Pensioni di invalidità da integrare al minimo: la conferma dell’Inps con la circolare n. 20 del 2026.
Con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, l’Inps ha dato attuazione alla sentenza n. 94/2025 della Corte Costituzionale, ufficializzando l’integrazione al trattamento minimo anche per gli assegni ordinari di invalidità liquidati interamente con il sistema contributivo. Una svolta attesa da mesi, che supera definitivamente il divieto introdotto dalla riforma Dini e apre la strada a un aumento dell’importo per molti pensionati.
Attenzione però: il riferimento non è alle prestazioni assistenziali di invalidità civile, riconosciute in base alla percentuale d’invalidità e ai limiti reddituali, ma all’assegno ordinario di invalidità di natura previdenziale, destinato ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio prima della domanda.
Fino a oggi l’integrazione al minimo era riconosciuta solo a chi poteva vantare almeno un contributo settimanale prima del 31 dicembre 1995. Una regola che escludeva i cosiddetti contributivi puri, proprio nel momento in cui, per motivi di salute, erano costretti a lasciare il lavoro non garantendosi un importo di pensione sufficiente per vivere.
La Consulta ha deve poter essere integrato fino al trattamento minimo (603,39 euro nel 2025, 611,85 euro nel 2026, se in possesso dei requisiti reddituali). Con la circolare appena pubblicata, l’Inps ha quindi fornito le istruzioni operative, chiarendo soprattutto un punto cruciale: quando l’aumento scatta automaticamente e quando invece è necessario presentare domanda.
A chi spetta l’integrazione
Come chiarito dalla circolare Inps n. 20 del 25 febbraio 2026, l’intervento riguarda esclusivamente l’assegno ordinario di invalidità disciplinato dalla legge n. 222/1984, ossia la prestazione previdenziale riconosciuta ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 maturati negli ultimi 5 anni prima della domanda.
Nel dettaglio, dopo la sentenza n. 94/2025 della Corte Costituzionale, l’integrazione al trattamento minimo spetta non solo a chi rientra nel regime retributivo o misto (con almeno un contributo versato entro il 31 dicembre 1995), ma anche ai cosiddetti contributivi puri, ossia coloro che hanno iniziato a versare dal 1° gennaio 1996 o hanno optato, ad esempio ricorrendo al computo della Gestione Separata, per il sistema interamente contributivo. È proprio per questi ultimi che viene meno il divieto introdotto dalla riforma Dini.
Resta però fondamentale il requisito reddituale. Nel 2026 il trattamento minimo è pari a 611,85 euro al mese, ossia 7.954,05 euro annui: pertanto, l’integrazione spetta per intero quando il reddito personale complessivo del pensionato è inferiore a tale soglia. Se invece il reddito supera 7.954,05 euro ma resta sotto 15.908,10 euro (due volte il minimo), l’integrazione viene riconosciuta in misura parziale. Per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1994 si tiene conto anche del reddito coniugale: se inferiore a 31.816,20 euro (quattro volte il minimo) l’integrazione può spettare per intero, mentre se supera tale limite ma resta sotto 39.770,25 euro (cinque volte il minimo) viene riconosciuta in misura ridotta. Il superamento dei limiti previsti comporta la perdita totale o parziale del diritto all’integrazione.
Quanto spetta e da quando decorre l’aumento
L’integrazione porta l’assegno ordinario di invalidità almeno al valore del trattamento minimo previsto per l’anno di riferimento, sempre nel rispetto dei limiti reddituali. Per il 2025 il minimo era pari a 603,39 euro, mentre nel 2026 è salito a 611,85 euro per effetto della rivalutazione annuale.
La decorrenza è un punto fondamentale. Come chiarito dalla circolare Inps n. 20/2026, gli effetti partono dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’integrazione può essere riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, cioè dal primo giorno del mese successivo.
Questo significa che non sono previsti arretrati per gli anni precedenti: chi ha percepito un assegno inferiore al minimo prima dell’agosto 2025 non potrà ottenere ricalcoli retroattivi.
Diverso il discorso per i mesi successivi. Se il pensionato aveva diritto all’integrazione già da agosto 2025 ma l’adeguamento non è stato ancora applicato (ad esempio per mancanza di comunicazione dei redditi), potrà ricevere gli arretrati maturati dal 1° agosto 2025 in poi. In pratica:
- da agosto a dicembre 2025 l’assegno deve essere almeno pari a 603,39 euro;
- da gennaio 2026 l’importo minimo sale a 611,85 euro.
L’eventuale arretrato sarà quindi calcolato mese per mese, tenendo conto del minimo vigente nel periodo di riferimento e della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante dopo l’integrazione.
Quando fare domanda?
Non in tutti i casi è necessario presentare domanda, ma molto dipende dalla situazione reddituale già acquisita dall’Inps.
A tal proposito, la circolare in oggetto chiarisce che l’integrazione al trattamento minimo può essere riconosciuta d’ufficio - senza quindi che serva presentare domanda - se l’Istituto è già in possesso dei redditi rilevanti ai fini della verifica del diritto. In questo caso, l’aumento viene applicato automaticamente con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025.
Diverso è il caso in cui i redditi non risultino comunicati o aggiornati. Se l’Inps non dispone delle informazioni necessarie per accertare il rispetto dei limiti reddituali, l’interessato deve presentare una domanda di ricostituzione reddituale, la procedura con cui si comunicano i redditi utili al ricalcolo della prestazione, permettendo così l’applicazione dell’integrazione e il pagamento degli eventuali arretrati maturati dal mese di agosto 2025 in poi.
Pertanto, chi percepisce un assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo e ritiene di avere i requisiti reddituali farebbe bene a verificare la propria posizione sul fascicolo previdenziale. Se l’integrazione non è stata ancora applicata e i redditi non risultano aggiornati, è opportuno presentare domanda per non perdere le mensilità arretrate spettanti dalla decorrenza prevista.
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