Novità 2026: l’assegno di incollocabilità Inail spetta per due anni in più. Ecco perché era necessario.
C’è una novità molto importante in materia di pensioni e tutele Inail che è passata quasi inosservata. A introdurla è l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, il cosiddetto Decreto Sicurezza, con il quale il legislatore è intervenuto sull’assegno di incollocabilità, aggiornandone il limite massimo di età e adeguando la durata della prestazione all’incremento delle speranze di vita.
La norma, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, modifica in modo strutturale l’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sostituendo il riferimento a una soglia anagrafica fissa con un criterio dinamico, agganciato all’età pensionabile. In particolare, viene stabilito che l’assegno spetti agli assicurati con “età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile”.
L’obiettivo dell’intervento è chiaro: allineare automaticamente la fruizione dell’assegno di incollocabilità all’età prevista per il collocamento in quiescenza, eliminando un disallineamento che negli anni si era creato tra il sistema previdenziale e le tutele Inail. Fino a oggi, infatti, la prestazione cessava al compimento dei 65 anni, nonostante l’età ordinaria per la pensione di vecchiaia sia stata progressivamente innalzata fino agli attuali 67 anni.
D’altronde, se per andare in pensione bisogna generalmente attendere i 67 anni, per quale motivo l’assegno di incollocabilità - che ricordiamo spetta agli invalidi del lavoro che non possono essere reinseriti nel mercato occupazionale - avrebbe dovuto interrompersi 2 anni prima? Era quindi logico, oltre che coerente con l’evoluzione del sistema previdenziale, estenderne la fruizione di altri 2 anni, come appunto ha fatto il legislatore.
Ma vediamo cosa è cambiato quindi dall’1 gennaio 2026 per l’assegno di incollocabilità, ricordando anche qual è l’importo della prestazione aggiornato al 2026.
Cos’è l’assegno di incollocabilità e quanto spetta nel 2026
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’Inail a favore dei lavoratori titolari di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale che non possono essere reinseriti in alcuna attività lavorativa. Si tratta, quindi, di soggetti per i quali risulta impossibile anche l’applicazione dell’assunzione obbligatoria prevista dal collocamento mirato, a causa della totale perdita della capacità lavorativa o della natura stessa della menomazione riportata.
La funzione dell’assegno è, quindi, di carattere sostitutivo, in quanto garantisce un sostegno economico continuativo a chi, per condizioni sanitarie accertate, non ha reali possibilità di rientrare nel mercato del lavoro, evitando vuoti di tutela prima dell’accesso alla pensione.
Per ottenere l’assegno è necessario il rispetto di specifici requisiti sanitari e amministrativi. In particolare, occorre che l’Inail abbia riconosciuto:
- una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per infortuni sul lavoro o malattie professionali denunciati fino al 31 dicembre 2006;
- oppure una menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007;
- nonché, come anticipato, l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e di accedere al beneficio dell’assunzione obbligatoria.
Per quanto riguarda l’importo, l’assegno di incollocabilità è rivalutato periodicamente. Dal 1° luglio 2025 l’importo mensile è pari a 308,23 euro, somma che continuerà a essere adeguata nel tempo in base all’andamento dell’inflazione e che non è soggetta a tassazione Irpef.
Fino a quando spetta l’assegno di incollocabilità
La durata dell’assegno di incollocabilità è una delle novità del 2026. Come abbiamo avuto modo di anticipare, infatti, fino allo scorso anno la prestazione cessava automaticamente al compimento dei 65 anni di età, indipendentemente dal fatto che il beneficiario non avesse ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Dal 1° gennaio 2026, invece, l’assegno spetta fino al raggiungimento dell’età pensionabile, oggi fissata a 67 anni. La prestazione accompagna quindi il lavoratore invalido fino al collocamento in quiescenza, evitando un vuoto di tutela proprio negli ultimi anni che precedono la pensione. Anche perché, ricordiamo, che tra i 65 e i 67 anni non si può neppure beneficiare dell’Assegno sociale, restando così senza alcun sostegno.
La nuova disciplina introduce inoltre un principio di adeguamento automatico: se in futuro l’età pensionabile dovesse essere innalzata in base all’andamento della speranza di vita, anche il limite massimo per la fruizione dell’assegno di incollocabilità verrà aggiornato di conseguenza. Di fatto è quanto succederà tra il 2027 e il 2028, quando è già stato annunciato un aumento di 1 mese prima e di 2 mesi poi per l’accesso alla pensione di vecchiaia: in quel caso, quindi, l’Assegno di incollocabilità spetterà fino a 67 anni e 1 mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028.
Resta fermo che l’erogazione dell’assegno è subordinata al mantenimento di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, in particolare quelli sanitari. Una volta raggiunta l’età utile per la pensione, la prestazione si interrompe e lascia spazio al trattamento pensionistico spettante.
La norma (non) è retroattiva
La buona notizia è che la nuova disciplina non riguarda solo chi compirà 65 anni dal 1° gennaio 2026 in poi, ma anche a coloro che nel frattempo hanno perso l’assegno di incollocabilità proprio per il raggiungimento di tale età.
In particolare, gli assicurati titolari di rendita che hanno compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e che, per questo motivo, non sono più in godimento dell’assegno, possono presentare una nuova domanda per ottenerne il riconoscimento fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
L’Inail ha precisato che le sedi territoriali provvederanno a informare gli interessati, anche sulla base di elenchi predisposti dagli uffici centrali. Resta fermo, tuttavia, che il diritto all’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, e non retroattivamente.
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