Referendum infortuni sul lavoro spiegato, quesito e cosa cambia

Alessandro Cipolla

04/06/2025

Referendum 2025 infortuni sul lavoro: la spiegazione semplice, il quesito, pro e contro e cosa cambia se dovesse vincere il Sì.

Referendum infortuni sul lavoro spiegato, quesito e cosa cambia

Referendum infortuni sul lavoro: è iniziato il conto alla rovescia per l’appuntamento di domenica 8 e lunedì 9 giugno, con la tornata referendaria che in questo 2025 si terrà in contemporanea con i ballottaggi delle elezioni amministrative.

In totale sono cinque i referendum 2025: quelli promossi dalla Cgil sul lavoro sono quattro, mentre quello sulla cittadinanza- è stato lanciato da +Europa.

Ma per cosa si voterà in merito al referendum infortuni sul lavoro? In queste settimane si sta parlando molto poco di questo appuntamento referendario, ancora meno del merito dei quesiti che saranno sottoposti agli italiani.

Cerchiamo allora di dare subito una spiegazione semplice a questo referendum che sarà quello con la scheda rossa: questo quesito propone l’abrogazione delle norme che permettono alle imprese di esternalizzare la responsabilità della sicurezza sul lavoro attraverso appalti e subappalti..

In sostanza se dovesse vincere il Sì le aziende committenti tornerebbero a essere pienamente responsabili della sicurezza dei lavoratori, anche in caso di appalti.

Vediamo allora nel dettaglio il quesito del referendum infortuni sul lavoro, dando uno sguardo ai pro e i contro della proposta referendaria e cosa potrebbe cambiare se dovesse passare.

Data e orari referendum infortuni sul lavoro

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che i referendum 2025 si terranno in data 8 e 9 giugno, con questi che saranno gli orari del voto:

  • domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23;
  • lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Lo spoglio prenderà il via alle ore 15 di lunedì 9 giugno come termineranno le operazioni di voto, con la precedenza rispetto ai concomitanti ballottaggi delle elezioni amministrative 2025.

Ai referendum 2025 hanno diritto di partecipare tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei Deputati, ovvero tutte le persone in possesso della citadinanza italiana che hanno compiuto diciotto anni.

Per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno, pena la non validità del referendum a prescindere dall’esito.

Il quesito del referendum infortuni sul lavoro

Lo scorso 20 gennaio la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili cinque referendum, bocciando invece come abbiamo già detto quello sull’Autonomia delle Regioni, ovvero la cosiddetta legge Calderoli fortemente voluta dalla Lega.

Sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale invece i quattro referendum sul lavoro promossi dalla Cgil e il referendum sulla cittadinanza voluto da +Europa.

Questo è il quesito del referendum infortuni sul lavoro.

Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?

Cosa può cambiare con il referendum infortuni sul lavoro

Questo referendum riguarda l’abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante: si chiede di eliminare la norma che, in presenza di appalti o subappalti, esclude la responsabilità solidale dell’impresa committente in caso di infortunio o malattia della lavoratrice o del lavoratore.

La volontà dei promotori è quella di superare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell’appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice o del lavoratore.

Per essere valido però il referendum dovrà superare il quorum del 50% più uno dei votanti tra tutti gli eventi diritto; se questa soglia non dovesse essere raggiunta, allora il referendum non avrà validità a prescindere dall’esito.

Pro e contro del referendum infortuni sul lavoro

Molti lavoratori in Italia non godono delle piene tutele in fatto di infortuni. La Cgil con questo referendum vuole così estendere delle garanzie su dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Al momento infatti la responsabilità dell’imprenditore committente non si estende agli infortuni - o alle malattie professionali - indicati come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Così facendo - riporta Teknoring - la responsabilità civilistico-risarcitoria dell’imprenditore committente, appaltante lavori o servizi, viene estesa a ogni ipotesi di danno derivante dagli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti dell’appaltatore e di ciascun sub-appaltatore oltre la quota già indennizzata dall’INAIL”.

Per alcuni critici però questo referendum potrebbe essere una sorta di boomerang, andando a generare più effetti negativi che positivi - se dovesse passare - vista la complessità del tema.

Il referendum finirebbe invece per investire ipotesi generalmente di appalto genuino, posto che l’attuale art. 26, c. 4, d.lgs. n. 81/2008, si riferisce all’attività e ai rischi propri dell’impresa affidataria dell’opera o del servizio, distinguendo dunque tra responsabilità solidale del committente dovuta all’interferenza e responsabilità esclusiva riconducibile al core dell’impresa controparte - si legge su Lavorodirittieuropa -. Estendere sul punto la responsabilità solidale significa supporre che il committente sia in grado di valutare capacità e organizzazione di mezzi di un’impresa afferente ad altro settore merceologico. Un onere irragionevolmente esigibile, nella generale assenza di un efficace sistema di qualificazione delle imprese”.

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