del 20 agosto 2019 è soltanto la prima da tenere a mente:

  • la seconda rata dovrà essere versata entro il 16 settembre;
  • la terza rata entro il 16 ottobre.

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Forfettari: ritenute entro la scadenza ordinaria degli adempimenti per i sostituti d’imposta

In merito alle scadenze dei versamenti delle ritenute Irpef, dal mese di agosto e fino ad ottobre l’adempimento sarà doppio: accanto alla scadenza straordinaria di pagamento delle somme pregresse, vi sarà quella ordinaria.

I datori di lavoro in regime forfettario, al netto delle tre rate previste dall’articolo 6 del DL Crescita, dovranno rispettare a regime la scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni.

Ad agosto tale termine è condizionato dalla proroga feriale, ma dall’appuntamento del 20 agosto non si scappa. Oltre al pagamento della prima rata delle ritenute Irpef dei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile, sarà necessario versare anche quella dovuta sulle retribuzioni di luglio.

L’effetto del nuovo obbligo si farà sentire non solo per i datori di lavoro, ma anche e soprattutto per i propri dipendenti. Il pagamento della ritenuta a titolo d’acconto d’imposta è effettuato, nei fatti, trattenendo l’importo dovuto dallo stipendio.

Ad agosto 2019 ci si troverà a fare i conti con buste paga più leggere, ma per ragioni di semplificazioni.

L’obbligo, recita la relazione illustrativa al DL Crescita, si rende necessario per evitare che l’abolizione dei limiti relativi al lavoro dipendente e l’estensione dei limiti per l’accesso al regime forfettario per le partite IVA comporti l’onere per i lavoratori di liquidare Irpef e addizionali in dichiarazione dei redditi e l’impossibilità di presentare il modello 730.

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