Ecco quanto tempo hai per pretendere la liquidazione dal datore di lavoro: tutto quello che c’è da sapere sulla prescrizione del Tfr e degli altri crediti da lavoro nel 2025.
Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) dovrebbe essere corrisposto al termine del rapporto di lavoro, come si evince dal nome, indipendentemente dalla causa di cessazione (dimissioni volontarie, licenziamento, pensionamento e così via). Il datore di lavoro è tenuto al pagamento entro il termine previsto dalla contrattazione collettiva e individuale e in caso di ritardo l’ex lavoratore dipendente potrà agire legalmente. A tal proposito bisogna però tenere conto della prescrizione del Tfr, più particolare rispetto agli altri crediti da lavoro, per non perdere il diritto alla liquidazione. Dopo un certo periodo di tempo, infatti, il pagamento non è più esigibile. Ecco cosa prevede la legge.
La prescrizione del Tfr
Il Tfr si prescrive in 5 anni, il termine di prescrizione che la legge individua per i crediti maturati su base periodica. Indipendentemente dalle modalità di erogazione, infatti, il Trattamento di fine rapporto viene accumulato su base mensile e per questo motivo si applica la prescrizione breve. La sentenza n. 15157/2019 della Corte di Cassazione ha escluso la prescrizione presuntiva di 3 anni, non soltanto per l’origine contrattuale del credito ma anche perché si tratta di una retribuzione differita e non pagata su base periodica. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui è maturato il credito, vale a dire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quest’ultimo è il termine di decorrenza per la maggior parte dei crediti dei dipendenti, come previsto dalla legge per tutelarli, ma soltanto nel caso del Tfr corrisponde anche al momento di esigibilità (a meno che sia stata pattuita l’erogazione mensile). In ogni caso, la prescrizione decorre dal termine del rapporto di lavoro e termina in 5 anni, a meno che vi siano atti interruttivi. Quando il diritto al Tfr viene sancito dalla sentenza di un giudice, tuttavia, il termine si allunga a 10 anni. Di seguito le regole per gli altri crediti da lavoro.
I termini di prescrizione dei crediti da lavoro
Come anticipato, ai crediti da lavoro si applicano le norme sulla prescrizione civile, che prevedono come tempi ordinari 10 anni. Non tutti i crediti da lavoro, però, sono sottoposti alla prescrizione ordinaria. Come anticipato, infatti, la legge impone una prescrizione breve pari a 5 anni per tutti i crediti il cui pagamento doveva avvenire con frequenza periodica, almeno una volta all’anno.
Di conseguenza, si prescrivono in 5 anni i seguenti crediti da lavoro:
- Stipendi mensili non versati.
- Tredicesima.
- Quattordicesima.
- Gratifiche.
- Premi di produzione e rendimento.
- Differenze retributive per errori in busta paga.
- Straordinari non pagati.
- Differenze di stipendio per diverso inquadramento o qualifica.
- Crediti spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori.
- Tfr, a prescindere dal contratto, in quanto viene comunque accantonato su base mensile.
Si tratta di crediti da lavoro che il dipendente dovrebbe ricevere periodicamente, senza dubbio almeno annualmente o perfino mensilmente. Il Trattamento di fine rapporto rientra in questa casistica indipendentemente dalle modalità di erogazione previste dal contratto, in quanto è astrattamente accantonato ogni mese di lavoro e dunque con periodicità.
Al contrario, i crediti da lavoro spettanti una tantum o comunque con frequenza inferiore a una volta all’anno si prescrivono in 10 anni, come:
- Premi di fedeltà.
- Indennità di trasferimento.
- Diritti per il passaggio di qualifica.
- Tutte le erogazioni previste una tantum.
- Indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti.
- Risarcimento dei danni per il mancato versamento dei contributi previdenziali.
- Crediti derivanti da riqualificazione del rapporto lavorativo.
Da quando decorre la prescrizione dei crediti da lavoro
Come premesso, la giurisprudenza - soprattutto la Corte di Cassazione - ha fissato nel tempo particolari regole sulla decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro. Di norma, infatti, la prescrizione decorre dal momento in cui era atteso il pagamento o è avvenuto il fatto che ha dato diritto di credito. L’applicazione di questo principio generale anche ai crediti da lavoro, tuttavia, non tutela affatto i dipendenti.
È difficile pensare che questi ultimi possano o riescano a pretendere l’adempimento nel corso degli anni di lavoro, perché una diffida o a maggior ragione una causa civile comprometterebbero i rapporti con il datore di lavoro. Ovviamente, secondo la legge non sono ammesse ritorsioni personali sul dipendente, che legalmente non può perdere il posto di lavoro per aver esercitato il proprio diritto.
Allo stesso tempo, la giurisprudenza deve garantire l’applicazione della legge e dei suoi principi all’interno della realtà, dove si può facilmente presumere che il lavoratore rinunci a creare ostilità con il proprio datore, anche considerando le lunghezze medie delle cause civili e la predominanza del rimedio del risarcimento in luogo del reintegro. Per questo motivo, i giudici fanno iniziare la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ecco perché anche la prescrizione del Tfr erogato su base mensile comincia a decorrere soltanto dalla fine del contratto, senza dubbi interpretativi.
Non è importante il motivo per cui il rapporto di lavoro termina, da quel momento inizia a decorrere la prescrizione perché il creditore non è più impossibilitato ad adire le vie legali, prescindendo dalla durata del rapporto di lavoro. Per interrompere la prescrizione servono infatti richieste formali di pagamento, iniziando con la diffida (tramite raccomandata a/r o pec che certificano la data di notifica) e finendo con la riscossione forzata in caso di continuo inadempimento.
Prescrizione dei crediti da lavoro nel 2025
Conoscendo le regole sulla prescrizione dei crediti da lavoro è facile capire che quest’anno si prescrivono (o si sono prescritti, a seconda della data precisa):
- i crediti da lavoro periodici per rapporti lavorativi cessati nel 2020;
- i crediti da lavoro non periodici per i rapporti lavorativi cessati nel 2015.
I crediti da lavoro che il dipendente matura nel 2025, invece, cominceranno la decorrenza soltanto al termine del rapporto. Ipotizzando che sia quest’anno, si avrà la prescrizione per i crediti attesi una tantum nel 2035 e per gli altri, compresi Tfr, stipendi e straordinari, nel 2030.
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