Referendum lavoro 2025, quando si vota e quesiti (spiegati)

Alessandro Cipolla

03/06/2025

Tutto quello che c’è da sapere sui referendum lavoro 2025 promossi dalla Cgil: i quesiti spiegati, il quorum necessario per la validità e come fare per votare.

Referendum lavoro 2025, quando si vota e quesiti (spiegati)

Referendum lavoro 2025, la guida: si avvicina sempre più il momento dell’apertura dei seggi che avverrà in data domenica 8 (dalle 7 alle 23) e lunedì 9 giugno (dalle 7 alle 15).

Oltre ai quattro referendum lavoro promossi dalla Cgil gli italiani saranno chiamati a esprimersi anche su un quesito riguardante la Cittadinanza voluto da +Europa.

I referendum 2025 così saranno cinque, ma essendo abrogativi lo scoglio maggiore da superare appare essere quello del raggiungimento del quorum.

Vediamo allora nel dettaglio i quesiti dei quattro referendum sul lavoro promossi dalla Cgil, con la loro spiegazione e cosa potrebbe cambiare in caso vittoria del Sì e di superamento del quorum.

Referendum lavoro 2025: data e come votare

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che i referendum 2025 si terranno in data 8 e 9 giugno, con questi che saranno gli orari del voto:

  • domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23;
  • lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Lo spoglio prenderà il via alle ore 15 di lunedì 9 giugno come termineranno le operazioni di voto, con la precedenza rispetto ai concomitanti ballottaggi delle elezioni amministrative 2025.

Ai referendum 2025 hanno diritto di partecipare tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei Deputati, ovvero tutte le persone in possesso della citadinanza italiana che hanno compiuto diciotto anni.

Quorum referendum lavoro 2025

Essendo dei referendum abrogativi, per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno, pena la non validità del referendum a prescindere dall’esito.

Nel caso specifico dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, il quorum si applica a ciascun quesito separatamente.

Considerando il corpo elettorale italiano, in sostanza circa 25 milioni di italiani dovranno recarsi alle urne - e ritirare le schede - per poter permettere il superamento del quorum.

Referendum Lavoro 2025: quesito 1 e spiegazione

Il primo quesito riguarda l’abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi: si chiede di abrogare il Decreto Legislativo n. 23/2015, cioè uno dei decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act, per abolire il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?

L’obiettivo del referendum è quello di cancellare le norme sui licenziamenti del Jobs Act che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziata/o in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015.

Referendum Lavoro 2025: quesito 2 e spiegazione

Il secondo quesito riguarda l’abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: si chiede di abrogare le norme che pongono un tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori delle piccole imprese.

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?

Lo scopo è quello di cancellare il tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole aziende, affinché sia il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite.

Referendum Lavoro 2025: quesito 3 e spiegazione

Il terzo quesito riguarda l’abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l’utilizzo del lavoro a termine: si chiede di porre un limite all’uso dei contratti a termine, abrogando alcune parti dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 81/2015 (anche questo è uno dei decreti attuativi del Jobs Act) e un articolo del Decreto Lavoro varato nel 2023 dal governo Meloni.

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

Se il referendum dovesse passare verrebbe cancellata la liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l’utilizzo a causali specifiche e temporanee.

Referendum Lavoro 2025: quesito 4 e spiegazione

Il quarto quesito riguarda l’abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante: si chiede di eliminare la norma che, in presenza di appalti o subappalti, esclude la responsabilità solidale dell’impresa committente in caso di infortunio o malattia della lavoratrice o del lavoratore.

Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?

La volontà dei promotori è quella di superare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell’appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice o del lavoratore.

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